Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 25 pagine
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Alcuni Cantoni applicano già oggi una disciplina secondo cui le conoscenze linguistiche sono considerate dimostrate laddove il richiedente sia parlante nativo della (o di una) lingua ufficiale parlata nel Cantone (p. es. BE, GE, ZH).
- Il richiedente ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell’obbligo in Svizzera in una lingua
nazionale: trattasi di stranieri nati in Svizzera o che vivono in Svizzera dall’età di 11 anni o prima ancora e che sono cresciuti nel nostro Paese. Di norma padroneggiano la lingua del luogo come se l’avessero appresa in famiglia. In questo caso, tuttavia, non si può parlare di parlanti nativi in senso stretto.
- Il richiedente ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in Svizzera in una lingua
nazionale: il richiedente è in grado di dimostrare di aver conseguito, in una lingua nazionale, una formazione di livello secondario II (formazione professionale di base, maturità) o terziario (SUP, università). Anche in questi casi le conoscenze linguistiche di una lingua nazionale sono buone o addirittura ottime.
- Il richiedente produce un certificato attestante le conoscenze linguistiche richieste conformemente
al capoverso 1, basato su un test linguistico conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici: il raggiungimento dei livelli di riferimento B1 e A2 dev’essere dimostrato sulla base di un certificato, di un diploma o di un documento analogo. Per la concessione dell’autorizzazione federale sono accettate unicamente le conoscenze linguistiche dimostrate tramite una procedura di test conforme a criteri qualitativi internazionali quali per esempio quelli della Association of Language Testers in Europe (ALTE)33. Siffatti standard qualitativi internazionalmente riconosciuti definiscono i criteri per la predisposizione, lo svolgimento e la valutazione dei test, così da ottenere risultati che rispecchino in maniera quanto più possibile affidabile le effettive conoscenze linguistiche del richiedente. Gli elementi del test devono per esempio consentire di valutare oggettivamente il livello linguistico. Occorre inoltre che i richiedenti siano informati anticipatamente delle modalità del test. Occorre altresì garantire la confidenzialità sia durante il test sia nel quadro della valutazione dei risultati. Infine, i risultati vanno comunicati in forma scritta e comprensibile, per esempio descrivendo le conoscenze linguistiche orali e scritte con riferimento al QCER.
Con ciò è possibile garantire che i risultati forniscano informazioni affidabili in merito alle conoscenze linguistiche del candidato alla naturalizzazione. Nella prassi si riscontrano talvolta certificati linguistici non conformi agli standard qualitativi riconosciuti. Pertanto può capitare che le persone che hanno superato tali test non abbiano le conoscenze linguistiche indicate nel certificato. La disciplina proposta dall’avamprogetto di ordinanza ha inoltre il pregio di esplicitare che i semplici attestati di partecipazione a un corso linguistico non bastano per ottenere l’autorizzazione federale di naturalizzazione.
Oggi diversi Cantoni applicano già procedure proprie per la dimostrazione delle conoscenze linguistiche in vista della naturalizzazione ordinaria (p. es. AG, BE, BS, GE, OW, ZH). In corso di procedura, questi Cantoni testano i candidati per quanto riguarda la capacità di comunicare nella lingua parlata nel Cantone di residenza. I Cantoni potranno continuare a svolgere questo tipo di procedure proprie anche dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto in materia di cittadinanza. Dalla presente disposizione consegue tuttavia che – laddove ciò non sia ancora il caso – queste procedure cantonali per la dimostrazione delle conoscenze linguistiche devono essere conformi a standard qualitativi riconosciuti.
L’esigenza delle conoscenze linguistiche non è assoluta: conformemente alla riveduta LCit, in caso di handicap, malattia o altre gravi circostanze personali è possibile derogare a tale esigenza (art. 12 cpv. 2 nLCit). Con ciò sono considerati in particolare il divieto di qualsiasi discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) e il principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.). Può infatti capitare che un handicap oppure gravi difficoltà nel leggere e scrivere (illetteratismo) impediscano a una persona di acquisire buone conoscenze di una lingua nazionale. L’avamprogetto di ordinanza concretizza all’articolo 9 le possibili deroghe.
33 http://www.alte.org/attachments/files/minimum_standards_it.pdf