Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 25 pagine

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La percezione di prestazioni dell’aiuto sociale costituisce invece un ostacolo fondamentale alla naturalizzazione, giacché la persona in questione non è in grado, da sola, di sovvenire ai propri bisogni. Quest’interpretazione è stata adottata dal Consiglio federale già nel messaggio concernente la revisione totale della LCit ed è stata poi consolidata nei dibattiti parlamentari36.

La partecipazione alla vita economica dev’essere data sia al momento di presentare la domanda sia al momento della naturalizzazione. Soltanto così è possibile garantire che la capacità di mantenersi economicamente perdurerà a medio termine.

Capoverso 2: la riveduta LCit equipara l’acquisizione di una formazione alla partecipazione alla vita economica: chi non partecipa alla vita economica nell’accezione sopra descritta può comunque ottenere la naturalizzazione se si adopera per acquisire una formazione. Conformemente all’avamprogetto di ordinanza, la dimostrazione della formazione dev’essere fornita o al momento della presentazione della domanda o al momento della naturalizzazione, per esempio sulla base di un contratto di tirocinio o di un diploma. Nella prassi entrano in linea di conto segnatamente formazioni o formazioni continue nel contesto della scuola dell’obbligo, di una scuola professionale o cantonale (liceo), di una SUP o di un’università.

Capoverso 3: in linea di principio, una situazione finanziaria ordinata costituisce già tuttora un presupposto per la naturalizzazione. Nel quadro di procedure di competenza federale, la percezione di prestazioni dell’aiuto sociale può essere un motivo di rifiuto della naturalizzazione37. Alcuni Cantoni escludono espressamente dalla naturalizzazione le persone a carico dell’aiuto sociale (p. es. AG, BE, BL, GR, SG, SH, SZ, ZH).

Conformemente all’avamprogetto di ordinanza, chi nei tre anni immediatamente precedenti la domanda o durante la procedura di naturalizzazione percepisce prestazioni dell’aiuto sociale è escluso dalla naturalizzazione. I Cantoni sono liberi di adottare norme più severe (p. es. estendere il periodo a cinque anni, esigere il rimborso delle prestazioni percepite).

Neanche la percezione di prestazioni dell’aiuto sociale costituisce tuttavia un ostacolo assoluto alla naturalizzazione (cfr. commenti ad art. 6). Nel valutare la partecipazione alla vita economica o l’acquisizione di una formazione, le autorità competenti sono vincolate dal divieto costituzionale di qualsiasi discriminazione e dal principio della proporzionalità. Può capitare che una persona cada a carico dell’aiuto sociale a causa di un handicap. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, in questo caso il diniego della naturalizzazione potrebbe costituire una discriminazione: si pensi al caso in cui il richiedente soffra di un handicap che lo rende incapace di sovvenire ai propri bisogni e lo rende pertanto tributario dell’aiuto sociale38. Occorre parimenti evitare di violare il principio della proporzionalità, come per esempio nel caso in cui una persona abbia beneficiato o benefici dell’aiuto sociale per motivi di cui non ha colpa (p. es. genitore che alleva i figli da solo, working-poor) oppure ai casi in cui la dipendenza dall’aiuto sociale sia stata minima e si sia protratta per poco tempo.

Articolo 8 Incoraggiamento all’integrazione dei membri della famiglia

I richiedenti la naturalizzazione non sono chiamati unicamente a compiere sforzi integrativi per sé stessi ma anche a sostenere quelli dei familiari. La riveduta LCit codifica espressamente questa condizione per la naturalizzazione (art. 12 cpv. 1 lett. e nLCit). La prassi odierna prevede già l’esame di questo criterio d’integrazione: se nel quadro della procedura di naturalizzazione le autorità competenti costatano per esempio che il candidato si oppone all’integrazione della moglie nella realtà svizzera, è considerato non integrato e gli viene negata la naturalizzazione.

L’avamprogetto di ordinanza elenca diversi campi d’integrazione: il criterio dell’incoraggiamento all’integrazione dei membri della famiglia è considerato soddisfatto se il richiedente sostiene i familiari nell’acquisizione di conoscenze linguistiche in una lingua nazionale, nella partecipazione alla vita economica o nell’acquisizione di una formazione, nella partecipazione alla vita sociale e culturale della società in Svizzera oppure in altre attività propizie all’integrazione. Tra queste attività figurano anche i

36 FF 2011 2577; Boll. Uff. 2013 N 247 segg.

37 Cfr. istruzioni della SEM, consultabili sotto: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari, V. Cittadinanza > Manuale sulla cittadinanza, capitolo 4: Requisiti comuni e criteri di naturalizzazione, n. 4.7.2 e 4.7.3.2 (stato 15 giugno 2015)

38 Vedi al riguardo DTF 135 I 49