Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 25 pagine

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Articolo 10 Unione coniugale

Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge, ovvero da sei anni in caso di domanda presentata all’estero (art. 21 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a nLCit). Nel messaggio concernente la revisione totale LCit, il Consiglio federale ha annunciato che la nozione di unione coniugale sarebbe stata maggiormente precisata nell’ordinanza d’esecuzione40.

Conformemente alla giurisprudenza costante del Tribunale federale, l’unione coniugale ai sensi della LCit non presuppone unicamente che il matrimonio sussista formalmente, bensì anche che i coniugi vivano in unione coniugale effettiva e che l’intenzione di entrambi i coniugi di vivere in unione coniugale stabile sia intatta41. Conformemente alla prassi costante, sia al momento della domanda sia al momento della naturalizzazione deve sussistere un’unione coniugale effettiva che garantisca la stabilità del matrimonio. La condizione dell’unione coniugale non è adempita laddove al momento della domanda o della procedura di naturalizzazione sia stata promossa una procedura di divorzio oppure i coniugi vivano separati di fatto o legalmente. In casi eccezionali possono sussistere motivi plausibili – in particolare professionali o di salute – che giustifichino un domicilio separato dei coniugi senza che sia rimessa automaticamente in questione l’unione coniugale ai sensi dell’articolo 21 nLCit (DTF 121 II 49 consid. 2).

I principi di questa giurisprudenza sono ripresi nell’ordinanza.

Articolo 11 Vincoli stretti con la Svizzera

La nozione di vincoli stretti con la Svizzera ricorre già nella LCit vigente in svariate disposizioni sulla naturalizzazione agevolata e la reintegrazione42. I «vincoli stretti con la Svizzera» quali condizione per la naturalizzazione intervengono soprattutto nel quadro delle domande presentate all’estero. La SEM ha precisato questa nozione giuridica indeterminata a livello di istruzioni43. Se il candidato alla naturalizzazione vive all’estero, il diritto vigente esige da lui che abbia svolto tre soggiorni in Svizzera negli ultimi dieci anni precedenti la presentazione della domanda. Se il Paese di residenza è molto distante, bastano due soggiorni in Svizzera, non necessariamente negli ultimi dieci anni. Occorre inoltre la testimonianza di due persone di riferimento residenti in Svizzera che conoscano personalmente il candidato alla naturalizzazione e confermino i suoi soggiorni in Svizzera. Il candidato alla naturalizzazione deve inoltre possedere conoscenze orali di una lingua nazionale e conoscenze basilari del contesto geografico e politico della Svizzera e dimostrare di intrattenere contatti con cittadini svizzeri o con organizzazioni di Svizzeri all’estero. Se il candidato alla naturalizzazione vive in Svizzera, i vincoli stretti con il nostro Paese sono dati per acquisiti.

Come annunciato dal messaggio concernente la revisione totale della LCit, la nozione di vincoli stretti è maggiormente precisata nell’ordinanza di esecuzione44.

Capoverso 1: nel quadro della revisione, il criterio è stato equiparato a quello dell’integrazione riuscita45; anche qui vigeranno in futuro condizioni di naturalizzazione più severe. L’avamprogetto di ordinanza tiene conto di questo sviluppo, prevedendo quale condizione di naturalizzazione diverse visite regolari in Svizzera durante i sei anni precedenti la domanda (lett. a). Gli altri criteri della SEM vigenti sinora per la valutazione dei vincoli stretti sono ripresi nell’ordinanza (cvp. 1 lett. b-d).

Siccome nella maggior parte dei casi chi chiede la naturalizzazione agevolata o la reintegrazione secondo gli articoli 21 capoverso 2, 27 capoverso 1 o 51 capoversi 1 e 2 nLCit risiede all’estero, oggigiorno sono richieste mere conoscenze orali di una lingua nazionale e conoscenze basilari sulla realtà svizzera. L’ordinanza non formula esigenze più severe. Si astiene altresì dal precisare il livello linguistico richiesto: nel caso delle domande presentate all’estero, infatti, la SEM non sarebbe in grado di verificare se il livello linguistico corrisponde agli standard internazionali oppure ciò richiederebbe un onere sproporzionato. Oggigiorno le conoscenze linguistiche del candidato alla naturalizzazione come

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41 Cfr. sull’intera tematica DTF 135 II 161 consid. 2 con rimandi

42 Art. 21 cpv. 2, 23 cpv. 2, 28 cpv. 1 lett. b, 31b cpv. 1, 58a cpv. 1 e 3, 58c cpv. 2 LCit

43 Consultabili sotto: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari, V. Cittadinanza > Manuale sulla cittadinanza, capitolo 4: Requisiti comuni e criteri di naturalizzazione > n. 4.7.2.4 Vincoli stretti (stato 15 giugno 2015)

44 FF 2011 2600

45 FF 2011 2582