Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 25 pagine

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delle persone di riferimento.

Articolo 15 Presentazione ed esame delle domande in caso di soggiorno all’estero

Conformemente al diritto vigente, se il richiedente residente all’estero presenta la domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione all’estero la SEM incarica la rappresentanza svizzera di svolgere le indagini necessarie per valutare se sono adempite le condizioni di naturalizzazione. La rappresentanza stila un rapporto d’indagine che sottopone per decisione alla SEM. La nuova ordinanza riprende questa ripartizione dei compiti come anche l’iter procedurale per le domande presentate all’estero.

Capoversi 1, 2 e 3: il richiedente residente all’estero presenta la domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione alla rappresentanza svizzera all’estero. La rappresentanza svizzera esamina se la domanda è completa e svolge su incarico della SEM le indagini necessarie per stabilire se sono adempiute le condizioni di naturalizzazione. Com’è già il caso tuttora, nel quadro delle indagini la rappresentanza svizzera invita il richiedente per un colloquio personale e stila un rapporto d’indagine che inoltra alla SEM unitamente alla domanda di naturalizzazione.

Capoverso 4: dopo aver ottenuto la domanda la SEM può, all’occorrenza, incaricare la rappresentanza svizzera di svolgere ulteriori indagini.

Capoverso 5: la SEM determina gli atti da allegare al modulo di domanda (cfr. commenti ad art. 14 cpv. 4).

Articolo 16 Soggiorno

Conformemente alla riveduta LCit, il soggiorno non è interrotto quando lo straniero lascia la Svizzera per meno di sei mesi con l’intenzione di ritornare nella Svizzera: soggiorni all’estero per ferie, viaggi d’affari, tirocini o formazioni brevi non pongono pertanto termine al soggiorno secondo il diritto in materia di cittadinanza. Il soggiorno in Svizzera cessa, invece, di fatto quando lo straniero lascia la Svizzera dopo avere notificato la sua partenza alla competente autorità o ha effettivamente vissuto all’estero durante più di sei mesi (art. 33 cpv. 3 nLCit). Il soggiorno secondo il diritto in materia di cittadinanza non è interrotto quando lo straniero lascia la Svizzera per breve tempo, con l’intenzione di ritornare nella Svizzera (art. 33 cpv. 2 nLCit). Queste norme corrispondono al diritto vigente (art. 36 LCit) e sono riprese nel quadro della revisione totale della LCit.

L’avamprogetto di ordinanza definisce da vicino la nozione di «assenza breve dalla Svizzera con l’intenzione di farvi ritorno» di cui all’articolo 33 nLCit: è considerato tale il soggiorno all’estero per conto del datore di lavoro o a scopo di perfezionamento della durata massima di un anno. La norma si fonda sul diritto in materia di stranieri: il permesso di domicilio, condizione formale per la naturalizzazione ordinaria secondo il nuovo diritto (art. 9 cpv. 1 lett. a nLCit), decade al momento della notificazione della partenza dalla Svizzera oppure dopo un soggiorno effettivo all’estero di oltre sei mesi (art. 61 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LStr). Tuttavia può, su richiesta, essere mantenuto per quattro anni (art. 61 cpv. 2 LStr). Nella prassi, una siffatta richiesta è autorizzata per un perfezionamento professionale o per un’attività all’estero svolta per conto del datore di lavoro in Svizzera oppure per consentire a bambini o giovani di frequentare una scuola all’estero46. Nell’ottica della naturalizzazione, tuttavia, un siffatto soggiorno all’estero può essere computato sul termine di soggiorno previsto dal diritto federale soltanto fino a un anno, infatti secondo il diritto in materia di cittadinanza la presenza personale del candidato riveste un’importanza centrale.

Articolo 17 Indagini in vista della naturalizzazione ordinaria

La decisione della SEM in merito all’autorizzazione della naturalizzazione ordinaria si fonda sul rapporto d’indagine del Cantone. La SEM può esaminare seriamente se sono adempite le condizioni di naturalizzazione soltanto se i dati riguardanti il candidato alla naturalizzazione sono aggiornati e quanto più possibile completi.

Capoverso 1: oltre alle generalità (cognome, nome, data di nascita, stato civile, nazionalità), il rapporto

46 Cfr. Istruzioni SEM, consultabili sotto: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Istruzioni e circolari > I. Settore degli stranieri > Istruzioni e commenti settore degli stranieri (Istruzioni LStr), n. 3.4.4 (Stato 15 giugno 2015)