Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 26 pagine

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le, per garantire un’amministrazione efficiente ed economica del patrimonio dei fondi di compensazione, compenswiss deve poter continuare ad attribuire in tempi rapidi i suoi mandati di gestione patrimoniale. Inoltre anche in futuro deve poter sottoporre gli amministratori patrimoniali a una verifica di due diligence, che tuttavia non sarebbe ammessa nell’ambito di un’aggiudicazione secondo il diritto sugli acquisti pubblici. Per quanto concerne l’assegnazione dei mandati di amministrazione patrimoniale, compenswiss deve pertanto poter continuare a operare senza questi vincoli giuridici. Questa regolamentazione è in linea con la riserva espressa dalla Svizzera riguardo alla revisione (già ratificata) del Government Procurement Agreement (GPA) 2012 (Annexe 7, C. Notes explicatives). Il GPA 2012 entrerà in vigore per la Svizzera non appena la sua revisione sarà stata recepita nel diritto nazionale. Va inoltre segnalato che già la legislazione vigente esclude determinati servizi bancari dal campo d’applicazione materiale del diritto in materia di acquisti pubblici. Conformemente al numero 6 dell’Allegato 1a, A dell’ordinanza dell’11 dicembre 199520 sugli acquisti pubblici (OAPub), la legge e l’ordinanza non sono infatti applicabili ai servizi finanziari in relazione con l’emissione, la vendita, l’acquisto o il trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari.

1.2.6 Rimborso del debito dell’AI nei confronti dell’AVS

Fino al 2011 i deficit dell’AI sono stati coperti attingendo al Fondo di compensazione AVS. Al momento della costituzione del Fondo AI separato, il riporto delle perdite dell’AI è stato contabilizzato quale debito dell’AI nei confronti dell’AVS. Inizialmente pari a quasi 15 miliardi di franchi, l’importo è progressivamente sceso e ammontava a 12,8 miliardi alla fine del 2014.

L’articolo 2 capoverso 2 della legge federale sul risanamento dell’assicurazione invalidità stabilisce che fino alla fine del 2017, ossia durante il periodo di aumento temporaneo dell’IVA, il debito dell’AI va ridotto con le eventuali eccedenze dell’assicurazione: «(...) durante il periodo di aumento temporaneo dell’IVA l’importo che al termine dell’anno contabile eccede i 5 miliardi di franchi del capitale iniziale è trasferito annualmente al Fondo di compensazione dell’AVS». In caso di risultato di ripartizione negativo, il deficit non va ad aumentare nuovamente il debito, bensì a ridurre il capitale proprio dell’AI.

Per il periodo successivo al 2017 manca tuttavia una disposizione che subentri alla misura temporanea del finanziamento aggiuntivo dell’AI. Nel quadro del secondo pacchetto di misure della 6a revisione AI (revisione 6b)21 il Consiglio federale aveva formulato una proposta secondo cui l’AI avrebbe dovuto impiegare la parte di liquidità e investimenti del Fondo di compensazione AI eccedente il 50 per cento delle uscite di un anno, al termine dell’anno contabile, per estinguere il debito nei confronti dell’AVS. Questa disposizione non è tuttavia entrata in vigore, poiché nel 2013 il Parlamento ha bocciato la riforma. Il presente avamprogetto offre l’occasione di definire le modalità di rimborso del prestito contratto dall’AI nei confronti dell’AVS a partire dal 2018. Per vari motivi appare opportuno riprendere la formulazione della revisione AI 6b:

Il debito dell’AI deve essere rimborsato rapidamente, ma tenendo conto delle possibilità finanziarie dell’assicurazione. L’ammortamento non va quindi effettuato se non vi sono eccedenze o se il rimborso rischia di pregiudicare le liquidità dell’AI. L’applicazione di un valore soglia relativo (espressa in percentuale delle uscite di un anno) tiene conto della dinamica delle uscite dell’AI nel modo seguente: quando le uscite diminuiscono, le disponibilità finanziarie aumentano ed è quindi rimborsato un importo maggiore; quando le uscite crescono, aumenta anche il valore soglia e quindi l’importo rimborsato è inferiore o addirittura non è effettuato alcun rimborso.

L’articolo 79 capoverso 3 LAI stabilisce che le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione AI non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno. Da quando è stato costituito il Fondo di compensazione AI separato, nel 2011, le liquidità e gli investimenti non hanno tuttavia mai raggiunto la soglia minima richiesta (2011: 44,2 %, 2012: 45,0 %, 2013: 44,8 % delle uscite di un anno). Ciononostante, l’AI ha effettuato dei rimborsi, versando per esempio oltre 590 milioni nel 2012. Per rispettare l’articolo 79 capoverso 3 LAI, la disposizione sull’estinzione del debito deve prevedere una soglia del 50 per cento delle uscite di un anno per il rimborso.

La disposizione proposta va nella direzione del punto 1 della mozione Schwaller22, che a partire dalla scadenza del finanziamento aggiuntivo dell’AI chiede un rimborso del debito entro il 2028. Stando alle attuali prospettive finanziarie dell’AI23, la regola proposta nell'avamprogetto dovrebbe permettere l'estinzione del debito dell'assicurazione entro il 2030.

20 RS 172.056.11

21 FF 2011 5133

22 Mozione Schwaller 13.3990 «Assicurazione per l’invalidità. Urge un risanamento duraturo».

23 Situazione finanziaria dell'AI, versione 2, stato 1.9.2014, consultabile all’indirizzo Internet http://www.bsv.admin.ch/themen/iv/00022/index.html?lang=it.