Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 25 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

cantonale d’indagine deve contenere dati aggiornati riguardanti le condizioni formali e materiali di naturalizzazione: deve pertanto indicare se il richiedente è titolare del permesso di domicilio, se ha totalizzato il numero di anni di soggiorno in Svizzera richiesti (art. 9 nLCit) e se si è integrato con successo (art. 12 nLCit).

Quanto al fatto di non compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 11 lett. c nLCit), oltre alle condanne penali o ai procedimenti penali in corso il rapporto d’indagine deve contenere indicazioni riguardanti interventi di polizia in generale, costatazioni della procura dei minorenni o eventuali pene minorili. Soltanto le pene minorili gravi sono iscritte nel casellario giudiziale e pertanto visibili per la SEM.

In vista dell’esame dell’integrazione, il rapporto d’indagine deve indicare se il richiedente rispetta i valori della Costituzione federale, possiede le conoscenze linguistiche richieste, partecipa alla vita economica o acquisisce una formazione e incoraggia e sostiene l’integrazione dei suoi familiari.

Il criterio della compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 11 lett. c nLCit) è esaminato dalla Confederazione (SIC, fedpol, Ministero pubblico della Confederazione; art. 34 cpv. 1 nLCit).

Capoverso 2: il rapporto d’indagine contiene altresì informazioni sulla familiarità con le condizioni di vita svizzere (art. 11 lett. b nLCit). Questo criterio riguarda unicamente la naturalizzazione ordinaria e costituisce una componente dell’integrazione richiesta.

Capoverso 3: qualora il richiedente non possa soddisfare o soddisfi a malapena i criteri per quanto riguarda le conoscenze linguistiche (art. 6) o l’esigenza della partecipazione alla vita economica o dell’acquisizione di una formazione (art. 7), in quanto malato, disabile o per altre gravi circostanze personali (art. 9), occorre farne menzione nel rapporto d’indagine.

Capoverso 4: se due coniugi presentano una domanda di naturalizzazione comune o se i figli minorenni sono integrati nella domanda di naturalizzazione del genitore, il rapporto d’indagine riferisce in merito a ciascun richiedente. La riveduta LCit stabilisce espressamente che per i figli che hanno già compiuto i 12 anni anni le condizioni di naturalizzazione vanno esaminate autonomamente conformemente all’età (art. 30 nLCit).

Articolo 18 Indagini in vista della naturalizzazione agevolata o della reintegrazione in caso di soggiorno in Svizzera

La decisione della SEM in merito alla naturalizzazione agevolata o alla reintegrazione di persone residenti in Svizzera che hanno presentato la pertinente domanda in Svizzera si fonda tra le altre cose sul rapporto d’indagine del Cantone. Anche in questo caso, la SEM può esaminare seriamente le condizioni d’entrata soltanto se il rapporto contiene dati aggiornati e quanto più possibile completi riguardanti i candidati alla naturalizzazione.

Capoverso 1: l’autorità cantonale competente redige il rapporto d’indagine come per la naturalizzazione ordinaria. Rimandiamo pertanto ai commenti ad articolo 17 capoversi 1, 3 e 4. Per la naturalizzazione agevolata e per la reintegrazione non occorre tuttavia un permesso di domicilio, che costituisce invece un presupposto per la naturalizzazione ordinaria; anche la durata del soggiorno in Svizzera richiesto è più breve.

Per quanto riguarda la naturalizzazione agevolata di un figlio di madre svizzera o di padre svizzero (art. 51 cpv. 1 e 2 nLCit) si applicano per analogia i criteri d’integrazione di cui all’articolo 20 nLCit. Anche in questi casi, rientranti nel campo d’applicazione delle disposizioni transitorie, il rapporto d’indagine deve fornire indicazioni riguardanti l’integrazione del richiedente.

Capoverso 2: il rapporto d’indagine riferisce altresì in merito all’adempimento delle altre condizioni specifiche per la naturalizzazione agevolata (art. 21–24, 27 e 51 nLCit), come per esempio l’unione coniugale (art. 21 nLCit) o i vincoli stretti con la Svizzera (art. 51 cpv. 1 e 2 nLCit). Nella grande maggioranza dei casi, la naturalizzazione agevolata riguarda coniugi stranieri di cittadini svizzeri (art. 21 nLCit).