Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 26 pagine
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Cpv. 3: l'istituto deve informare il Consiglio federale sulla sua attività e permettergli di consultare tutti i suoi documenti. La vigilanza amministrativa implica il diritto del Consiglio federale di esigere in qualsiasi momento dall'istituto, e in particolare dal Consiglio di amministrazione, anche informazioni e rapporti in forma scritta, se questo è necessario per esercitare la vigilanza.
Cpv. 4: il Consiglio federale può ordinare rapporti di verifica all'ufficio di revisione e ha diritto di consultare quelli già esistenti. La medesima competenza è attribuita anche al DFI e all'UFAS.
Cpv. 5: questa disposizione disciplina i rapporti dell'istituto con il Consiglio federale, stabilendo che la comunicazione tra di essi avviene tramite il DFI.
Art. 21 Costituzione dell’istituto
Il presente articolo disciplina la costituzione di compenswiss e contempla una serie di regolamentazioni e di misure concernenti il trasferimento dei diritti, degli obblighi e dei valori patrimoniali dei tre fondi di compensazione al neocostituito istituto di diritto pubblico. Il trasferimento avviene al momento stabilito dal Consiglio federale nel quadro di una successione universale legale, senza che si debba tener conto delle prescrizioni formali vigenti per le singole componenti patrimoniali.
Cpv. 1: dopo il trasferimento, l'istituto subentra nei precedenti rapporti giuridici, che devono poter essere adeguati se necessario. In linea di massima vale il principio della continuità (materiale). Una ridefinizione (formale) deve essere possibile se è necessaria e opportuna per chiarire il rapporto giuridico (in particolare in seguito a modifiche delle designazioni, dei partner contrattuali ecc.) ed è direttamente riconducibile alla costituzione dell'istituto e al trasferimento del patrimonio.
Cpv. 2: il Consiglio federale stabilisce il momento in cui l'istituto acquisisce la personalità giuridica. Il Fondo di compensazione AVS, il Fondo di compensazione AI e il Fondo di compensazione IPG continueranno a sussistere quali masse patrimoniali separate dal punto di vista contabile, ma al momento stabilito dal Consiglio federale perderanno la loro personalità giuridica.
Cpv. 3: anche dopo il trasferimento dei diritti, degli obblighi e dei valori patrimoniali all'istituto, le masse patrimoniali dei tre fondi di compensazione resteranno reciprocamente indipendenti dal punto di vista contabile. L'attuale attribuzione dei singoli attivi e passivi dovrà pertanto rimanere invariata nei bilanci dei fondi di compensazione. Il Consiglio federale approverà un inventario di tutti i valori patrimoniali da trasferire, il quale costituirà la base per l'allestimento del bilancio delle transazioni (in base alle rispettive ultime chiusure d'esercizio dei tre fondi, con indicazione di eventuali nuove valutazioni e altri scostamenti rispetto alla chiusura d'esercizio) e del bilancio d'apertura dell'istituto compenswiss. I valori patrimoniali da trasferire devono essere chiaramente specificati nell'inventario; beni fondiari, titoli e altri valori vanno indicati singolarmente. I valori patrimoniali da trasferire devono essere chiaramente determinabili. Il decreto del Consiglio federale sull'inventario funge anche da titolo per le necessarie iscrizioni nei registri.
Cpv. 4: considerando l'eventuale bisogno di ulteriore regolamentazione, non prevedibile al momento, in relazione con il trasferimento, al Consiglio federale è conferita la competenza di prendere tutte le ulteriori misure necessarie a tal fine e di emanare le relative disposizioni.
Cpv. 5: questa disposizione disciplina l'esenzione da tutte le imposte e tasse generalmente connesse con il trasferimento di diritti e doveri nonché le iscrizioni nel registro fondiario e negli altri registri pubblici.
Cpv. 6: poiché il trasferimento del patrimonio è disciplinato da una legge speciale, la legge del 3 ottobre 200336 sulla fusione (LFus) non gli è direttamente applicabile; sul piano materiale, tuttavia, esso avviene nella maggiore conformità possibile alle disposizioni della LFus.
Art. 22 Trasferimento dei rapporti di lavoro
A partire dalla data di entrata in vigore della nuova legge, i rapporti di lavoro del personale dell'istituto proseguiranno alle condizioni da essa definite. Dato che compenswiss otterrà lo statuto di datore di lavoro ai sensi del diritto in materia di personale, il Consiglio di amministrazione dovrà emanare un ordinanza sul personale che disciplinerà le remunerazioni, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali applicabili al personale dell'istituto.
Cpv. 1: il Consiglio federale stabilirà il momento del trasferimento.
Cpv. 2: i nuovi contratti di lavoro dovranno essere stipulati entro un congruo termine, che per principio non dovrà superare due mesi, e non prevedranno alcun periodo di prova.
36 RS 221.301