Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 25 pagine

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Articolo 19 Indagini in vista della naturalizzazione agevolata o della reintegrazione in caso di soggiorno all’estero

La decisione della SEM in merito alla naturalizzazione agevolata o alla reintegrazione di persone che hanno presentato la pertinente domanda all’estero si fonda tra le altre cose sul rapporto d’indagine del Cantone. Anche in questo caso, la SEM può esaminare seriamente le condizioni d’entrata soltanto se il rapporto contiene dati aggiornati e quanto più possibile completi riguardanti i candidati alla naturalizzazione. Il criterio della compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera è parimenti esaminato dalla Confederazione (SIC, fedpol, Ministero pubblico della Confederazione).

Capoverso 1: oltre alle generalità, il rapporto cantonale d’indagine deve contenere dati aggiornati riguardanti le condizioni materiali di naturalizzazione. In vista dell’esame dell’integrazione, il rapporto d’indagine deve indicare se il richiedente si conforma alla sicurezza e all’ordine pubblici, rispetta i valori della Costituzione federale, possiede le conoscenze linguistiche richieste, partecipa alla vita economica o acquisisce una formazione e incoraggia e sostiene l’integrazione dei suoi familiari. Siccome il richiedente vive all’estero, questi criteri si applicano tuttavia per analogia (art. 20 cpv. 3, 26 cpv. 2 e 51 cpv. 5 nLCit).

La rappresentanza svizzera esamina se il richiedente si conforma all’ordine pubblico dello Stato in cui risiede e se è in grado di mantenersi economicamente in tale Stato. Per quanto riguarda il rispetto dei valori della Costituzione federale va rilevato che tali valori sono generalmente applicabili nell’ambito della naturalizzazione. Il Paese di soggiorno del richiedente non influisce affatto sulla questione, per cui anche i richiedenti residenti all’estero sono tenuti a firmare una pertinente dichiarazione di lealtà (art. 5). Nel caso delle domande presentate all’estero, il rispetto dei valori della Costituzione federale ha una funzione importante anche in un’altra ottica: siccome il criterio dell’incoraggiamento e del sostegno all’integrazione dei familiari può essere adempito soltanto in maniera analogica, occorre verificare che la vita familiare sia improntata ai valori della Costituzione federale. Un genitore straniero che, per esempio, vieti ai propri figli di partecipare alla vita pubblica nel Paese di residenza o voglia imporre loro un matrimonio non è considerato integrato (applicazione analogica).

Nel caso delle domande presentate all’estero, il criterio delle conoscenze linguistiche è valutato nel quadro del criterio dei «vincoli stretti con la Svizzera» (art. 11; vedi cpv. 2).

Capoverso 2: il rapporto d’indagine riferisce altresì in merito ai vincoli stretti del richiedente con la Svizzera (art. 11). Sono qui intese anche indicazioni in merito ai soggiorni in Svizzera e alle conoscenze linguistiche del candidato alla naturalizzazione.

Capoverso 3: anche nel quadro di una domanda presentata all’estero occorre tenere debitamente conto delle circostanze personali del richiedente: qualora il richiedente non possa soddisfare o soddisfi a malapena i criteri d’integrazione di cui agli articoli 7 e 11 in quanto malato, disabile o per altre gravi circostanze personali (art. 9), occorre farne menzione nel rapporto d’indagine.

Capoverso 4: Se i figli minorenni sono integrati nella domanda di naturalizzazione o di reintegrazione di un genitore, il rapporto d’indagine riferisce in merito a ciascun richiedente. Questa esigenza risulta dall’articolo 30 nLCit, il quale prevede l’esame autonomo e consono all’età dei criteri di naturalizzazione per i figli che hanno già compiuto i 12 anni.

Articolo 20 Indagini in vista dell’annullamento

Se ha fondati sospetti che la naturalizzazione agevolata o la reintegrazione sia stata conseguita fornendo false indicazioni o occultando fatti essenziali, la SEM avvia una procedura di annullamento. In simili casi, già secondo il diritto vigente la SEM incarica il Cantone (art. 37 LCit) o la rappresentanza svizzera di svolgere le indagini in vista di esaminare le condizioni per l’annullamento.

Se il motivo della procedura di annullamento è il sospetto di un matrimonio fittizio con un cittadino svizzero, la SEM consulta anche eventuali atti riguardanti la tutela dell’unione coniugale, la separazione o il divorzio. Incarica l’autorità cantonale competente o la rappresentanza svizzera competente di interrogare il coniuge svizzero. All’occorrenza può pevedere che siano interrogate anche altre persone. Di norma, la SEM predispone un questionario.

La prassi vigente è codificata nell’ordinanza.