Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 26 pagine

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materia, ovvero una politica previdenziale uniforme delle unità amministrative decentralizzate (cfr. messaggio sulla Cassa pensioni della Confederazione42). Le piccole casse di previdenza sono inoltre sfavorite per quanto riguarda le spese di amministrazione.

Tra le peculiarità delle casse di previdenza comuni e degli istituti collettivi vi è anche quella che non tutti i datori di lavoro sono rappresentati in seno all'organo paritetico. Datori di lavoro quali la Regia degli alcool, il Tribunale federale, e il Ministero pubblico della Confederazione non sono quindi rappresentati in seno all'organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione né con un proprio rappresentante né con uno dei salariati. La questione della rappresentanza di diversi datori di lavoro nella cassa di previdenza della Confederazione, segnatamente di quelli dotati di competenze proprie in materia di diritto del personale, andrebbe disciplinata nell'ordinanza del 2 maggio 200743 concernente l'organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione (OOPC). L'articolo 65d capoverso 3 lettera a della legge federale del 25 giugno 198244 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) prescrive che nell'ambito obbligatorio della previdenza professionale la cassa pensioni può riscuotere dai datori di lavoro e dai lavoratori contributi destinati a sanare la copertura insufficiente. L'articolo 34 capoverso 3 del regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione del 15 giugno 200745 (RPIC) esige il consenso del datore di lavoro solo se il contributo di risanamento serve a finanziare anche prestazioni sovraobbligatorie. Se un datore di lavoro rifiuta di versare tali contributi, deve contribuire in altro modo al risanamento della cassa di previdenza, ad esempio mediante un adeguamento del suo piano di previdenza da parte dell'organo paritetico.

Cpv. 1: l'articolo 32b capoverso 2 LPers definisce le unità amministrative decentralizzate quali datori di lavoro. Conformemente all'articolo 32d capoverso 1 LPers, i datori di lavoro con i loro impiegati e con gli aventi diritto alle rendite che da loro dipendono costituiscono ciascuno una cassa di previdenza. Di conseguenza, secondo l'articolo 32b capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 32d capoverso 1, un datore di lavoro ha sempre una propria cassa di previdenza. Il terzo periodo aggiunto all'articolo 32d capoverso 1 segue questa logica e parla pertanto di «datori di lavoro». Il principio 34 del rapporto supplementare stabilisce che le unità amministrative rese autonome che hanno uno statuto del personale di diritto pubblico devono avere uno statuto di cassa pensioni anch'esso di diritto pubblico. In questo principio non è utilizzata l'espressione «cassa di previdenza propria». Di conseguenza, le modifiche dell'articolo 32d LPers non mettono in discussione il principio legale secondo cui le unità rese autonome costituiscono una propria cassa di previdenza (art. 32b cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 32d cpv. 1 LPers), bensì lo rendono più flessibile.

Il terzo periodo aggiunto al capoverso 1 permette al Consiglio federale di ordinare a singoli datori di lavoro giuridicamente autonomi aventi proprie competenze in materia di diritto del personale di affiliarsi a una cassa di previdenza comune. Finora questa competenza spettava solo alla Commissione della cassa (art. 7 della legge su PUBLICA).

Una cassa di previdenza comune può proporre diversi piani di previdenza (p. es. il piano per quadri e il piano standard). Non è dunque imperativo che i datori di lavoro affiliati alla cassa di previdenza comune adottino tutti gli stessi piani di previdenza.

Cpv. 2: secondo il diritto vigente, le unità amministrative decentralizzate dotate di personalità giuridica e di contabilità proprie, ma che non dispongono di deroghe previste da leggi speciali né di proprie competenze in materia di diritto del personale ai sensi degli articoli 3 capoverso 2 e 37 capoverso 3 costituiscono una cassa di previdenza comune con la cassa di previdenza della Confederazione. Secondo il diritto vigente, non è invece possibile per le unità amministrative giuridicamente autonome con competenze in materia di diritto del personale restare affiliate o affiliarsi alla cassa di previdenza della Confederazione. Il secondo periodo aggiunto al capoverso 2 cambierà questa situazione: in futuro, infatti, potranno affiliarsi alla cassa di previdenza della Confederazione anche i datori di lavoro che, oltre a una personalità giuridica e una contabilità propria, dispongono anche di un proprio statuto del personale in virtù di una legge speciale (atto organizzativo) o di competenze in materia di diritto del personale secondo gli articoli 3 capoverso 2 e 37 capoversi 3 e 3bisLPers.

Cpv. 2bis: questa disposizione propone un elenco non esaustivo di possibili motivi per un'affiliazione di più datori di lavoro a una cassa di previdenza comune oppure per un'affiliazione alla cassa di previdenza della Confederazione.

Un'affiliazione di questo genere può essere opportuna, ad esempio, quando la capacità di rischio della nuova cassa di previdenza comune ne risulta migliorata. Oltre alle dimensioni, un altro criterio da considerare per

42 FF 2005 5171

43 RS 172.220.141

44 RS 831.40

45 RS 172.220.141.1