Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 25 pagine

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Articolo 21 Obbligo di collaborare

Nel quadro di una naturalizzazione o dell’annullamento di una naturalizzazione, l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti, in modo esatto e completo (art. 12 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA]47). Le parti sono tenute a cooperare all’accertamento dei fatti (art. 13 PA). L’ordinanza codifica espressamente questo obbligo di collaborare: il richiedente è tenuto in particolare a fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la naturalizzazione (lett. a) e a comunicare senza indugio all’autorità competente i cambiamenti, intervenuti successivamente, di cui sa o deve sapere che ostano alla naturalizzazione (lett. b). L’autorità deve poter dare per acquisito che, in caso di comportamento passivo del richiedente, le informazioni fornite restano valevoli.

Nel quadro di una procedura di annullamento, il richiedente è tenuto a fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per l’annullamento della naturalizzazione (lett. c).

Articolo 22 Termine per lo svolgimento delle indagini

Anche secondo il nuovo diritto la SEM deve poter dare mandato ai Cantoni, nel quadro delle proprie procedure di naturalizzazione (naturalizzazione agevolata, reintegrazione), di effettuare le necessarie indagini (art. 34 cpv. 2 nLCit). Attualmente a livello cantonale si riscontrano notevoli differenze per quanto concerne il tempo necessario per la predisposizione dei rapporti d’indagine. Pertanto la durata di un procedimento federale può variare sensibilmente a seconda del Cantone coinvolto. Nel quadro della revisione totale della LCit è dunque stata creata una base legale in vista dell’introduzione di termini d’ordine per velocizzare le procedure (art. 34 cpv. 3 nLCit).

L’avamprogetto di ordinanza prevede di norma un termine di sei mesi per l’espletamento delle indagini. La maggior parte dei Cantoni che durante la consultazione sulla revisione totale della LCit si sono pronunciati a favore dell’introduzione di un termine d’ordine hanno considerato che un termine dei mesi sarebbe effettivamente sufficiente48. La presente disposizione consente di considerare anche la complessità dei casi che richiedono indagini nettamente più onerose in termini di tempo.

Il termine di sei mesi si applica per analogia anche alle rappresentanze svizzere per le domande presentate all’estero.

Articolo 23 Termini per il trattamento presso la SEM

Nel quadro della naturalizzazione ordinaria, di norma la SEM si pronuncia sul rilascio dell’autorizzazione federale di naturalizzazione entro quattro mesi dalla ricezione dei documenti completi inerenti alla domanda (cpv. 1). Solitamente si pronuncia sulla naturalizzazione agevolata o sulla reintegrazione entro sei mesi dalla ricezione del rapporto d’indagine dell’autorità cantonale competente o della rappresentanza svizzera all’estero (cpv. 2). La norma proposta consente di tenere conto anche della complessità dei casi che richiedono indagini più protratte.

Nella maggior parte dei casi la SEM rispetta già sin d’ora i termini di trattamento proposti dall’avamprogetto di ordinanza: nel 95 per cento dei casi, infatti, decide entro quattro mesi sulla concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione e nell’86 per cento dei casi decide entro sei mesi in merito alla naturalizzazione agevolata o alla reintegrazione. A fronte di un forte aumento delle domande, tuttavia, questi termini potrebbero essere rispettati soltanto ricorrendo a personale supplementare.

Articolo 24 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Gli emolumenti nel settore della cittadinanza sono integrati nella nuova ordinanza d’esecuzione. Come secondo il diritto vigente (art. 2 dell’ordinanza sulle tasse LCit), nella misura in cui la presente ordinanza non comporta disciplinamenti speciali, vigeranno anche in futuro le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti.

Articolo 25 Tariffe

Le tariffe da riscuotere per la procedura di naturalizzazione di competenza federale e la loro entità sono

47 RS 172.021

48 https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1726/Rapporto_cittadinanza%20_it_.pdf