Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 26 pagine
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Art. 17 Spese di esercizio e di amministrazione
Come già attualmente, non solo i ricavi e le quote di partecipazione a investimenti ma anche le spese di esercizio e di amministrazione vanno ripartiti tra i fondi di compensazione. Partendo dal presupposto che un fondo di compensazione con un patrimonio più elevato produca anche spese più ingenti, si considera il patrimonio lordo quale chiave di ripartizione. Le spese per l'amministrazione esterna del patrimonio vanno sempre attribuite chiaramente in funzione dei relativi mandati dei singoli fondi di compensazione e non devono essere ripartite.
Art. 18 Relazione sulla di gestione
Cpv. 1: il rapporto annuale si chiamerà in futuro «relazione sulla gestione». La sua redazione, adozione e pubblicazione sono di competenza del Consiglio di amministrazione (art. 8 cpv. 1 lett. k e l). La relazione sulla gestione si chiude alla fine dell'anno civile (cfr. art. 14 cpv. 1 della vigente ordinanza concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione). In essa sono pubblicati il conto annuale riveduto relativo alla gestione patrimoniale e il rapporto sulla situazione. La relazione sulla gestione riporta inoltre i conti aggregati dell'AVS, dell'AI e delle IPG (inclusi i risultati degli investimenti). Compenswiss è responsabile per la parte relativa alla gestione patrimoniale, l'UCC per la parte relativa all'attività assicurativa (cfr. art. 16).
Cpv. 2: i conti annuali delle tre assicurazioni sociali constano del loro bilancio e conto economico nonché dell'allegato. Il conto annuale dell'istituto comprende inoltre il bilancio e il conto economico dell'attività di investimento nonché l'allegato. La relazione sulla gestione fornisce pertanto una dettagliata rappresentazione complessiva degli investimenti e fornisce informazioni sul loro stato e sul loro andamento.
La costituzione di riserve, ammessa solo in casi eccezionali, va motivata e deve essere conforme ai principi applicati per la presentazione dei conti.
Cpv. 3: la relazione sulla gestione comprende inoltre il rapporto sulla situazione, che fornisce in particolare indicazioni sulla gestione dei rischi, sullo sviluppo del personale e sulle relazioni d'interesse del Consiglio di amministrazione. È inoltre opportuno che anche il rapporto di revisione sia incluso nella relazione sulla gestione e faccia quindi riferimento al conto annuale in essa contenuto.
Art. 19 Imposte
L’imposizione fiscale degli assicuratori sociali è disciplinata dall’articolo 80 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 200033 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. L'avamprogetto mantiene la disposizione attuale che esenta l'istituto dalle imposte federali, cantonali e comunali nonché dalle imposte cantonali e comunali su successioni e donazioni. All'entrata in vigore della legge potranno essere abrogati gli articoli 110 LAVS e 79a LAI nonché il capoverso 4 dell'articolo 28 LIPG, che disciplinano attualmente tale esenzione fiscale.
Art. 20 Vigilanza
Cpv. 1: La vigilanza amministrativa sull'istituto è per principio di competenza del Consiglio federale. Non si tratta né di una vigilanza di carattere gerarchico né di una vigilanza tecnica con relativi diritti di impartire istruzioni, bensì piuttosto di una vigilanza sulla gestione aziendale. L'oggetto, l'entità e i principi della vigilanza sono disciplinati mediante leggi speciali; essa varia in funzione del grado di autonomia (art. 24 cpv. 3 dell'ordinanza del 25 novembre 199834 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [OLOGA]). L'assenza dell'obbligo di attenersi a istruzioni sullo svolgimento dei compiti pone dei limiti alla vigilanza. Se è esclusa la possibilità di un controllo materiale, la regolarità dell'andamento degli affari è però oggetto di vigilanza, il che include anche un controllo dei risultati e dell'efficienza. È quindi prevista una verifica non solo quantitativa ma anche qualitativa dell'adempimento dei compiti35.
Cpv. 2: questo capoverso elenca in modo non esaustivo gli strumenti principali con i quali il Consiglio federale può esercitare la vigilanza sull'istituto. Il dovere del Consiglio federale di vegliare, in qualità di autorità legale di vigilanza, al regolare funzionamento delle autorità amministrative della Confederazione «conformemente alle disposizioni particolari» (art. 8 cpv. 4 LOGA) implica il diritto di avere a disposizione tutti gli strumenti di vigilanza necessari per poter assumere concretamente questa responsabilità. In particolare in caso di dubbio sul buon esercizio delle competenze, il Consiglio federale ha la facoltà di rifiutare il discarico degli amministratori.
33 RS 830.1
34 RS 172.010.1
35 Thomas Sägesser, Stämpflis Handkommentar zum RVOG, Berna 2007, pag. 159, N. 48 segg.