Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 25 pagine
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approfondite. È pertanto logico che la SEM prelievi la tassa di 500 franchi anche in caso di decisione negativa (art. 1 lett. b e c).
Lettera e: la norma corrisponde al vigente articolo 3 capoverso 1 lettera e dell’ordinanza sulle tasse LCit; la vigente tassa di 400 franchi è tuttavia aumentata di 100 franchi. Le procedure di annullamento sono complesse e richiedono molto tempo, giacché occorre dimostrare che la persona ha ottenuto la cittadinanza svizzera in maniera illegittima. Dalla prassi è emerso che le tasse vigenti sono troppo basse e non bastano a coprire le spese.
Lettera f: questa disposizione è nuova. Nella pratica capita sempre più spesso che cittadini svizzeri chiedano alla SEM una conferma della cittadinanza svizzera. Si pensi per esempio alle persone che hanno perso la loro decisione di naturalizzazione. Una tale conferma può essere rilevante laddove un cittadino svizzero desideri essere svincolato dalla cittadinanza di un altro Stato. Ora, per evitare di creare un caso di apolidia, lo Stato interessato emana la decisione di svincolo soltanto se l’interessato è in grado di dimostrare che possiede anche la cittadinanza di un altro Stato. La SEM emana già tuttora conferme della cittadinanza svizzera dietro prelievo di una tassa fondata sull’ordinanza generale sugli emolumenti. Ora la tassa è codificata nell’ordinanza d’esecuzione della LCit.
Capoverso 2: la norma corrisponde al vigente articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza sulle tasse LCit.
Capoverso 3: la norma corrisponde al vigente articolo 3 capoverso 3 lettera a dell’ordinanza sulle tasse LCit; la vigente tassa di 300 franchi per la stesura del rapporto d’inchiesta da parte del Cantone di domicilio è aumentata di 50 franchi. Anche qui, infatti, la prassi ha dimostrato che la tassa applicata sinora non basta a coprire l’onere amministrativo sostenuto dalle autorità cantonali.
Articolo 26 Tasse delle rappresentanze di Svizzera all’estero
La norma corrisponde al vigente articolo 4 dell’ordinanza sulle tasse LCit.
Articolo 27 Incasso
Capoverso 1: anche conformemente al nuovo diritto le tasse possono essere riscosse in anticipo, contro rimborso o dietro fatturazione. La norma corrisponde al vigente articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza sulle tasse LCit. Oggigiorno la SEM esige per esempio il versamento anticipato delle tasse in caso di domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione presentata all’estero (art. 6 cpv. 2 dell’ordinanza sulle tasse LCit).
Capoverso 2: d’ora in poi la tassa per la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, la tassa per le decisioni di naturalizzazione e le tasse destinate all’autorità cantonale competente saranno generalmente riscosse in anticipo. Questa disciplina, già annunciata nel messaggio concernente la revisione totale della LCit, ha diversi pregi: consente di escludere che una persona ottenga la naturalizzazione senza versare le tasse dovute e esonera la Confederazione dall’onerosa incombenza dei solleciti. La norma equipara altresì, sotto il profilo del versamento delle tasse, le domande presentate in Svizzera e quelle presentate all’estero; ricordiamo che già oggi le tasse per le domande all’estero sono prelevate anticipatamente.
Capoverso 3: la SEM entra nel merito della domanda di naturalizzazione soltanto se il richiedente versa la tassa anticipata entro il termine previsto. Se il versamento non ha luogo entro tale scadenza, la domanda di naturalizzazione è archiviata come priva d’oggetto.
Capoversi 4 e 5: le norme corrispondono al vigente articolo 6 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza sulle tasse LCit, salvo alcuni adeguamenti di tecnica legislativa.
Articolo 28 Aumento e riduzione delle tasse
Capoverso 1: la disciplina secondo cui le tasse possono essere aumentate sino al doppio o ridotte sino alla metà corrisponde al vigente articolo 5 dell’ordinanza sulle tasse LCit, salvo un adeguamento di tecnica legislativa.
Capoverso 2: in caso di tassa riscossa anticipatamente (art. 27 cpv. 2), un aumento o una riduzione delle tasse conformemente al capoverso 1 può far sì che la SEM debba successivamente fatturare o rimborsare la differenza.