Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 26 pagine
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L’AI deve anche versare degli interessi sul prestito concessogli dall’AVS. Nel periodo del finanziamento aggiuntivo dell’AI, è la Confederazione a farsi carico di questi interessi (oltre a versare il suo contributo ordinario all’AI). Dopo il 2017 l’AI dovrà pagare non soltanto gli ammortamenti ma anche gli interessi. La questione degli interessi andrà disciplinata nel presente progetto soltanto se la legge entrerà in vigore prima del 2018 e sarà quindi abrogata la legge federale sul risanamento dell’assicurazione invalidità. Affinché in questo caso la Confederazione continui a pagare gli interessi sul debito dell’AI, nella legge andrà aggiunta una disposizione in tal senso, che dovrà rimanere in vigore fino alla fine del 2017.
1.3 Valutazione della soluzione proposta
Il 24 marzo 2015 l'avamprogetto è stato presentato alla Commissione dell'AVS/AI, che si è detta per principio favorevole alle disposizioni proposte. La Commissione è tuttavia del parere che all'articolo 12 si dovrebbe menzionare quale ufficio di revisione non il CDF, bensì un altro ufficio di revisione che disponga delle necessarie competenze, risorse e conoscenze tecniche. Quest'organo verrebbe designato dal Consiglio federale, che avrebbe anche la facoltà di revocarlo.
Il 5 giugno 2015 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di indire una consultazione sull'avamprogetto della legge federale sull’istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG. Alla stessa data, il DFI ha scritto ai Cantoni, ai partiti rappresentati nell’Assemblea federale, alle organizzazioni mantello nazionali dell’economia e alle associazioni e organizzazioni interessate, invitandoli a comunicare il loro parere entro il 25 settembre 2015. Nel complesso, i partecipanti si sono espressi ... l’avamprogetto. Per maggiori dettagli si rinvia ai risultati della procedura di consultazione24.
1.4 Compatibilità tra i compiti e le finanze
Se molto spesso la costituzione di un istituto di diritto pubblico è dovuta allo scorporo di un’unità amministrativa, in questo caso essa è determinata dal raggruppamento dei tre fondi di compensazione. Non è pertanto necessario scorporare risorse finanziarie o infrastrutturali. Inoltre, dato che i fondi di compensazione sono amministrati già oggi in comune, le strutture organizzative e le risorse di personale di cui necessita il nuovo istituto corrispondono in gran parte a quelle attuali. Per questa ragione, la costituzione dell’istituto non richiede alcuna risorsa supplementare. Per una descrizione dettagliata delle possibili ripercussioni dell'avamprogetto si rinvia al numero 3.
1.5 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
Il diritto europeo non contempla disposizioni inerenti al campo d’applicazione del presente avamprogetto di legge.
1.6 Interventi parlamentari
Questa sezione verrà redatta in vista del messaggio.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Legge sui fondi di compensazione
Art. 1 Forma giuridica e sede
Cpv. 1: questo capoverso conferisce all'istituto compenswiss lo statuto di ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e iscritto nel registro di commercio. In seguito alla costituzione dell'istituto, i fondi di compensazione AVS, AI e IPG perderanno la loro personalità giuridica con effetto dal momento stabilito dal Consiglio federale (cfr. art. 21 cpv. 2). È opportuno ricordare che, pur essendo l'istituto un ente di diritto pubblico della Confederazione, il patrimonio dei fondi di compensazione non appartiene alla Confederazione bensì all'AVS, all'AI e alle IPG.
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