Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 25 pagine
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dev’essere commisurato alla gravità del reato o dei reati (p. es. tre o cinque anni). In questo contesto va osservato che una pena con la condizionale, totale o parziale, può essere revocata fino a tre anni dopo la scadenza del periodo di prova (art. 46 cpv. 5 CP). Inoltre, i reati di lieve entità continueranno anche in futuro a non costituire un ostacolo alla naturalizzazione, laddove l’insieme delle altre condizioni di naturalizzazione siano indubbiamente soddisfatte. La SEM emanerà pertinenti istruzioni.
Per quanto riguarda i giovani, di norma le sentenze non figurano nell’estratto per privati e le autorità di naturalizzazione hanno un accesso limitato ai loro dati personali contenuti nel casellario giudiziale (art. 367 cpv. 2 e 371 cpv. 2 CP). I termini per l’eliminazione delle iscrizioni sono peraltro più brevi che per gli adulti. A fronte di ciò, oggigiorno le autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione sono tenute a sollecitare informazioni riguardanti i giovani stranieri presso la Procura dei minorenni23.
Contrariamente a quanto previsto dal diritto in materia di stranieri, secondo cui la revoca del permesso di dimora (art. 62 lett. c LStr) o di domicilio (art. 63 cpv. 1 lett. b LStr) presuppone che lo straniero abbia violato «in modo rilevante o ripetutamente», ovvero «gravemente» l’ordine e la sicurezza pubblici, la legge sulla cittadinanza non prevede siffatte limitazioni. Questa disciplina più severa è giustificata, primo perché nel quadro della naturalizzazione gli interessi pubblici e privati in gioco sono di altra natura, secondo perché la naturalizzazione rappresenta il più alto gradino dell’integrazione, pertanto si può richiedere il possesso dei requisiti più severi in tema d’integrazione24. Conformemente al principio di proporzionalità, tuttavia, un’unica inosservanza di un obbligo di diritto pubblico oppure un’unica infrazione di lieve entità non costituisce un ostacolo alla naturalizzazione laddove l’insieme delle altre condizioni di naturalizzazione siano indubbiamente soddisfatte.
Articolo 5 Rispetto dei valori della Costituzione federale
La nozione giuridica indeterminata di rispetto dei valori della Costituzione federale ricorre già nel diritto in materia di stranieri, per esempio tra i principi per l’integrazione (art. 4 cpv. 1 LStr) oppure tra i presupposti per il rilascio anticipato del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 4 LStr i.c.d. con l’art. 62 cpv. 1 lett. a OASA)25. Conformemente al diritto vigente vi è mancato rispetto dei valori della Costituzione federale per esempio laddove lo straniero non osservi i principi fondamentali della democrazia, dell’autodeterminazione o della parità dei sessi26.
Capoverso 1: conformemente all’avamprogetto di ordinanza, i «valori della Costituzione federale» abbracciano i principi fondamentali, i diritti fondamentali e gli obblighi codificati dalla Costituzione federale. Tra i principi portanti della Costituzione federale si annoverano tradizionalmente i principi della democrazia, dello Stato di diritto, dello Stato federale e dello Stato sociale27. I primi due rivestono particolare importanza per la naturalizzazione e vanno pertanto menzionati nell’ordinanza.
Tra i diritti costituzionali fondamentali, l’avamprogetto di ordinanza menziona espressamente la parità tra donna e uomo, il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza e la libertà di espressione. Questi diritti fondamentali sono di centrale importanza anche per la naturalizzazione. Opinioni o comportamenti in contrasto con questi diritti fondamentali, per esempio l’assenza di tolleranza verso altri gruppi e/o religioni o l’appoggio a un matrimonio forzato, sono segni di un’integrazione insufficiente. In caso di presunto matrimonio forzato – laddove la rilevanza penale non sia dimostrabile
– si può considerare che il candidato alla naturalizzazione abbia tenuto un comportamento in chiara contraddizione con i valori e i principi della società svizzera (DTF 134 II 1 consid. 4.3).
23Cfr. Istruzioni SEM, consultabili sotto: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari, V. Cittadinanza > Manuale sulla cittadinanza, capitolo 4: Requisiti comuni e criteri di naturalizzazione > n. 4.7.3.1. Fedina penale/Precedenti penali (stato 15 giugno 2015)
24Cfr. al riguardo il messaggio del 4 marzo 2011 concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera, FF 2011 2576.
25Altri esempi: art. 77 cpv. 4 lett. a OASA, art. 4 lett. a dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’integrazione degli stranieri (OIntS);
RS 142.205
26 Silvia Hunziker, Beat König, Art. 34 AuG, Stämpflis Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n.marg. 53.
27 Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Stämpflis juristische Lehrbücher, 3. Auflage, 2011, §6 Die Strukturprinzipien der Bundesverfassung, n.marg. 1 segg.