Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 25 pagine
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Esigendo dai candidati alla naturalizzazione conoscenze dei livelli B1 e A2 è garantito che dispongano di conoscenze linguistiche sufficienti, in linea di massima, per fronteggiare tutte le situazioni che possono presentarsi nella loro realtà di ogni giorno, al domicilio come al lavoro o negli spazi pubblici. L’avamprogetto di ordinanza considera in questo modo i dibattiti parlamentari inerenti alla revisione totale LCit, secondo cui i candidati alla naturalizzazione devono comprendere tanto bene e sapersi esprimere in questa lingua tanto adeguatamente da potersi destreggiare nella vita quotidiana ed essere in grado di esercitare i propri diritti politici. La LCit approvata dal Parlamento prevede espressamente che i candidati alla naturalizzazione siano in grado di comunicare in una lingua nazionale in situazioni quotidiane. Durante i dibattiti parlamentari è stato deciso di non formulare esigenze troppo elevate per quel che riguarda le conoscenze scritte. I candidati alla naturalizzazione devono tuttavia essere in grado di compilare autonomamente un modulo o di redigere testi semplici (candidatura semplice, curriculum vitae, comunicazione breve, ecc.).
L’esigenza di conoscenze linguistiche orali e scritte dei livelli B1, ovvero A2 tiene conto anche delle riflessioni seguenti:
- conformemente alle disposizioni del diritto in materia di stranieri vigenti, il permesso di domicilio
può essere rilasciato dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se lo straniero ha raggiunto, nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 del QCER (art. 34 cpv. 4 LStr i.c.d. con l’art. 62 cpv. 1 lett. b OASA). Grazie alla revisione totale della LCit è stato possibile attuare sistematicamente il «modello graduale dell’integrazione»: conformemente a tale modello, i requisiti d’integrazione devono essere tanto più elevati quanto più estesi sono i diritti conferiti dallo status giuridico auspicato. Pertanto, in vista della naturalizzazione sono poste esigenze più elevate che non per il rilascio del permesso di domicilio; conformemente al nuovo diritto, l’ottenimento del permesso di domicilio è considerato un «primo gradino» in vista della naturalizzazione ordinaria (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. a nLCit).
- Nell’ambito della naturalizzazione ordinaria – che, conformemente alla ripartizione delle compe-
tenze prevista dalla Costituzione federale, compete in prima linea ai Cantoni – le esigenze in tema di conoscenze linguistiche previste dal diritto federale costituiscono mere prescrizioni minime (art. 38 cpv. 2 Cost.): anche in futuro i Cantoni potranno pertanto prevedere esigenze più severe, per esempio conoscenze della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza o un livello di riferimento QCER più elevato.
Parecchi Cantoni richiedono già oggi conoscenze orali della lingua del posto pari al livello B1 (p. es. BE, BS, GE, GR, OW, SG, UR, ZH); il Cantone Svitto, dal canto suo, richiede conoscenze di livello B2. I Cantoni che formulano condizioni anche per quanto riguarda le competenze scritte prevedono di regola il livello A2 (p. es. BE, BS, ZH). Anche qui, Svitto è più severo e richiede il livello di riferimento B1.
Nel quadro della revisione totale della LCit, sotto il profilo delle esigenze in termini di integrazione (art. 12 nLCit), la naturalizzazione agevolata è equiparata alla naturalizzazione ordinaria: l’articolo 20 capoverso 1 nLCit dice espressamente che per la naturalizzazione agevolata si prendono in esame i criteri d’integrazione di cui all’articolo 12; ciò riguarda pertanto anche le conoscenze linguistiche. La nuova disciplina introduce un inasprimento rispetto al diritto e alla prassi vigenti, i quali in vista della naturalizzazione agevolata, anche in caso di dimora in Svizzera, prevedevano esigenze meno elevate in termini di conoscenze linguistiche che non per la naturalizzazione ordinaria. Sinora si considerava pertanto in primis la minor durata della dimora in Svizzera (5 anni) e anche il fatto che grazie al matrimonio con un cittadino svizzero il candidato alla naturalizzazione agevolata avrebbe avuto modo di integrarsi rapidamente nella realtà svizzera.
Capoverso 2: l’avamprogetto di ordinanza esige che le conoscenze linguistiche orali di livello B1 e quelle scritte di livello A2 del QCER vengano dimostrate. Le conoscenze linguistiche sono considerate dimostrate in presenza di una delle costellazioni seguenti:
- il richiedente è parlante nativo di una delle lingue nazionali: per «parlante nativo» si intende chiun-
que abbia imparato la lingua nell’infanzia all’infuori di un insegnamento formale. Ciò significa che nella sua infanzia il richiedente ha imparato una lingua nazionale svizzera dai genitori o dall’ambiente sociale in cui è cresciuto. Per definizione, il parlante nativo padroneggia molto bene la lingua, di norma se ne serve frequentemente (lingua principale) e ha con essa un forte legame emotivo.