Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 25 pagine

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anche le sue conoscenze della Svizzera sono esaminate, per motivi pratici, nel quadro di colloqui personali svolti dalle rappresentanze svizzere. Questa prassi ha dato buoni risultati e sarà pertanto mantenuta (art. 15 cpv. 2).

Per quanto riguarda le domande presentate in Svizzera, la SEM incarica tuttora le autorità cantonali di svolgere le indagini necessarie. In questo contesto, l’esistenza di vincoli stretti con la Svizzera è data per acquisita per il fatto che il richiedente vive nel nostro Paese. Se nutrono dubbi al riguardo, le autorità cantonali invitano l’interessato per un colloquio personale. Anche questa prassi ha dato buoni risultati e sarà pertanto mantenuta (art. 14 cpv. 2).

Per quanto riguarda i contatti con cittadini svizzeri, hanno particolare rilevanza quelli con cittadini svizzeri residenti in Svizzera. Nella valutazione sono tuttavia considerati anche i contatti con Svizzeri all’estero ovvero con organizzazioni di Svizzeri all’estero.

Capoverso 2: le persone residenti in Svizzera che conoscono personalmente il richiedente sono chiamate a confermare i soggiorni in Svizzera e i contatti con cittadini svizzeri. A tal fine, i candidati alla naturalizzazione dovranno anche in futuro indicare persone di riferimento che conoscono personalmente e che siano in grado di fornire le indicazioni necessarie. La SEM si mette in contatto con le persone di riferimento al momento della verifica delle condizioni di naturalizzazione.

Capoverso 3: in taluni casi può essere eccessivo richiedere tre soggiorni in Svizzera negli ultimi sei anni (cvp. 1 lett a). Si pensi ai candidati alla naturalizzazione originari di o domiciliati in Paesi molto lontani, che in passato si sono trattenuti per più mesi nel nostro Paese. Il capoverso 3 tiene conto di questi casi speciali.

Articolo 12 Competenza

Capoverso 1: la procedura di naturalizzazione ordinaria è retta dal diritto cantonale. Il Cantone designa pertanto le autorità presso cui va presentata la domanda (p. es. amministrazione del Comune di domicilio, amministrazione del Cantone di domicilio).

Capoverso 2: conformemente alla riveduta LCit, laddove l’autorità designata dal Cantone abbia già svolto le indagini necessarie in merito alle condizioni di naturalizzazione di cui agli articoli 11 e 12 nLCit, il Comune e il Cantone in cui è stata presentata la domanda di naturalizzazione restano competenti anche qualora il candidato alla naturalizzazione si trasferisca in un altro Comune o Cantone (art. 18 cpv. 2 nLCit). Oggigiorno le conseguenze di un trasferimento in un altro Cantone dopo la presentazione di una domanda di naturalizzazione sono rette dal diritto cantonale e variano pertanto da un Cantone all’altro. Alcuni Cantoni considerano la domanda di naturalizzazione priva d’oggetto (p. es. AG, GL, GR); altri Cantoni si assumono invece la competenza per l’intera procedura di naturalizzazione (p. es. BE, SZ). La nuova disposizione della LCit mira ad armonizzare le discipline cantonali e a eliminare le conseguenze negative del trasferimento a un altro Cantone durante la procedura di naturalizzazione.

Conformemente all’avamprogetto di ordinanza, durante la procedura di naturalizzazione ordinaria non vi sarà più alcun trasferimento di competenze laddove l’autorità cui va presentata la domanda di naturalizzazione designata conformemente al diritto cantonale sia in grado di assicurare la naturalizzazione. Ciò implica infatti che l’autorità competente ha già svolto tutte le indagini necessarie in vista dell’assicurazione della naturalizzazione (art. 13 cpv. 2 nLCit). Ciò implica anche che, laddove il diritto cantonale preveda test di naturalizzazione o linguistici oppure audizioni personali da parte di una commissione di naturalizzazione, test e audizioni sono già stati svolti. Con la norma esecutiva ci si propone pertanto di garantire che le indagini già svolte non vadano perse. Con ciò si evitano anche sovrapposizioni o doppioni.

In caso di partenza all’estero, la domanda di naturalizzazione va archiviata come priva di oggetto: infatti, se il richiedente notifica la propria partenza dalla Svizzera o soggiorna per oltre sei mesi all’estero, il permesso di domicilio decade (art. 61 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LStr), per cui non è più soddisfatto il criterio di naturalizzazione formale del permesso di domicilio (art. 9 cpv. 1 lett. a nLCit).

Articolo 13 Decisione cantonale di naturalizzazione

La riveduta LCit introduce un unico iter procedurale per la naturalizzazione ordinaria: il Cantone e, qualora il diritto cantonale lo preveda, il Comune possono trasmettere la domanda di naturalizzazione