Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 26 pagine

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dei fondi a un istituto di diritto privato, il che sarebbe in contraddizione con l’intenzione primaria di affidare l’amministrazione del patrimonio a un istituto di diritto pubblico. Per questo motivo, il presente avamprogetto non autorizza più la costituzione di tali investimenti collettivi di capitale. È invece permesso l’acquisto di quote di partecipazione a tali investimenti collettivi di capitale.

1.2.4 Statuto del personale

Secondo l’attuale disposizione dell’articolo 7a capoverso 3 dell’ordinanza concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione, il rapporto di servizio del personale è disciplinato dalla legge federale del 24 marzo 200014 sul personale federale (LPers). Il Consiglio di amministrazione ha la competenza di costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro con il direttore, il suo supplente e gli altri membri della direzione. Allo scopo di mantenere personale altamente qualificato, il Consiglio d’amministrazione, con il consenso del Dipartimento federale delle finanze (DFF), può derogare in singoli casi alla classificazione di un posto e stabilire liberamente la promozione nonché lo stipendio iniziale (art. 7a cpv. 1 e 4 dell’ordinanza concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione). Per il resto non ha invece tutt'ora la competenza di emanare una propria ordinanza sul personale, ragion per cui sono applicabili le disposizioni d'esecuzione dell’ordinanza del 3 luglio 200115 sul personale federale (OPers). L'esperienza ha dimostrato che questa base legale non offre una flessibilità sufficiente per continuare a reclutare anche in futuro i quadri e gli specialisti del settore finanziario necessari allo svolgimento dell’attività. L’istituto dovrà pertanto disporre di una maggiore libertà sia per quanto riguarda la definizione del sistema salariale che per quanto concerne le altre condizioni contrattuali, in particolare i termini di disdetta.

Per questi motivi, al momento della sua costituzione l’istituto si vedrà conferire un proprio statuto di datore di lavoro. Anche con la nuova regolamentazione, però, tra il personale di compenswiss e l’istituto continuerà a sussistere un rapporto di lavoro di diritto pubblico fondato sulla LPers, il che tiene conto in particolare dell’esigenza della Confederazione (evidenziata nel rapporto supplementare) di poter continuare a esercitare una gestione strategica in materia di diritto del personale anche nel caso delle unità scorporate. Conformemente all’articolo 37 capoversi 3 e 3bisLPers, in virtù del suo statuto di datore di lavoro l’istituto può emanare proprie disposizioni d’esecuzione, previa approvazione del Consiglio federale. Autorizzando il Consiglio di amministrazione a emanare disposizioni d’esecuzione in materia di personale, si vuole conferire all’istituto la competenza di regolamentare autonomamente i propri rapporti di lavoro nel quadro della LPers, lasciandogli una maggiore flessibilità soprattutto per quanto concerne il limite massimo e la struttura salariale. La riserva dell’approvazione da parte del Consiglio federale garantisce che le condizioni di assunzione soddisfino sia le esigenze economiche sia quelle politiche e non contemplino deroghe ingiustificate rispetto a quelle previste per il personale dell’amministrazione federale e degli altri istituti della Confederazione.

I membri del Consiglio di amministrazione non sono invece soggetti alla LPers, fatta eccezione per l’articolo 6a capoverso 1 lettera b, in virtù del quale soggiacciono alle disposizioni dell’ordinanza del 19 dicembre 200316 sulla retribuzione dei quadri. Per quanto riguarda gli onorari e le altre condizioni contrattuali, ai membri del Consiglio di amministrazione di compenswiss sono pertanto applicabili le disposizioni di detta ordinanza.

1.2.5 Assoggettamento alla legge sugli acquisti pubblici

A norma della legge federale del 16 dicembre 199417 sugli acquisti pubblici (LAPub), i fondi di compensazione dell'AVS, dell'AI e delle IPG non sono soggetti al diritto in materia, in quanto non sono considerati parte dell’Amministrazione generale della Confederazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a LA-Pub. Il 26 settembre 2014 il Consiglio nazionale, dando seguito alla proposta del Consiglio federale, ha accolto una mozione che chiede di assoggettare i fondi di compensazione AVS, AI e IPG alla LAPub18. Quest’ultima verrà pertanto modificata in tal senso. Durante la sessione invernale 2014 è inoltre stato chiesto al Consiglio federale se, ed eventualmente in che misura, sia giustificato escludere l’attività d’investimento di compenswiss dall’assoggettamento alla legislazione sugli acquisti pubblici19. Secondo il Consiglio federa-

14 RS 172.220.1

15 RS 172.220.111.3

16 RS 172.220.12

17 RS 172.056.1

18 Mozione Feller 14.3390 Assoggettamento dei fondi di compensazione dell'AVS/AI/IPG alla legge sugli acquisti pubblici.

19 Question Feller 14.5494 Le président des fonds de compensation AVS/AI/APG est-il au-dessus des décisions des autorités politiques?; question Feller 14.5637 Quels sont les services financiers qui échappent à la loi et à l'ordonnance sur les marchés publics?; interrogazione Feller 14.1111 «Mandati di gestione patrimoniale conferiti dai fondi di compensazione AVS/AI/IPG a gestori esterni. Assoggettamento alla legge sugli acquisti pubblici».