Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 26 pagine
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Art. 79a
Questa nuova disposizione indica che l'amministrazione del Fondo di compensazione AI sarà retta dalla legge sui fondi di compensazione.
2.2.7 Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)
Art. 28
Cpv. 1: in seguito alla costituzione di un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e di propri organi, il Fondo di compensazione IPG perderà la personalità giuridica. Il termine «indipendente» è pertanto soppresso.
Cpv. 2: questa disposizione corrisponde al vigente capoverso 3.
Cpv. 3: questa disposizione indica che l'amministrazione del Fondo di compensazione IPG sarà retta dalla legge sui fondi di compensazione.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per i fondi di compensazione e per le assicurazioni sociali
La nuova legge non ha ripercussioni dirette per i fondi di compensazione. Se da un lato questi perderanno la loro personalità giuridica, dall'altro continueranno però a essere amministrati dal Consiglio di amministrazione e dalla direzione (che assumeranno la funzione di organi dell'istituto).
La maggiore flessibilità nel versamento delle indennità al Consiglio di amministrazione e al personale inciderà sui costi del personale dell'istituto, che per poter assumere gli specialisti di cui necessita dovrà presentarsi quale datore di lavoro interessante. Di conseguenza, le indennità potrebbero risultare nel complesso leggermente più elevate. Non è tuttavia possibile prevedere sin da ora l'ordine di grandezza di questi costi supplementari. D'altro canto sono ipotizzabili risparmi grazie all'impiego di lavoratori più qualificati o a processi di reclutamento più brevi, ma non è possibile quantificarli. Probabilmente la costituzione dell'istituto non genererà di per sé un fabbisogno supplementare di personale.
Attualmente manca una forma giuridica chiara e internazionalmente riconosciuta per i fondi di compensazione. Questo rende sempre più costosa la gestione patrimoniale: i partner contrattuali delle operazioni d'investimento ritengono troppo poco trasparente l'attuale organizzazione dei tre fondi di compensazione, cosicché le controparti si ritengono esposte a rischi più elevati. Poiché i partner contrattuali vogliono compensare il loro rischio supplementare, tali operazioni presentano talvolta costi più elevati, costi che verranno a cadere quando l'istituto, essendo dotato di una personalità giuridica propria, potrà fungere da partner contrattuale per tutti e tre i fondi di compensazione. Nel quadro della modifica dell'ordinanza concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione del 2012, il Consiglio di amministrazione ha stimato questi costi indiretti dell'ordinamento vigente a un importo annuo compreso tra 1,5 e 2,5 milioni.
Ulteriori risparmi deriveranno dallo snellimento organizzativo dell'investimento del patrimonio. La struttura attuale, con il coinvolgimento di una banca depositaria per l'amministrazione dei cosiddetti managed accounts, genera ogni anno costi diretti compresi tra 1,5 e 2 milioni (stima del 2012).
Le ripercussioni appena illustrate sui costi dell'istituto incideranno direttamente sul risultato degli investimenti e, di conseguenza, sui patrimoni rispettivi dell'AVS, dell'AI e delle IPG. Tuttavia, non potendo stimare l'effetto complessivo delle variazioni menzionate, è impossibile prevedere anche quello sui patrimoni delle singole assicurazioni. Come già illustrato, si presuppone una riduzione generale dei costi per la gestione patrimoniale, il che comporterà uno sgravio finanziario per i patrimoni dei fondi di compensazione e delle assicurazioni sociali.
Una nuova regolamentazione dell'estinzione del debito dell'AI nei confronti dell'AVS sarà comunque necessaria a partire dal 2018. Il fatto che la Confederazione non assumerà più gli interessi passivi non è tuttavia ascrivibile alla legge sui fondi di compensazione.