Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 25 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

Capoverso 3: conformemente all’avamprogetto di ordinanza, la SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle conoscenze linguistiche e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Lo può fare per esempio tramite consulenze o mettendo a disposizione strumenti adeguati. La SEM può demandare questi compiti a terzi.

Nel quadro dell’attuazione del sistema di promozione linguistica della Confederazione «fide | Français, Italiano, Deutsch in Svizzera: apprendimento, insegnamento e valutazione»34 è previsto che la SEM o il terzo incaricato testerà le procedure di verifica delle conoscenze linguistiche in essere per controllare che siano rispettati i criteri qualitativi, per esempio i criteri dell’ALTE. Le procedure che risulteranno conformi ai criteri di qualità figureranno in un elenco non vincolante e non esaustivo che verrà regolarmente aggiornato dalla SEM o dal terzo incaricato. L’elenco potrà essere reso accessibile ai Cantoni.

Occorre altresì considerare che la SEM metterà in campo, verosimilmente entro la metà del 2016, una prova delle conoscenze linguistiche basata sul sistema di promozione linguistica fide e conforme ai criteri qualitativi dell’ALTE. Il sistema di promozione linguistica fide è improntato ai livelli di riferimento del QCER. Nel quadro del progetto fide sono state sviluppate le basi necessarie per garantire che i corsi di lingua per stranieri pongano un focus sulle conoscenze linguistiche che consentono di muoversi nella realtà quotidiana svizzera. Con fide, gli stranieri sono in grado di adempiere autonomamente i propri compiti e di muoversi in modo sufficientemente autonomo nel contesto svizzero (p. es. contatti con le autorità, redigere una candidatura, fissare un appuntamento dal medico). La procedura di verifica delle conoscenze linguistiche sviluppata nel quadro di fide è parimenti improntata a situazioni concrete e quotidiane della realtà svizzera. Consente pertanto di valutare la capacità di comunicare nella vita di ogni giorno in Svizzera. I candidati alla naturalizzazione che hanno conseguito un attestato delle conoscenze linguistiche fide ottengono il cosiddetto «passaporto svizzero delle lingue», il quale documenta le conoscenze linguistiche in maniera uniforme a livello svizzero. Il sistema di promozione linguistica fide sarà applicato alle offerte di promozione linguistica e integrativa della Confederazione e dei Cantoni nel quadro dei Programmi d’integrazione cantonali (PIC). L’introduzione graduale di fide, in atto dal 2013, è accompagnata da un gruppo di pilotaggio comune della Confederazione e dei Cantoni.

Prima di concedere l’autorizzazione federale di naturalizzazione, la SEM verifica se, conformemente alla documentazione per la domanda, il richiedente possiede effettivamente le conoscenze linguistiche necessarie. Se ciò non è il caso, rifiuta l’autorizzazione. Grazie al previsto supporto ai Cantoni nell’esame delle conoscenze linguistiche, tuttavia, ci si propone di evitare questo tipo di situazioni.

Articolo 7 Partecipazione alla vita economica e acquisizione di una formazione

L’acquisizione della cittadinanza svizzera presuppone anche la partecipazione alla vita economica o l’acquisizione di una formazione.

Capoverso 1: questo criterio d’integrazione ha due componenti: la «partecipazione alla vita economica» e l’«acquisizione di una formazione». Ci si aspetta pertanto dai candidati alla naturalizzazione che partecipino, in linea di massima, attivamente alla vita economica, in senso stretto dunque al mondo del lavoro, così da provvedere finanziariamente con il proprio reddito a sé e ai propri familiari. La prova di questa prima componente del criterio d’integrazione può essere un contratto di lavoro non rescisso o un’attività lucrativa indipendente.

Alla base di questo criterio vi è il principio della capacità di mantenersi economicamente. Il criterio va pertanto situato in un contesto più vasto: è considerato soddisfatto laddove il richiedente è in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia e di ossequiare le proprie obbligazioni alimentari con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto (p. es. assicurazioni sociali, alimenti secondo il Codice civile svizzero del 10 dicembre 190735[CC]). In questo modo si evita di escludere a priori dalla naturalizzazione le persone che non svolgono un’attività lucrativa ma dispongono di mezzi finanziari sufficienti, per esempio beneficiari di una rendita o persone abbienti. La situazione particolare delle persone soggette a obbligazioni alimentari è considerata nella definizione delle deroghe ai criteri d’integrazione (art. 9).

34 www.fide-info.ch

35 RS 210