Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 26 pagine
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Cpv. 3: per legge sussiste il diritto al mantenimento del precedente stipendio per un periodo di un anno, a condizione che sussista un rapporto di lavoro. Non sussiste invece alcun diritto a mantenere la funzione, l'ambito di attività, il luogo di lavoro o l'unità organizzativa dal momento del trasferimento dei rapporti di lavoro. Questa regolamentazione intende agevolare l'istituto nell'adeguamento delle sue strutture alle nuove condizioni quadro legali.
Cpv. 4: dal momento del trasferimento i rapporti di lavoro sottostanno al diritto in materia di personale dell'istituto, mentre eventuali ricorsi ancora pendenti dei dipendenti sono giudicati in base al diritto previgente.
Art. 23 Datore di lavoro competente
Secondo l'articolo 14, l'istituto è un datore di lavoro dal punto di vista del diritto previdenziale (art. 32b cpv. 2 LPers). In conformità con l'articolo 32f capoverso 1 LPers, l'articolo 23 prevede che l'istituto assuma gli obblighi del datore di lavoro anche per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità dell'organizzazione precedente. Pertanto, analogamente al personale attivo del nuovo datore di lavoro, i beneficiari di rendite restano affiliati alla cassa di previdenza della Confederazione. Lo stesso vale per le persone la cui invalidità è sorta dopo l'entrata in vigore della legge proposta.
Art. 24 Debiti del Fondo di compensazione AI nei confronti del Fondo di compensazione AVS
Cpv. 1: la parte delle liquidità e degli investimenti del Fondo di compensazione AI che alla fine di ogni anno contabile eccede questo 50 per cento deve essere destinata alla riduzione dei debiti dell'AI nei confronti dell'AVS. Questo meccanismo è ripreso dalla proposta del secondo pacchetto di misure della 6a revisione AI e sostituisce la regolamentazione vigente prevista dalla legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità, che sarà abrogata con l'entrata in vigore del presente progetto di legge. La soglia percentuale delle uscite di un anno tiene conto della situazione finanziaria dell'AI: quando le uscite diminuiscono è rimborsato un importo più elevato, mentre quando esse aumentano l'importo rimborsato è inferiore. Inoltre, questa regola tiene conto di quanto previsto al summenzionato articolo 79 capoverso 3 LAI.
Conformemente alla legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità, la regolamentazione vigente scadrà alla fine del 2017. In mancanza di una nuova regolamentazione legale, le modalità per l'estinzione del debito dopo il 2017 dovrebbero essere fissate dal Consiglio di amministrazione.
Cpv. 2: secondo la legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità, la Confederazione copre gli interessi passivi dell'AI nei confronti dell'AVS fino al termine del periodo di aumento temporaneo dell'IVA, ossia fino al 31 dicembre 2017. Qualora il presente avamprogetto entrasse in vigore prima del 1°gennaio 2018, questa regolamentazione dovrebbe essere integrata nella nuova legge.
Art. 25 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi vigenti figurano nell'allegato dell'avamprogetto (art. 27).
Art. 26 Referendum ed entrata in vigore
In virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost., la legge proposta sottostà a referendum facoltativo. Conformemente al capoverso 2, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
2.2 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
2.2.1 Legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità
La legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità è abrogata. Il Fondo di compensazione AI è stato costituito con effetto dal 1°gennaio 2011. Il disciplinamento del rimborso dei debiti dell'AI all'AVS, valido solo per il periodo del finanziamento aggiuntivo temporaneo a favore dell'AI, viene ripreso nel presente avamprogetto. Qualora quest'ultimo entrasse in vigore prima del 2018, occorrerebbe disciplinarvi anche la copertura degli interessi passivi da parte della Confederazione, dato che questa scadrà alla fine del 2017.