Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 26 pagine
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assicurazioni sociali, fino alle formalità per la partenza dei collaboratori. La gestione del personale collega dunque i dati personali dei collaboratori e i dati relativi ai posti, ponendo così anche le basi per il controlling del personale.
Lett. d: gestire il personale significa anche impiegare in modo ottimale i collaboratori, stimolarli, esigere da loro prestazioni e fidelizzarli. I presupposti sono l'accettazione reciproca tra superiori diretti e collaboratori e una cultura del dialogo e del feedback. La gestione del personale veglia inoltre a che la gestione della diversità e gli aspetti connessi, quali le pari opportunità e il plurilinguismo, siano integrati e attuati nel miglior modo possibile.
Lett. e: lo sviluppo del personale comprende tutte le misure volte a mantenere e migliorare le qualifiche dei collaboratori. Fra queste rientrano la formazione, la formazione continua, la riformazione professionale, l'allenamento, la supervisione e il coaching. Lo sviluppo del personale promuove in particolare la competenza tecnica, sociale e dirigenziale nonché le competenze trasversali.
Lett. f: il controlling del personale comprende la pianificazione, la gestione strategica e il controllo dei processi relativi alla gestione del personale (inclusi analisi di dati, confronti, rendiconti e pianificazione di misure). Il controlling del personale crea dunque i presupposti per ridurre i costi del personale, le fluttuazioni e le assenze, contribuendo in tal modo a migliorare la produttività e le prestazioni lavorative. Inoltre, fornisce dati relativi alla composizione del personale della Confederazione (p. es. numero dei posti, ripartizione per sesso e lingua) e informazioni sul raggiungimento degli obiettivi della politica del personale e sull'eventuale necessità d'intervento.
Art. 27 cpv. 2
I dati necessari per l'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 sono suddivisi per categorie. Queste sono relativamente astratte e verranno precisate nel dettaglio dai datori di lavoro mediante le disposizioni d'esecuzione. Tale grado di astrazione è legittimo nel settore del personale, visto che il trattamento dei dati e il suo scopo sono riconoscibili per le persone interessate.
Lett. a: i dati personali includono informazioni tratte dal dossier di candidatura, sui familiari, sull'eventuale appartenenza a un'organizzazione di lavoratori (con l'accordo della persona interessata), sulle cariche pubbliche e le occupazioni accessorie nonché altre informazioni analoghe.
Lett. b: questi dati includono in particolare certificati medici, informazioni sulla durata delle assenze dovute a malattia e infortunio, rapporti dei servizi medici, valutazioni d'idoneità e dati sulla gestione dei casi.
Lett. c: in questa categoria rientrano le concertazioni degli obiettivi, le valutazioni delle prestazioni, le indicazioni sulle competenze sociali e professionali, i risultati di test della personalità e di test di valutazione delle potenzialità, la documentazione relativa a corsi di formazione e formazione continua nonché informazioni analoghe.
Lett. d: i datori di lavoro sono tenuti a collaborare all'attuazione del diritto delle assicurazioni sociali. Ad esempio, inviano alla cassa di compensazione il conteggio dei contributi prelevati sui salari dei dipendenti e dei propri contributi e le forniscono le indicazioni necessarie per la gestione dei conti individuali dei loro collaboratori. Le assicurazioni sociali interessate sono: AVS/AI/IPG/AINF, Suva/assicurazione contro gli infortuni, assegni familiari, previdenza professionale, assicurazione militare.
Lett. e: si tratta in particolare di atti in materia di controversie concernenti il rapporto di lavoro, decisioni di pignoramento del salario, decisioni del servizio preposto al controllo di sicurezza relativo alle persone, estratti di sentenze giudiziarie per determinare il diritto agli assegni familiari, atti procedurali e decisioni concernenti inchieste disciplinari nonché atti relativi a procedure di appianamento delle divergenze risultanti dalla valutazione delle prestazioni.
Art. 27 cpv. 3
I datori di lavoro prendono le misure tecniche e organizzative necessarie atte a proteggere la sicurezza dei dati dei loro dipendenti conformemente all'articolo 7 della legge federale del 19 giugno 199238 sulla protezione dei dati (LPD) e all'articolo 20 dell'ordinanza del 14 giugno 199339 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).
38 RS 235.1
39 RS 235.11