Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 25 pagine

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alla SEM soltanto se sono in grado di assicurare la naturalizzazione (art. 13 cpv. 2 nLCit). Se la SEM ha concesso l’autorizzazione federale di naturalizzazione e l’ha trasmessa all’autorità cantonale di naturalizzazione in vista della decisione sulla naturalizzazione (art. 13 cpv. 3 nLCit), l’autorità cantonale è tenuta a emanare la decisione di naturalizzazione entro un anno (art. 13 cpv. 3 i.c.d. con l’art. 14 cpv. 1 nLCit). Siccome tra l’assicurazione cantonale della naturalizzazione e l’emanazione della decisione cantonale intercorre un certo lasso di tempo, prima della decisione di naturalizzazione occorre verificare nuovamente se sono sempre soddisfatte le condizioni di naturalizzazione. Solo così si può concepire la necessaria certezza dell’effettiva realizzazione delle condizioni. In caso contrario l’autorità cantonale deve rifiutare la naturalizzazione (art. 14 cpv. 2 nLCit).

L’avamprogetto di ordinanza prevede pertanto che, prima della decisione di naturalizzazione definitiva, l’autorità cantonale verifica nuovamente e sistematicamente i precedenti penali (cpv. 1) e all’occorrenza anche l’integrità finanziaria del candidato alla naturalizzazione (cpv. 2).

Capoverso 1: prima della naturalizzazione, l’autorità cantonale competente consulta nuovamente il sistema d’informazione sul casellario giudiziale VOSTRA. Grazie a VOSTRA, infatti, si possono costatare i casi in cui dopo l’autorizzazione federale di naturalizzazione sia stato avviato un procedimento penale contro il candidato alla naturalizzazione. Semplice e rapida, la consultazione VOSTRA rappresenta un onere supplementare minimo per le autorità cantonali competenti.

Capoverso 2: se la naturalizzazione non può essere concessa entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, l’autorità cantonale competente esamina inoltre nuovamente la partecipazione alla vita economica o l’acquisizione di una formazione. Con ciò è possibile escludere che vengano naturalizzati stranieri che inopinatamente abbiano ripreso a percepire le prestazioni dell’aiuto sociale. Grazie al miglioramento dello scambio di dati tra autorità di naturalizzazione e altre autorità cantonali (art. 45 nLCit), le indagini necessarie implicano un onere supplementare del tutto accettabile.

Capoverso 3: l’autorizzazione federale di naturalizzazione è concessa per la durata di un anno (art. 14 cpv. 1 nLCit). Allo scadere della durata di validità dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, l’autorità cantonale competente può sollecitare una nuova autorizzazione federale di naturalizzazione presso la SEM purché il richiedente adempia sempre le condizioni di naturalizzazione.

Articolo 14 Presentazione ed esame delle domande in caso di soggiorno in Svizzera

Contrariamente alla naturalizzazione ordinaria, la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione possono essere concesse a stranieri residenti all’estero (cfr. art. 21 cpv. 2 e 26 cpv. 1 lett. b nLCit). La decisione di naturalizzazione spetta in ogni caso alla SEM, a prescindere dal luogo (in Svizzera o all’estero) in cui è presentata la domanda (art. 25 cpv. 1 e 29 cpv. 1 nLCit). Il luogo di soggiorno del richiedente è tuttavia determinante per definire l’autorità cui va presentata la domanda e l’autorità che sarà poi chiamata a svolgere le indagini necessarie.

Capoversi 1 e 2: come secondo il diritto vigente, il richiedente residente in Svizzera presenta la domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione alla SEM. La SEM esamina se la domanda è completa e incarica l’autorità cantonale competente di effettuare le indagini necessarie per stabilire se sono adempite le condizioni di naturalizzazione. Questa ripartizione dei compiti corrisponde al diritto vigente (art. 37 LCit), che viene ripreso anche nella LCit riveduta (art. 34 cpv. 2 nLCit).

Capoverso 3: dopo aver ottenuto il rapporto d’indagine la SEM può, all’occorrenza, incaricare l’autorità cantonale competente di svolgere ulteriori indagini oppure svolgere di propria competenza pertinenti indagini complementari (p. es. audizione). In casi motivati, per esempio nel quadro di domande presentate da coniugi stranieri di cittadini svizzeri, la SEM può incaricare il Cantone di sentire i coniugi separatamente oppure di svolgere una visita a domicilio senza preannuncio.

Capoverso 4: la SEM determina gli atti da allegare al modulo di domanda. Gli atti variano in funzione del tipo di naturalizzazione (naturalizzazione agevolata o reintegrazione) e del motivo dell’acquisizione della cittadinanza svizzera. È ad esempio possibile ottenere la naturalizzazione agevolata per matrimonio con un cittadino svizzero (art. 21 nLCit), per apolidia (art. 23 nLCit) o previa naturalizzazione di un genitore (art. 24 nLCit). La prassi prevede pertanto diversi moduli di domanda cui vanno allegati atti diversi a seconda del caso. Per la domanda di naturalizzazione agevolata del coniuge straniero di un cittadino svizzero, per esempio, è previsto che la coppia fornisca indicazioni sul matrimonio e designi