Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 26 pagine

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Lett. b: il Consiglio di amministrazione è incaricato di elaborare il regolamento d'investimento. Questo fissa gli obiettivi della gestione patrimoniale e stabilisce linee direttive adeguate ad essi, in particolare per quanto concerne le strategie d'investimento, gli strumenti d'investimento ammessi, eventuali limiti e restrizioni nonché la sorveglianza e la presentazione dei rapporti. Il regolamento d'investimento precisa inoltre la struttura organizzativa nonché i compiti e le competenze degli organi nell'ambito della gestione patrimoniale.

Per ciascun fondo si definisce una ripartizione strategica del patrimonio, che tiene conto del bilancio e delle prospettive di sviluppo dell'assicurazione in questione. Ogni anno il Consiglio di amministrazione riesamina questa strategia e prepara una ripartizione dettagliata per categorie d'investimento.

Lett. c: gli enti che forniscono prestazioni a carattere monopolistico applicano uno statuto del personale di diritto pubblico rientrante nel quadro legale della LPers (normativa minima), ma integrato con specifiche disposizioni d'esecuzione in materia di diritto del personale. In effetti, in virtù dell'articolo 37 capoversi 3 e 3bisLPers, l'istituto emana le proprie disposizioni d'esecuzione nella sua ordinanza sul personale e non è soggetto all'OPers. Ne deriva un margine di manovra più ampio per l'istituto, in particolare per quanto concerne la struttura salariale dei quadri del massimo livello gerarchico. L'ordinanza sul personale dell'istituto, che deve disciplinare almeno i principi riguardanti la remunerazione e le prestazioni accessorie, va tuttavia sottoposta all'approvazione del Consiglio federale.

Lett. d: questa disposizione concretizza l'articolo 7 capoversi 4 e 8 incaricando il Consiglio di amministrazione di stabilire nel regolamento di organizzazione le regole da applicare in caso di conflitti d'interesse e di adottare i provvedimenti che s'impongono nei singoli casi concreti. Se una relazione d'interesse risulta incompatibile con la funzione assunta da un membro in seno al Consiglio d'amministrazione e questi si rifiuta di regolarizzare la sua situazione, il Consiglio di amministrazione è tenuto a reagire chiedendo la revoca della sua nomina al Consiglio federale. Questa circostanza costituisce d'altronde un motivo grave ai sensi dell'articolo 7 capoverso 4. Il rischio di un conflitto d'interesse può sorgere anche in relazione con un cambiamento di posto di lavoro, ad esempio nel caso in cui persone che svolgono funzioni direttive o cosiddette «funzioni chiave» passino direttamente dall'istituto al settore privato30. In questo modo si rischia di pregiudicare la credibilità e la reputazione dell'istituto o della Confederazione stessa. Mediante appositi accordi contrattuali con le persone interessate (p. es. accordo su un termine di attesa o «cooling-off period») è possibile evitare, ove necessario, che si profilino potenziali conflitti d'interesse nei singoli casi. Nell'ordinanza sul personale si dovrà precisare se per determinate funzioni all'interno di compenswiss si debba prevedere o meno la fissazione contrattuale di un periodo di attesa.

In determinate circostanze, inoltre, può essere opportuno consentire la ricusazione di un membro del Consiglio di amministrazione solo al momento della decisione su un punto all'ordine del giorno, senza precludergli la partecipazione alla discussione generale, in modo da permettergli ad esempio di condividere le sue conoscenze sull'argomento; questo punto può essere integrato nel regolamento di organizzazione. Quest'ultimo deve infine menzionare imperativamente gli obblighi d'informare dei membri del Consiglio di amministrazione e della direzione.

Lett. e–g: il Consiglio di amministrazione vigila sull'operato della direzione e sull'esecuzione delle proprie decisioni e può decidere dell'instaurazione, della modifica e della risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore e con gli altri membri della direzione.

Lett. h: l'istituto deve disporre di una gestione dei rischi e di un sistema di controllo interno. La gestione dei rischi deve definire preventivamente gli eventuali rischi per l'assolvimento dei compiti dell'istituto, sorvegliarli e ridurli il più possibile senza un dispendio di risorse eccessivo. In questo contesto il sistema di controllo interno si occupa unicamente dei rischi operativi di natura finanziaria e lo fa, anche in questo caso, verificando periodicamente questi rischi e l'efficacia dei controlli nei processi operativi rilevanti sul piano finanziario. A differenza dei profili di rischio dei fondi di compensazione nel quadro delle loro strategie d'investimento (art. 3 cpv. 2), la gestione dei rischi menzionata nella presente lettera concerne i processi interni all'istituto (p. es. governance e compliance).

Lett. i: la solvibilità dei fondi di compensazione deve essere costantemente garantita. Una parte del patrimonio complessivo dei fondi di compensazione va pertanto mantenuta sotto forma di liquidità, affinché, conformemente all'articolo 3 capoverso 4, le casse di compensazione siano in grado di fornire le prestazioni legali AVS, AI e IPG.

Lett. j: il preventivo delle spese di amministrazione dell'istituto è allestito dalla direzione. Il Consiglio federale è responsabile per la sua approvazione.

30 Cfr. decisione del Consiglio federale del 17 dicembre 2014 sul documento interlocutorio relativo all'esame di un periodo di attesa («cooling-off period») per gli organi direttivi delle unità amministrative dell'Amministrazione federale di cui all'Allegato 1 OLOGA e delle commissioni extraparlamentari di cui all'Allegato 2 OLOGA.