Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 26 pagine

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Lett. k–m: il Consiglio di amministrazione è responsabile per la stesura della relazione sulla gestione annuale di cui all'articolo 18. La relazione sulla gestione è sottoposta all'approvazione del Consiglio federale e poi pubblicata dal Consiglio di amministrazione. Analogamente all'assemblea generale nelle società anonime secondo l'articolo 698 capoverso 2 numero 5 CO, il Consiglio federale, dando il discarico agli amministratori, riconosce che per il periodo in questione non possono essere fatti valere diritti nei confronti del Consiglio di amministrazione in seguito a una gestione errata. Il discarico produce i suoi effetti solo per i fatti noti ed è opponibile solo all'istituto e alla Confederazione (per analogia con l'art. 758 CO). Il Consiglio di amministrazione informa inoltre l'opinione pubblica sulla situazione finanziaria dei fondi di compensazione. Come nell'attuale legislazione, l'istituto è tenuto a farlo d'intesa con l'UFAS (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. j dell'ordinanza concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione), al fine di garantire la trasparenza delle informazioni e un buon coordinamento.

Lett. n: l'istituto è affiliato in qualità di datore di lavoro alla cassa di previdenza della Confederazione (cfr. art. 14 cpv. 2) ed è quindi parte contraente nel contratto comune di affiliazione.

Cpv. 2: al Consiglio di amministrazione è conferita la competenza di costituire comitati. Nel regolamento di organizzazione può disciplinare nel dettaglio questi comitati (comitato del Consiglio di amministrazione e commissioni peritali). Inoltre, può far ricorso a periti e costituire commissioni peritali non necessariamente composte da suoi membri, vegliando tuttavia a che questi ultimi siano adeguatamente informati. Le competenze decisionali definitive e la responsabilità che ne deriva continuano tuttavia a spettare all'intero Consiglio di amministrazione.

Art. 9 Procedura interna del Consiglio di amministrazione

Cpv. 1: questa disposizione definisce le circostanze nelle quali il Consiglio di amministrazione viene convocato. Le sedute sono convocate in considerazione della natura degli affari correnti o se lo richiedono almeno tre membri.

Cpv. 2: questa disposizione stabilisce che il Consiglio di amministrazione delibera validamente se partecipano alla seduta almeno sei dei suoi membri. Le decisioni devono essere prese a maggioranza assoluta e in caso di parità il voto del presidente prevale.

Cpv. 3: in casi urgenti sono possibili anche votazioni elettroniche o telefoniche. Può essere il caso, ad esempio, di un repentino stravolgimento sui mercati finanziari che richiede la rapida adozione di una decisione da parte del Consiglio di amministrazione. Le decisioni così prese sono inserite nel verbale della seduta successiva.

Cpv. 4: le sedute del Consiglio di amministrazione possono essere svolte anche per telefono o tramite mezzi di comunicazione elettronici, se nessun membro richiede una seduta con presenza personale.

Art. 10 Diritto dei membri del Consiglio di amministrazione di ottenere ragguagli e di consultare do-

cumenti

Questo articolo stabilisce il diritto di ogni amministratore di ottenere ragguagli e di consultare libri e pezze contabili, per analogia con il diritto della società anonima (art. 715a CO).

Art. 11 Direzione

Cpv. 1: l'organo esecutivo è nominato dal Consiglio di amministrazione. La terminologia viene uniformata e l'espressione «ufficio esecutivo» è sostituita da «direzione». La direzione è un organo e assume le funzioni connesse con questo statuto.

I membri della direzione devono disporre delle conoscenze necessarie sul piano tecnico e su quello dell'esperienza per svolgere la loro funzione conformemente alle loro responsabilità. Il loro obbligo di fedeltà e quello di tutelare gli interessi della direzione sono retti dalla LPers (cfr. art. 13 cpv. 1), dall'ordinanza sul personale dell'istituto e, eventualmente, dal contratto di lavoro.

Cpv. 2: alle lettere a–h sono elencati i compiti affidati alla direzione. La lettera h stabilisce invece la sua competenza sussidiaria generale. Questa regola è volta ad evitare conflitti negativi di competenza tra il Consiglio di amministrazione e la direzione ed evidenzia la posizione di quest'ultima. Essa è infatti composta da membri permanenti ed è direttamente responsabile dello svolgimento dei compiti, a differenza del Consiglio di amministrazione, i cui membri esercitano le loro funzioni a titolo accessorio.

Cpv. 3: il direttore partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.