Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 26 pagine
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con gli aventi diritto alle rendite che dipendono da esso (art. 32d cpv. 1 LPers). Dato che questo non sarebbe ragionevole considerate le piccole dimensioni dell'istituto, è previsto che quest'ultimo continui ad essere affiliato alla cassa di previdenza della Confederazione. Il presente avamprogetto contempla la necessaria modifica dell'articolo 32d capoverso 2 LPers, secondo la quale potranno affiliarsi alla cassa di previdenza comune della Confederazione anche i datori di lavoro che, oltre ad avere una personalità giuridica e una contabilità proprie, in virtù di una legge speciale (atto organizzativo) dispongono anche di un proprio statuto del personale o di competenze in materia di diritto del personale secondo gli articoli 3 capoverso 2 e 37 capoversi 3 e 3bisLPers. Il riferimento esplicito all'applicabilità dell'articolo 32d capoverso 3 LPers chiarisce inoltre che PUBLICA tiene una contabilità separata per datore di lavoro.
Art. 15 Presentazione dei conti
Cpv. 1 e 2: questi due capoversi riprendono i principi fondamentali della presentazione dei conti secondo la legge del 7 ottobre 200532 sulle finanze della Confederazione (LFC), elencandoli (cfr. art. 47 nonché art. 31 e 38 LFC). Per i principi della presentazione regolare dei conti si rimanda anche all'articolo 958c CO (che menziona segnatamente: chiarezza, comprensibilità, completezza, affidabilità, essenzialità, prudenza, continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione, divieto di compensazione).
Cpv. 3: poiché i fondi di compensazione (e l'istituto) sono in un certo senso casi unici, in particolare per il sistema di ripartizione delle assicurazioni, non esistono principi contabili standard per la presentazione dei conti. Il Consiglio federale dovrà pertanto poter emanare prescrizioni in materia (ivi compresa l'articolazione del conto annuale), ma badando a garantire il più possibile l'uniformità degli standard di presentazione dei conti dell'istituto con quelli della Confederazione.
Cpv. 4: le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione vanno indicate nell'allegato al bilancio.
Art. 16 Contabilità
Il presente avamprogetto non mette in discussione il sistema venutosi a creare nel tempo che prevede una ripartizione dei compiti tra l'UCC e i fondi di compensazione (e quindi il futuro istituto). Soprattutto nell'ambito dei conti annuali, però, la legge dovrà esporre in modo più chiaro la ripartizione delle responsabilità già oggi vigente. L'attribuzione sia all'UCC che all'istituto della responsabilità per parti distinte dei conti annuali è un fatto unico nel suo genere che non trova corrispondenza nell'organizzazione delle società dell'economia privata. L'articolo 16 descrive i compiti dell'istituto in relazione ai conti annuali dell'AVS, dell'AI e delle IPG.
Cpv. 1: l'istituto è responsabile per la redazione del conto relativo alla gestione patrimoniale, che include anche le spese per la propria gestione (spese di esercizio e di amministrazione dell'istituto). Solo questi conti sono sottoposti alla revisione secondo l'articolo 12. Come finora (primi due periodi dell'art. 11 cpv. 3 della vigente ordinanza concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione), è prevista una ripartizione degli attivi (nonché dei ricavi e delle perdite) tra i bilanci dei tre fondi di compensazione in base alle rispettive partecipazioni economiche ai negozi giuridici.
L'espressione «investimenti e liquidità» è sostituita con «attivi», al fine di includere tutti i valori patrimoniali.
Cpv. 2: l'istituto redige un conto aggregato per l'AVS, l'AI e le IPG, che include anche i risultati della gestione patrimoniale (conto dell'istituto). Esso è tuttavia responsabile soltanto per il conto annuale relativo alla gestione patrimoniale di cui al capoverso 1. Non ha invece alcuna responsabilità per l'esecuzione dell'AVS, dell'AI e delle IPG e quindi per i conti di queste assicurazioni sociali. Conformemente al nuovo capoverso 1bisdell'articolo 71 LAVS proposto nel presente avamprogetto, i conti relativi all'attività assicurativa – comprendenti tra l'altro i contributi sociali, le prestazioni, le entrate fiscali e il contributo della Confederazione – sono compilati dall'UCC. L'istituto aggrega i risultati basandosi sui conti forniti dall'UCC. Conformemente al capoverso 1, le quote del risultato degli investimenti attribuite alla singole assicurazioni sociali sono già incluse.
Cpv. 3: i finanziamenti trasversali sono in sostanziale contraddizione con l'auspicata separazione dei patrimoni dei tre fondi di compensazione. Non si può coprire il fabbisogno di finanziamento di un fondo di compensazione ricorrendo a un altro. Questo capoverso riprende l'ultimo periodo dell'articolo 11 capoverso 3 della vigente ordinanza concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione.
32 RS 611.0