Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 26 pagine
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ne (11,7 mia. per l'AVS e l'AI nel 2014), i suoi interessi devono essere opportunamente tutelati e le deve quindi essere accordata una rappresentanza in seno al Consiglio di amministrazione. Vista la necessità di conoscenze specifiche in materia di investimenti, almeno un rappresentante deve provenire dall'Amministrazione federale delle finanze.
Cpv. 3: attualmente, conformemente all'articolo 109 capoverso 1 LAVS, il Consiglio di amministrazione comune per i fondi di compensazione è nominato dal Consiglio federale su proposta della Commissione federale dell'AVS/AI. Nell'ottica del governo d'impresa, occorre prestare particolare attenzione alle competenze dei membri del Consiglio di amministrazione, che devono essere tali permettere loro di definire una posizione comune, in piena autonomia e obiettività, nel quadro di uno scambio di opinioni critico con l'organo responsabile a livello operativo. Il Consiglio federale stabilirà un profilo dei requisiti, elencando le condizioni che i membri del Consiglio di amministrazione dovranno soddisfare. Sulla base di questo profilo dei requisiti, il Consiglio federale eserciterà il suo diritto di nomina, sempre vegliando a un'adeguata rappresentanza dei diversi gruppi d'interesse. Al fine di semplificare la procedura di nomina, l'avamprogetto non obbliga più il Consiglio federale a consultare la Commissione federale dell'AVS/AI.
Cpv. 4: il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione dura al massimo 12 anni (mandato di quattro anni rinnovabile due volte). Il rinnovo del mandato non è un diritto, ma rientra nel potere discrezionale del Consiglio federale. Durante il mandato, il Consiglio federale può revocare i membri del Consiglio di amministrazione in qualsiasi momento per gravi motivi. Sussistono gravi motivi quando non si può più ragionevolmente continuare il rapporto contrattuale su una base di fiducia, poiché un membro non adempie più i requisiti per l'esercizio della sua carica, ha commesso una grave violazione dei suoi obblighi o non è possibile risolvere un conflitto d'interesse duraturo che lo riguarda. Poiché il diritto di revoca fa pendant con quello di nomina, l'avamprogetto dota il Consiglio federale degli strumenti necessari per esercitare meglio la sua vigilanza sul Consiglio di amministrazione (cfr. anche art. 20 cpv. 2 lett. a). In virtù del diritto delle autorità federali di adire le vie legali in materia di diritto amministrativo, la revoca può essere esaminata da un tribunale. A tal fine, è necessaria un'aggiunta all'articolo 33 lettera b della legge del 17 giugno 200528 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) (cfr. n. 2.2.4).
Cpv. 5: al Consiglio di amministrazione non è applicabile la LPers, ad eccezione dell'articolo 6a, che si applica direttamente (e non per analogia) in virtù del suo campo di applicazione speciale. L'articolo 6a capoverso 1 lettera b LPers conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare principi relativi all'onorario (prestazioni accessorie comprese) dei membri del Consiglio di amministrazione. Su questa base, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sulla retribuzione dei quadri. Nella prassi, l'articolo 6a LPers incide sui principi che il Consiglio federale deve rispettare nel definire gli onorari dei membri del Consiglio di amministrazione, come pure sul contenuto del rapporto che quest'ultimo gli presenta al riguardo.
Cpv. 6: il rapporto tra l'istituto e i membri del Consiglio di amministrazione assume la forma di un contratto di diritto pubblico e sorge con il mandato conferito dal Consiglio federale. A titolo complementare sono applicabili, se del caso, gli articoli 394 segg. CO in materia di mandato.
Cpv. 7: i membri del Consiglio di amministrazione devono tutelare fedelmente gli interessi dell'istituto e, di conseguenza, dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG. Devono trattare i loro affari personali e professionali in modo da evitare conflitti d'interesse con l'istituto. L'obbligo di fedeltà include in particolare l'obbligo di diligenza, l'obbligo del segreto, il divieto dell'insider trading e la buona fede necessaria per evitare conflitti d'interesse.
Cpv. 8: i membri del Consiglio di amministrazione sono inoltre tenuti a dichiarare le proprie relazioni d'interesse al Consiglio federale prima della loro nomina e a comunicare qualsiasi cambiamento intervenuto durante il loro mandato. Le relazioni d'interesse dei membri del Consiglio d'amministrazione sono rese pubbliche nella relazione sulla gestione di compenswiss (cfr. art. 18 cpv. 3). Da un lato, questo va nella direzione di una mozione depositata il 2 dicembre 2013 e accolta dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati rispettivamente il 21 marzo 2014 e il 9 marzo 201529, che chiede che le relazioni d'interesse dei membri degli organi di direzione delle istituzioni della Confederazione vengano rese pubbliche. Dall'altro, la trasparenza che ne deriva contribuisce a rafforzare l'indipendenza dei membri del Consiglio di amministrazione.
Art. 8 Compiti del Consiglio di amministrazione
Cpv. 1: i compiti del Consiglio di amministrazione sono definiti come segue:
Lett. a: nel regolamento di organizzazione dell'istituto figura tutto ciò che non deve essere necessariamente disciplinato a livello di legge. Esso è adottato formalmente dal Consiglio di amministrazione.
28 RS 173.32
29 Mozione Gilli 13.4040 Parità di trattamento nella pubblicazione delle relazioni d'interesse.