Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 26 pagine

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2.2.2 Legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub)

Art. 2 cpv. 1 lett. h

In futuro gli acquisti di compenswiss non attinenti alla sua attività di amministrazione del patrimonio dovranno sottostare alla legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub) e alla relativa ordinanza (OAPub). Poiché l'articolo 2 capoverso 1 LAPub elenca in modo esaustivo le unità indipendenti dal punto di vista organizzativo che sottostanno alla legge, occorre completare l'elenco dei committenti aggiungendovi l'istituto (lett. h), ma precisando al contempo che il campo di applicazione esclude l'assegnazione di mandati per l'amministrazione del patrimonio. Affinché il patrimonio dei fondi di compensazione sia amministrato efficientemente ed economicamente, si dovrà garantire a compenswiss la possibilità di assegnare mandati per l'amministrazione del patrimonio a committenti esterni, senza che questi siano soggetti alla LAPub. In caso contrario, si dovrebbe far fronte alle lunghe procedure previste per le gare d'appalto OMC, il che ridurrebbe notevolmente il margine di cui dispone il Consiglio di amministrazione per poter sfruttare le opportunità sui mercati finanziari. Inoltre, i criteri del diritto in materia di acquisti pubblici sono inadeguati per la decisione sull'assegnazione di mandati per l'amministrazione del patrimonio, poiché la LAPub non ammette verifiche di due diligence. Queste sono tuttavia previste conformemente alle regole interne emanate dal Consiglio di amministrazione di compenswiss, in base alle quali sono attualmente scelti gli amministratori patrimoniali, e costituiscono quindi un elemento fondamentale della decisione. Considerato che i mandati di compenswiss concernono importi molto ingenti, è imperativo garantire che si possa procedere anche in futuro con l'attuale elevato grado di diligenza.

2.2.3 Legge sul personale federale (LPers)

Art. 27 Gestione del personale

I datori di lavoro trattano i dati dei loro impiegati al fine di poter adempiere i loro obblighi di assistenza nei confronti di questi ultimi e gli obblighi previsti dal diritto delle assicurazioni sociali. Un ulteriore obiettivo del trattamento dei dati è la riduzione dei costi del personale, delle fluttuazioni e delle assenze, che contribuisce a migliorare la produttività e le prestazioni lavorative. A differenza di quanto avviene in altri settori, in quello del personale il trattamento dei dati è riconoscibile per le persone interessate e i risultati sono in parte visibili, ad esempio nei conteggi dei salari.

L'articolo 27a LPers fornisce solo al DFF la base legale che consente all'Amministrazione federale di gestire i dati personali dei suoi dipendenti nel suo sistema d'informazione concernente il personale. Per gli altri datori di lavoro che sottostanno alla LPers e i cui dati personali non sono gestiti dal DFF nel sistema summenzionato, occorre quindi creare una base legale nel relativo atto organizzativo (a titolo esemplificativo, cfr. anche l'art. 36a della legge sui PF37). Un'altra possibilità consiste nel riunire i diversi processi inerenti al personale, dal reclutamento alla partenza, in un articolo sullo scopo nell'atto organizzativo. Si privilegia tuttavia la variante che prevede di modificare l'articolo 27 LPers, al fine di renderlo applicabile al trattamento dei dati nel settore del personale per tutti i datori di lavoro che sottostanno alla LPers. In futuro, dunque, non occorrerà più creare una base legale nei singoli atti organizzativi, il che costituisce una semplificazione notevole della procedura legislativa.

Art. 27 cpv. 1

Lett. a: per determinare il fabbisogno di personale e la sua pianificazione, occorre stabilire il personale necessario per lo svolgimento dei compiti previsti in termini di quantità, qualità e tempo.

La pianificazione del fabbisogno di personale è parte integrante della pianificazione aziendale e tiene conto, da un lato, dello sviluppo e della strategia dell'impresa, e, dall'altro, dell'evoluzione demografica e delle modifiche prevedibili nell'organico (p. es. piramide delle età, mobilità).

Lett. b: il reclutamento del personale garantisce la disponibilità delle risorse umane necessarie mediante il reclutamento di collaboratori interni ed esterni. Il reclutamento interno consente inoltre di attuare la pianificazione della carriera e di mantenere conoscenze specifiche all'interno dell'organizzazione. Il reclutamento esterno permette invece di acquisire le competenze mancanti nelle unità organizzative.

Lett. c: la gestione del personale comprende tutti i processi inerenti al personale, dall'analisi del fabbisogno al conteggio dei salari e degli stipendi, passando per la tenuta dei fascicoli personali e le comunicazioni alle

37 RS 414.110