Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 26 pagine
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Rapporto esplicativo Avamprogetto della legge federale sull’istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione)
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Ispirata all’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (IPG), la legge del 20 dicembre 19461 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ha ripreso da quest’ultimo il finanziamento a ripartizione e il sistema delle casse di compensazione incaricate di gestire la riscossione dei contributi e il versamento delle rendite. La LAVS prevede pertanto un sistema di compensazione delle entrate e delle uscite gestito da apposite casse. La compensazione avviene a tre livelli: le imprese, le casse di compensazione cantonali e professionali e l'Ufficio centrale di compensazione (UCC), il cui ruolo consiste in particolare nel garantire il funzionamento del sistema di compensazione a livello nazionale.
L’amministrazione centralizzata delle liquidità e del patrimonio dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell’assicurazione invalidità e delle IPG è invece affidata ai fondi di compensazione AVS, AI e IPG ed è disciplinata in particolare nell’ordinanza del 2 dicembre 19962 concernente l’amministrazione dei fondi di compensazione dell’AVS, dell’AI e delle IPG (di seguito «ordinanza concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione»). Fino alla fine del 2010, il Fondo di compensazione AI faceva parte del Fondo di compensazione AVS. Il 27 settembre 2009 il Popolo e i Cantoni hanno accolto il decreto federale sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell’AI3, che ha sancito l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) fino alla fine del 2017. Parallelamente è stata accolta anche la legge federale del 13 giugno 20084 sul risanamento dell’assicurazione invalidità, il cui scopo era la creazione di un fondo di compensazione autonomo per l’AI. Dal 1 gennaio 2011 l'AI dispone dunque, come l’AVS e le IPG, di un fondo di compensazione separato. Il Fondo di compensazione AI (art. 79 e 79a della legge federale del 19 giugno 19595 su l’assicurazione per l’invalidità [LAI] e art. 1 cpv. 1 della legge federale sul risanamento dell’assicurazione invalidità) e quello IPG (art. 28 della legge del 25 settembre 19526 sulle indennità di perdita di guadagno [LIPG]) sono costituiti sullo stesso modello del Fondo di compensazione AVS e attualmente hanno quindi il medesimo statuto giuridico.
Secondo la volontà del legislatore, i fondi di compensazione sono amministrati in comune dai medesimi organi. Al fine di ottimizzare le strategie di investimento e di evitare un aumento significativo delle spese di gestione, gli investimenti e le liquidità sono di norma gestiti in comune. Per questa ragione, i fondi di compensazione hanno una tesoreria centralizzata.
Se in generale lo statuto giuridico del singolo fondo di compensazione preso separatamente non pone alcun problema pratico, possono sorgere problemi di rappresentanza, soprattutto in caso di investimenti all’estero, quando gli organi dei fondi di compensazione, per ragioni di efficienza e quindi di costi, agiscono nei confronti di terzi per conto dell’insieme dei tre fondi di compensazione. Ricordiamo che il legislatore ha ampliato le possibilità di investimento del Fondo di compensazione AVS sul mercato nazionale nel quadro della 10a revisione dell’AVS7 e in seguito l'ha autorizzato a effettuare investimenti in titoli internazionali8.
Data la crescente complessità del settore degli investimenti – soprattutto all’estero – appare opportuno modernizzare la legislazione vigente per aumentare la trasparenza ed evitare che i fondi di compensazione incontrino problemi di rappresentanza. La costituzione di un istituto di diritto pubblico iscritto nel registro di commercio sotto la denominazione «compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO, Fonds de compensation AVS/AI/APG, Fondi di compensazione AVS/AI/IPG, Fonds da cumpensaziun AVS/AI/UCG)» permette di chiarificare lo statuto giuridico dei fondi. Il progetto include anche gli aspetti relativi all’organizzazione dell’istituto e allo statuto del personale. Delimita inoltre le responsabilità di compenswiss in materia di contabilità rispetto a quelle dell'UCC secondo l’articolo 71 LAVS e disciplina la vigilanza sull’istituto. In più, assoggetta l’istituto alle disposizioni in materia di acquisiti pubblici, tranne per quanto concerne i mandati di amministrazione del patrimonio. Infine, ridefinisce le modalità di rimborso del debito dell’AI nei confronti dell’AVS.
1 RS 831.10
2 RS 831.192.1
3 RU 2010 3821
4 RS 831.27
5 RS 831.20
6 RS 834.1
7 FF 1990 II 1
8 RU 2001 292