Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 25 pagine
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II. Commenti alle singole disposizioni
Articolo 1
L’articolo 1 definisce il campo d’applicazione della nuova ordinanza d’esecuzione.
Lettera a: si tratta di definire i requisiti materiali per il rilascio dell’autorizzazione federale di naturalizzazione nel quadro di una procedura di naturalizzazione ordinaria e i requisiti per la naturalizzazione agevolata e per la reintegrazione. Occorre concretizzare maggiormente i criteri d’integrazione e gli altri requisiti per la naturalizzazione. L’ordinanza deve stabilire per esempio quali conoscenze linguistiche occorrono per poter ambire alla naturalizzazione, oppure quale grado di familiarità con le condizioni di vita in Svizzera deve avere il candidato, a quali condizioni si considera che ha vincoli stretti con la Svizzera e in quali casi si considera che viola l’ordine e la sicurezza pubblici o espone a pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Lettera b: laddove la Confederazione abbia l’esclusiva competenza per la naturalizzazione, le compete parimenti di disciplinare la procedura. Per quanto riguarda la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione, tale competenza è formulata espressamente nella riveduta legge sulla cittadinanza tramite pertinenti norme derogatorie (art. 25 cpv. 2 e 29 cpv. 2 nLCit). Le procedure di competenza federale vanno codificate nella nuova ordinanza, così come occorre definire più da vicino la collaborazione della SEM con gli altri servizi federali e con le autorità di naturalizzazione cantonali nell’ambito della procedura di naturalizzazione. Ciò implica anche l’introduzione di direttive unitarie per lo svolgimento di indagini nel quadro di procedure di competenza federale come anche l’introduzione di termini per il trattamento delle domande di naturalizzazione.
Lettera c: l’ordinanza precisa altresì le tasse per l’erogazione di decisioni di prima istanza in materia di cittadinanza da parte della SEM. Oggi questa tariffe sono disciplinate dall’ordinanza sulle tasse LCit. Se tale ordinanza non dispone altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti (OgeEm). Le disposizioni dell’ordinanza sulle tasse LCit sono integrate nella nuova ordinanza.
Articolo 2 Familiarità con le condizioni di vita svizzere per la naturalizzazione ordinaria
Nel quadro della revisione parziale della LCit, il criterio della «familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri» per la naturalizzazione ordinaria è stato sostituito con quello della «familiarità con le condizioni di vita svizzere» (art. 11 lett. b nLCit). Si tratta di un adeguamento squisitamente terminologico. Nel quadro della naturalizzazione ordinaria, questo criterio specifico viene ad aggiungersi ai criteri d’integrazione veri e propri di cui all’articolo 12 nLCit.
Conformemente alla prassi odierna della SEM, si considera che il richiedente si è familiarizzato con le condizioni di vita svizzere se parla una lingua nazionale, possiede determinate conoscenze sulla Svizzera, s’impegna a favore di un’associazione o intrattiene contatti con cittadini svizzeri5. Occorrono anche conoscenze delle basi dell’ordine politico e sociale. Queste conoscenze, unitamente alla familiarità con le condizioni di vita svizzere, devono essere atte a giustificare la supposizione che una volta acquisita la cittadinanza svizzera il richiedente sia in grado di usufruire in maniera adeguata del proprio status e in particolare anche dei diritti partecipativi che esso conferisce in tema di processo politico.
A fronte della prassi applicata sinora, la familiarità con le condizioni di vita svizzere è concretizzata come segue: i candidati alla naturalizzazione devono possedere conoscenze del contesto geografico, politico e societale della Svizzera, partecipare alla vita sociale e culturale della società in Svizzera e intrattenere regolari contatti con cittadini svizzeri.
Capoverso 1:
Lettera a: le nozioni geografiche e storiche richieste possono abbracciare per esempio conoscenze sulla ripartizione geografica della Svizzera, le sue origini, le lingue nazionali e le regioni linguistiche come anche delle sue principali bellezze. Siccome acquisire la cittadinanza svizzera significa anche accedere
4 RS 172.041.1
5 Istruzioni SEM, consultabili sotto: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Istruzioni e circolari > V. Cittadinanza > Manuale sulla cittadinanza >Capitolo 4: Requisiti comuni e criteri di naturalizzazione > n. 4.7.2.2 Familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri (stato: 15 giugno 2015)