Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 25 pagine

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mente alle persone che si desidera reclutare sia un indottrinamento in un centro comunitario, in un contesto religioso o tramite internet. Un comportamento del genere può costituire una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Azioni pubbliche di propaganda non costituiscono sistematicamente una siffatta minaccia o un’infrazione della sicurezza pubblica21. Possono tuttavia contrastare con la nostra nozione di ordine, la cui osservanza è considerata, conformemente alla concezione sociale ed etica dominante, una condizione imprescindibile per una coabitazione ordinata. Un tale comportamento va pertanto considerato una violazione dell’ordine pubblico.

Il fatto di «pubblicamente fomentare l’odio contro parti della popolazione» può essere assimilato a un reato di discriminazione razziale (art. 261bisCP) e rientrare pertanto nel campo d’applicazione della lettera a. Tuttavia, siccome l’articolo 261bisCP è contestato e la sua applicazione tutt’altro che semplice, nell’OCit è ripresa la disciplina dell’OASA.

Capoverso 2: la disposizione corrisponde al vigente articolo 80 capoverso 2 OASA.

Capoverso 3: attualmente l’elemento centrale per la Confederazione nel valutare la reputazione del candidato alla naturalizzazione sotto il profilo penale è l’estratto per privati del casellario giudiziale centralizzato (art. 371 CP), sebbene la Confederazione abbia accesso ai dati del casellario giudiziale consultabili da parte delle autorità fino alla loro eliminazione (art. 367 cpv. 2 e 4 e 369 CP). Conformemente all’avamprogetto di ordinanza, in futuro la naturalizzazione sarà esclusa fintantoché nel casellario giudiziale (sistema d’informazione VOSTRA sul casellario giudiziale) figurerà un’iscrizione visibile per le autorità di naturalizzazione della Confederazione e dei Cantoni. In futuro gli stranieri che hanno commesso reati dovranno pertanto attendere più a lungo prima di poter richiedere la naturalizzazione. Siccome la naturalizzazione rappresenta il più alto gradino dell’integrazione, è giustificato procrastinarla in attesa che nessuna sentenza, anche di ordine penale, pesi più sul candidato. Peraltro va rilevato che l’estratto per privati è concepito per scopi privati (p. es. ricerca di un alloggio o di un lavoro). La prassi cantonale deroga già oggi, in parte, alla prassi della Confederazione, considerando le iscrizioni del casellario giudiziale sino alla loro eliminazione.

Le pene senza condizionale non vengono riportate nell’estratto se sono trascorsi due terzi della durata determinante per l’eliminazione dal casellario giudiziale (art. 371 cpv. 3 CP). Il termine per l’eliminazione è di 20 anni in caso di pena detentiva di cinque anni o più, di 15 anni in caso di pena detentiva da uno a meno di cinque anni e di dieci anni in caso di pena detentiva inferiore a un anno (art. 369 cpv. 1 lett. a−c CP).

Le sentenze che contengono una pena con la condizionale, totale o parziale, non vengono riportate nell’estratto se il condannato ha superato con successo il periodo di prova (art. 371 cpv. 3bisCP).

La Confederazione considera anche il fatto che un procedimento penale sia stato aperto e non ancora terminato. In questo caso la procedura di naturalizzazione è sospesa e viene ripresa non appena assodato che il richiedente non è stato condannato a nessuna pena.

In futuro verrà a crearsi una situazione particolare per quanto riguarda le condanne penali con ordine di espulsione. Conformemente all’atto normativo per l’attuazione dell’articolo 121 capoversi 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati22, adottato dal Parlamento il 20 marzo 2015, le sentenze che contengono l’espulsione rimangono inscritte nel casellario giudiziale sino alla morte dell’interessato. Le autorità di naturalizzazione, tuttavia, potranno consultare le sentenze che contengono l’espulsione soltanto finché l’interessato sarà oggetto a quest’ultima (art. 367 cpv. 2ternCP). Questa divergenza in termini di diritti di consultazione tra autorità amministrative e autorità di procedimento penale sarà ulteriormente accentuata nel quadro della revisione totale del diritto relativo al casellario giudiziale (14.053). L’avamprogetto di ordinanza tiene conto di questi sviluppi.

Le sentenze che contengono come pena principale una pena detentiva con la condizionale, una privazione della libertà con la condizionale, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d’ufficio dopo dieci anni (art. 369 cpv. 3 CP). Nella prassi, tuttavia, nell’ambito della procedura di naturalizzazione ci si può basare sull’eliminazione dal casellario giudiziale soltanto per le pene severe. Ciò deriva dal principio della proporzionalità. Negli altri casi il termine d’attesa effettivo

21 Sono vietate le azioni propagandistiche a favore di «Al Qaïda» e dello «Stato islamico» nonché delle organizzazioni associate; vedi nota a piè di pagina n. 18

22 FF 2015 2281