Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 25 pagine
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La Costituzione federale codifica numerosi obblighi, tra cui l’obbligo di prestare servizio militare o servizio civile, l’obbligo di assolvere la scuola dell’obbligo e l’obbligo fiscale. I candidati alla naturalizzazione sono tenuti a riconoscere tutti gli obblighi costituzionali. L’avamprogetto di ordinanza menziona espressamente i primi due. L’obbligo di assolvere la scuola dell’obbligo è del tutto centrale in vista della naturalizzazione, giacché primeggia in linea di principio sull’osservanza di precetti religiosi da parte di singole parti della popolazione28. Anche il fatto di vietare a una ragazza di partecipare alle lezioni obbligatorie di nuoto (a scuola) può essere un indizio di integrazione insufficiente, a maggior ragione laddove la scuola sia venuta largamente incontro alle richieste religiose29.
Capoverso 2: come già tuttora in alcuni Cantoni (p. es. AG, BL, SG), in futuro i candidati alla naturalizzazione dovranno firmare una dichiarazione di lealtà in cui confermeranno di rispettare i suddetti valori della Costituzione federale30. Ad eccezione dei minorenni, tutti i candidati alla naturalizzazione soggiaceranno a tale obbligo a prescindere dal tipo di naturalizzazione richiesta (naturalizzazione ordinaria o agevolata, reintegrazione).
Capoverso 3: conformemente all’avamprogetto di ordinanza, la dichiarazione di lealtà verterà segnatamente sui valori di cui al capoverso 1. Le autorità competenti saranno libere di determinare gli altri contenuti come anche la forma della dichiarazione. Nel caso della naturalizzazione ordinaria, la responsabilità incombe ai Cantoni, per la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione, invece, alla SEM.
Se dopo la naturalizzazione emerge che al momento di firmare la dichiarazione il richiedente con ogni evidenza non rispettava o non era intenzionato a rispettare successivamente i valori della Costituzione federale, l’autorità competente può annullare la naturalizzazione (art. 36 nLCit).
Articolo 6 Dimostrazione delle conoscenze linguistiche
Nel quadro della revisione totale della LCit, l’esigenza della conoscenza di una lingua nazionale è espressamente codificata nella legge (art. 12 cpv. 1 lett. c nLCit). Le conoscenze linguistiche sono incontestabilmente un elemento cruciale per l’integrazione. L’ordinanza definisce concretamente le esigenze in vista della naturalizzazione in termini di livello linguistico e di pertinente dimostrazione.
Capoverso 1: conformemente all’avamprogetto di ordinanza, i candidati alla naturalizzazione devono dimostrare di aver raggiunto almeno il livello di riferimento B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER)31 del Consiglio d’Europa per quanto riguarda la conoscenza orale di una lingua nazionale e almeno il livello di riferimento A2 del QCER per quanto riguarda la conoscenza scritta; il diritto federale non richiede pertanto la conoscenza del dialetto in vista della naturalizzazione. Il QCER è uno standard internazionale applicato in tutta Europa per misurare le conoscenze linguistiche degli apprendenti. Prevede tre livelli di capacità comunicative: i livelli A indicano conoscenze basilari, i livelli B un utilizzo autonomo della lingua e i livelli C un utilizzo competente. I tre livelli sono suddivisi in sottolivelli (p. es. A1 e A2) che consentono di definire con maggiore precisione il profilo linguistico richiesto.
Il QCER si è affermato nella prassi quale strumento di riferimento per l’insegnamento delle lingue ed è già applicato nel diritto federale. Per il rilascio anticipato del permesso di domicilio, per esempio, sono richieste conoscenze della lingua del luogo equivalenti al livello A2 QCER (art. 62 cpv. 1 lett. c OASA). Per le attività di consulenza o insegnamento (p. es. consulenti religiosi o insegnanti di lingua e cultura dei Paesi d’origine) sono richieste conoscenze della lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro equivalenti al livello linguistico B1 QCER (art. 7 dell’ordinanza del 24 settembre 200732 sull’integrazione degli stranieri; OIntS).
28Vedi nota a piè di pagina n. 24
29Cfr. sul tema: DTF 135 I 79; sentenze del Tribunale federale 2C_1079/2012 dell’11 aprile 2013, 2C_666/2011 del
7 marzo 2012
30La dichiarazione di lealtà così definita corrisponde peraltro a una richiesta della mozione del gruppo PPD/PEV/glp del 9 marzo 2010 «Introduzione di una dichiarazione in vista della naturalizzazione» (10.3067)
31Consultabile sotto: www.coe.int > Council of Europe > Democracy > Democratic Governance > Democracy > Activities >Languages > Common European Framework of Reference for languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) (Stato
26 giugno 2015)