Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 25 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
rette dal vigente articolo 3 dell’ordinanza sulle tasse LCit. In futuro la Confederazione prevede di aumentare alcune tasse: l’avamprogetto prevede un aumento delle aliquote per quanto riguarda le tasse per la naturalizzazione agevolata, la reintegrazione, l’annullamento della naturalizzazione e la stesura del rapporto cantonale d’inchiesta.
Diversi motivi parlano a favore di un aumento delle tasse: la prassi ha dimostrato che le aliquote vigenti dal 1° gennaio 2006 sono troppo basse e non bastano a coprire le spese. Da alcuni anni le autorità competenti svolgono esami più approfonditi delle condizioni d’integrazione, con un conseguente maggiore onere che oggigiorno non è indennizzato. Con l’applicazione della revisione totale della LCit questa situazione verrà tendenzialmente ad aggravarsi: conformemente alla prescrizioni del nuovo diritto, le autorità competenti saranno chiamate a esaminare nuovi criteri d’integrazione e a stilare rapporti d’inchiesta all’attenzione della Confederazione in virtù delle nuove direttive. Ciò potrà comportare maggiori oneri. Va peraltro rilevato che oggigiorno le tasse per la naturalizzazione agevolata e per la reintegrazione sono generalmente più basse rispetto a quelle che deve versare un candidato alla naturalizzazione ordinaria.
Capoverso 1:
Lettera a: la lettera a contiene un adeguamento terminologico riguardante la versione tedesca.
Lettera b: per analogia rispetto alla lettera e, è utilizzata la nozione di «decisioni di» anche con riferimento alla naturalizzazione agevolata (adeguamento terminologico). Inoltre l’attuale tassa di 450 franchi è aumentata di 50 franchi. In futuro la naturalizzazione agevolata del coniuge straniero di un cittadino svizzero costerà complessivamente 850 franchi (500 franchi per la procedura federale e 350 franchi per il rapporto cantonale d’inchiesta).
Lettera c: la norma corrisponde al vigente articolo 3 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza sulle tasse LCit; la vigente tassa di 300 franchi per adulto è tuttavia aumentata di 200 franchi. È infatti emerso dalla prassi che l’onere per le restanti naturalizzazioni agevolate e per la reintegrazione degli stranieri maggiorenni è analogo a quello connesso con la naturalizzazione agevolata dei coniugi stranieri di cittadini svizzeri, pertanto in futuro sarà prelevata la medesima tassa (500 franchi).
Anche per la naturalizzazione dei minori la tassa odierna è insufficiente per coprire le spese. Dagli attuali 150 franchi si passerà pertanto a 250 franchi.
Lettera d: occorre revocare la disciplina vigente secondo cui per le decisioni di rifiuto e di non entrata nel merito è prelevata in maniera generale una tassa ex-post di 300 franchi (art. 3 cpv. 1 lett. d dell’ordinanza sulle tasse LCit). L’avamprogetto di ordinanza prevede espressamente il prelievo di una tassa di 300 franchi per le decisioni negative unicamente nel quadro di una procedura di naturalizzazione ordinaria, laddove sia rifiutata l’autorizzazione federale di naturalizzazione.
Questa modifica è una conseguenza del previsto cambiamento di sistema per il versamento delle tasse: in futuro la SEM preleverà le tasse per la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, per la decisione di naturalizzazione nonché le tasse a favore dell’autorità cantonale competente generalmente in anticipo e a fondo perso. In caso di rifiuto dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, ovvero in caso di rifiuto della naturalizzazione, in linea di massima la tassa versata in anticipo non verrà rimborsata (vedi commenti ad art. 27 cpv. 2 e 28 cpv. 2). Decade pertanto il prelievo di una tassa per le decisioni di rifiuto e di non entrata nel merito previsto dal diritto vigente. È tuttavia consentita una deroga per le decisioni negative in merito alla concessione dell’autorizzazione federale: attualmente la tassa per l’autorizzazione, che conformemente all’avamprogetto di ordinanza sarà prelevata in anticipo, ammonta al massimo a 100 franchi per adulto. Di norma il rifiuto di una siffatta domanda implica che la SEM abbia svolto preliminarmente un esame approfondito (p. es. esame del rapporto cantonale d’inchiesta, acquisizione del rapporto d’inchiesta SIC). L’importo di 100 franchi non basta a coprire l’onere amministrativo supplementare connesso alla decisione di rifiuto. Per garantire la copertura delle spese, l’avamprogetto di ordinanza prevede pertanto di prelevare una tassa di 300 franchi in caso di rifiuto dell’autorizzazione di naturalizzazione. Concretamente, la tassa sarà fatturata ex-post addizionalmente.
Contrariamente alla naturalizzazione ordinaria, per la quale la competenza spetta in primis ai Cantoni, la competenza per la naturalizzazione agevolata e per la reintegrazione spetta alla sola Confederazione. In caso di rifiuto di una pertinente domanda, pertanto, la SEM ha già svolto preliminarmente indagini