Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 26 pagine

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Art. 12 Ufficio di revisione

Cpv. 1: come già l'attuale articolo 9 capoverso 1 dell'ordinanza concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione, l'avamprogetto designa il Controllo federale delle finanze quale ufficio di revisione. Esso ha il compito di verificare il conto relativo all'investimento del patrimonio dell'istituto, che comprende il conto relativo all'attività d'investimento nonché le spese di esercizio e le spese di amministrazione dell'istituto. Queste ultime includono non solo le spese amministrative interne, ma anche le spese degli amministratori patrimoniali esterni che assumono mandati per conto di compenswiss. La revisione comprende anche la verifica dei conti annuali delle assicurazioni AVS, AI e IPG. Questi sono compilati da compenswiss in base ai dati sull'attività assicurativa forniti dall'UCC (cfr. art. 16 cpv. 2). Il motivo principale di questa disposizione è che il patrimonio dell'istituto non varia soltanto in funzione dei redditi patrimoniali ma è anche fortemente influenzato dai risultati delle assicurazioni (contributi sociali, prestazioni, entrate fiscali, contributi della Confederazione ecc.). La verifica dei conti annuali delle casse di compensazione e degli altri organi di esecuzione dell'AVS, dell'AI e delle IPG resta compito dei rispettivi uffici di revisione.

L'avamprogetto prevede anche un nuovo compito per l'ufficio di revisione, che consiste nella verifica del rapporto sulla situazione dell'istituto (per il contenuto del rapporto cfr. art. 18 cpv. 3). Si tratta di verificare, ad esempio, se esista un sistema di controllo interno dei processi finanziari, se venga svolta un'adeguata gestione dei rischi e se le cifre riguardanti lo sviluppo del personale e dell'attività siano corrette.

Cpv. 2: il rimando alle disposizioni del diritto della società anonima intende garantire l'adempimento di requisiti severi in materia di revisione. Questa disposizione è prevista per principio per tutti gli enti di diritto pubblico.

Cpv. 3: questo capoverso riprende la formulazione dell'articolo 9 capoverso 2 della vigente ordinanza concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione. L'ufficio di revisione informa il Consiglio di amministrazione e il Consiglio federale mediante una relazione completa (per analogia con l'art. 728b cpv. 1 CO).

Cpv. 4: poiché nella sua attività d'investimento l'istituto collabora con diversi partner, se necessario il CDF deve avere accesso anche alle revisioni di questi ultimi. Nei contratti con i propri partner, l'istituto garantisce che il CDF possa avere accesso a tale documentazione.

Art. 13 Rapporti di lavoro

Cpv. 1: l'istituto è un'unità organizzativa decentralizzata cui si applica la LPers, sempre che le disposizioni delle leggi speciali non prevedano altrimenti (art. 2 cpv. 1 lett. e LPers e art. 2 cpv. 3 della legge del 21 marzo 199731 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]). Trattandosi di un ente di diritto pubblico il cui compito legale ha carattere monopolistico, nel suo caso è applicabile il diritto pubblico in materia di personale nel quadro della LPers. L'articolo 13 capoverso 1 afferma questo principio: la direzione e il rimanente personale sottostanno alla LPers.

Cpv. 2: tuttavia, l'articolo 3 capoverso 2 LPers prevede la possibilità che il Consiglio federale deleghi le competenze del datore di lavoro alle unità amministrative decentralizzate, autorizzandole in tal modo a emanare disposizioni d'esecuzione (art. 37 cpv. 3 e 3bisLPers).

Cpv. 3: di conseguenza, all'istituto è attribuita la competenza di regolamentare autonomamente i propri rapporti di lavoro nel quadro delle prescrizioni della LPers, una competenza che si concretizza nell'emanazione di un'ordinanza sul personale da parte del Consiglio di amministrazione. Questa prevede in particolare disposizioni concernenti le remunerazioni, le prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali. In tal modo è possibile tener conto delle esigenze specifiche di compenswiss in materia di flessibilità nell'impostazione delle condizioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda il sistema delle remunerazioni (cfr. al riguardo anche n. 1.2.4). In virtù dell'articolo 37 capoverso 3bisLPers e del principio 30 del rapporto supplementare, queste disposizioni d'esecuzione sottostanno però all'approvazione del Consiglio federale, in modo che esso possa assolvere il suo compito di autorità di vigilanza.

Art. 14 Istituto di previdenza

Cpv. 1: lo statuto previdenziale deve rientrare nella stessa sfera giuridica dello statuto del personale, ovvero nel diritto pubblico. Secondo l'articolo 13 capoverso 1, il personale dell'istituto sottostà alla LPers ed è pertanto assicurato presso PUBLICA secondo gli articoli 32a–32m LPers.

Cpv. 2: l'istituto è un datore di lavoro dal punto di vista del diritto previdenziale (art. 32b cpv. 2 LPers). Secondo il diritto vigente, dovrebbe dunque costituire una cassa di previdenza propria con i propri impiegati e

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