Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 26 pagine

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Art. 27 cpv. 4

La comunicazione di dati personali deve fondarsi su una base legale. Se non è prevista da alcuna base legale, necessita del consenso della persona interessata. Ad esempio, la comunicazione dei dati alle assicurazioni sociali è autorizzata dagli atti normativi del diritto delle assicurazioni sociali. Conformemente al capoverso 6, la comunicazione di dati non degni di particolare protezione può invece essere disciplinata nelle disposizioni d'esecuzione.

Art. 27 cpv. 5

In base a questa disposizione i datori di lavoro sono tenuti a emanare norme esecutive che completino e concretizzino le regolamentazioni previste nei capoversi precedenti.

Secondo la lettera a, vanno indicati in modo trasparente l'architettura, l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione concernenti il personale di cui all'articolo 27 capoverso 1 LPers. Se esistono più sistemi d'informazione concernenti il personale, vanno indicate eventuali interazioni tra di essi o con altri sistemi.

Secondo la lettera d, inoltre, le categorie di dati relativamente astratte di cui al capoverso 2 devono essere precisate mediante le disposizioni d'esecuzione, ad esempio come nell'Allegato 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 201140 sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers).

Art. 27 cpv. 6

I datori di lavoro hanno la possibilità di disciplinare la comunicazione a terzi di dati non degni di particolare protezione, ma sempre indicandone lo scopo. La comunicazione a terzi di dati degni di particolare protezione mediante procedura di richiamo non è ammessa. Una procedura di richiamo è invece possibile per i dati non degni di particolare protezione, ma questo deve essere esplicitamente previsto nelle disposizioni d'esecuzione.

Art. 27a–27c

Il nuovo articolo 27 LPers comporta l'abrogazione dei vigenti articoli 27a–27c.

Art. 32d cpv. 1 terzo periodo, cpv. 2 secondo e terzo periodo e cpv. 2bis

Se PUBLICA ordina l'istituzione di una cassa di previdenza comune a unità amministrative decentralizzate, questa decisione deve essere approvata dal Consiglio federale (art. 32d cpv. 1 secondo periodo LPers). Contrariamente a PUBLICA (art. 7 cpv. 2 e 11 cpv. 2 lett. g della legge del 20 dicembre 200641 su PUBLICA), però, oggi l'Esecutivo non può ordinare attivamente la costituzione di casse di previdenza comuni. Affinché in futuro il Consiglio possa impedire la costituzione di casse di previdenza troppo piccole, è necessario adeguare l'articolo 32d LPers. Le aggiunte previste all'articolo 32d capoversi 1 e 2 LPers disciplinano due casi diversi. Il capoverso 2bisdefinisce i criteri applicabili sia al capoverso 1 che al capoverso 2.

Nel Rapporto sul governo d'impresa è stata definita una tipologia dei diversi compiti da scorporare. Sono stati così distinti quattro tipi di compiti: compiti ministeriali, prestazioni a carattere monopolistico, compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza e prestazioni sul mercato. Nel rapporto supplementare è inoltre stato stabilito che le unità rese autonome che assumono compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza o forniscono prestazioni a carattere monopolistico hanno uno statuto del personale di diritto pubblico e devono attuare la previdenza professionale nel quadro di uno statuto di cassa pensioni di diritto pubblico con affiliazione a PUBLICA. Per le unità rese autonome che forniscono prestazioni sul mercato va previsto uno statuto del personale e di cassa pensioni di diritto privato nei relativi atti organizzativi. Una conseguenza di questa tipologia è stata la costituzione di piccole casse di previdenza in seguito allo scorporo di unità amministrative secondo il diritto vigente (art. 32b cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 32d cpv. 1 LPers).A partire dal 2008 è emerso che di fronte alla necessità di modifiche attuariali (p. es. adeguamento delle basi tecniche) le piccole casse di previdenza erano in grado di reagire con minore flessibilità rispetto alle grandi casse di previdenza, ad esempio per garantire il livello delle prestazioni. Inoltre, a causa delle loro dimensioni, le piccole casse hanno grandi difficoltà a rispettare i limiti in materia di contributi dei datori di lavoro previsti dall'articolo 32g LPers e la loro capacità di rischio nell'investimento dei propri fondi è inferiore. Ne consegue che queste casse di previdenza hanno un margine di manovra limitato in materia di politica del personale e di previdenza, il che in ultima analisi rischia di pregiudicare l'orientamento generale della Confederazione in

40 RS 172.220.111.4

41 RS 172.220.1