Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 25 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo

Una riduzione della tassa entra in linea di conto unicamente in caso di onere amministrativo molto ridotto (p. es. non entrata nel merito della domanda per mancato adempimento delle condizioni formali di naturalizzazione, ritiro della domanda di naturalizzazione prima dell’inizio dell’esame materiale). Ne consegue che le tasse prelevate in anticipo sono versate in linea di massima a fondo perso, ossia che le tasse integrali sono dovute a prescindere dal risultato della procedura.

Il versamento anticipato e a fondo perso delle tasse ha il pregio di garantire in tutti i casi l’indennizzazione dell’onere amministrativo sostenuto dalla SEM e dall’autorità cantonale competente, quindi anche in caso di decisione negativa o di ritiro della domanda. Oggi non è così: in caso di decisione negativa nel quadro della procedura a livello federale la SEM preleva una tassa pari a complessivi 300 franchi (art. 3 cpv. 1 lett. d dell’ordinanza sulle tasse LCit). Il ritiro della domanda di naturalizzazione, che interviene perlopiù su raccomandazione della SEM, non ha conseguenze finanziarie (archiviazione gratuita della domanda come priva di oggetto). In entrambi i casi, di norma sia la SEM sia l’autorità cantonale competente (stesura del rapporto d’inchiesta) hanno prò già svolto indagini a tutto campo. Ora, secondo il diritto odierno, questo onere consentito da Confederazione e Cantoni è a malapena o non è affatto indennizzato.

Il prelievo di una tassa a fondo perso implica che in futuro, in caso di ritiro della domanda di naturalizzazione, di non entrata nel merito o di decisione negativa, la SEM dovrà emanare una decisione ordinaria di deduzione della tassa.

Articolo 29 Incasso in caso di svincolo dalla cittadinanza svizzera

In caso di svincolo dalla cittadinanza svizzera, conformemente al diritto vigente la SEM non è autorizzata a prelevare autonomamente tassa alcuna (art. 46 cpv. 3 LCit). Per i Cantoni la situazione è diversa, infatti sono autorizzati a prevedere tasse a copertura delle spese per il trattamento delle domande di svincolo (art. 46 cpv. 1 LCit). Nel quadro della revisione totale della LCit, questa possibilità per i Cantoni è stata mantenuta (art. 40 nLCit).

I cittadini svizzeri che chiedono lo svincolo dalla cittadinanza svizzera sono domiciliati all’estero. Se la legislazione cantonale prevede una tassa di svincolo, oggigiorno essa è fatturata e incassata tramite la SEM, attraverso la rappresentanza svizzera all’estero. Trattasi tuttavia di una procedura piuttosto onerosa per la Confederazione, a maggior ragione laddove occorra procedere a solleciti per mancato versamento. Per motivi di economicità, in futuro spetterà ai Cantoni stessi incassare la tassa laddove sia prevista dal loro diritto. L’avamprogetto di ordinanza prevede una pertinente disciplina.

Ordinanza del 23 novembre 200549 sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza

Le disposizioni dell’ordinanza sulle tasse LCit sono integrate nella nuova ordinanza d’esecuzione, pertanto l’ordinanza sulle tasse LCit è abrogata.

Ordinanza del 20 dicembre 200050 relativa all’introduzione del passaporto 2003

Il 1° marzo 2010 il DFGP ha introdotto un nuovo passaporto, ossia il passaporto 10 (detto anche passaporto biometrico o passaporto elettronico). Da allora può essere emanato unicamente tale passaporto. Il modello antecedente, ossia il passaporto 03, non può più essere rilasciato ma è ancora in circolazione e resta valido fino alla sua scadenza nel 2020. Gli ultimi passaporti 85 hanno perso la loro validità già a fine 2007. L’ordinanza sull’introduzione del passaporto 2003 può essere revocata; la validità dei passaporti 03 in circolazione è retta dall’articolo 5 del 20 settembre 2002 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d’identità, ODI51).

Ordinanza del 4 dicembre 200952 sul Servizio delle attività informative della Confederazione

Allegato 1 numero 4.2.1

È effettuato un adeguamento di tecnica legislativa.

49 RS 141.21

50 RS 143.21

51 RS 143.11

52 RS 121.1