Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 25 pagine
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di disponibilità al discorso imprescindibile in una democrazia. Le persone richiedenti la naturalizzazione il cui comportamento non consente di escludere senza ombra di dubbio un eventuale ricorso alla violenza quale modalità per risolvere un conflitto politico oppure di cui vi sono fondati motivi di dubitare che agiscano nell’interesse della sicurezza della Svizzera vanno escluse dalla naturalizzazione9. Conformemente alla giurisprudenza attuale, è stata riconosciuta la compromissione della sicurezza per esempio nel caso di un richiedente che aveva partecipato a un’occupazione violenta del consolato generale greco a Zurigo e nel caso di un altro richiedente che aveva militato in Svizzera a favore delle «Liberation Tigers of Tamil Eelam» (LTTE) occupando una funzione di un certo rilievo (amministrazione delle donazioni)10.
Nel quadro delle naturalizzazioni, la valutazione della compromissione della sicurezza incombe alla SEM. La prassi odierna della SEM prevede regolari consultazioni del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) e, all’occorrenza, dell’Ufficio federale di polizia (fedpol). Il SIC è il centro di competenza per tutte le questioni in materia di attività informative e di prevenzione relative alla sicurezza interna ed esterna (art. 8 cpv. 3 lett. c dell’ordinanza del 7 marzo 200311 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport [OOrg-DDPS]) e in quanto tale fornisce indicazioni utili in merito a eventuali compromissioni della sicurezza che potrebbero ostare alla naturalizzazione. Fedpol, dal canto suo, assolve i compiti di polizia preventiva e giudiziaria della Confederazione (art. 1 cpv. 2 lett. b dell’ordinanza del 17 novembre 199912 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia [Org-DFGP]). In veste di autorità competente della Confederazione in materia di polizia, contribuisce a salvaguardare la sicurezza interna della Svizzera mediante provvedimenti preventivi, repressivi e collaterali (art. 9 cpv. 1 lett. b Org-DFGP). Pur rivestendo un’importanza cruciale, i pareri del SIC e di fedpol non vincolano la SEM, la quale è chiamata a emettere di propria competenza una valutazione globale della situazione13. Va detto tuttavia che la SEM si distanzia dai pareri delle autorità specializzate soltanto per validi motivi.
Conformemente all’avamprogetto di ordinanza, la compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera è concretizzata nei termini seguenti:
lettere a e b: il richiedente compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera se svolge, sostiene (materialmente o personalmente), promuove in altro modo oppure incoraggia pubblicamente il terrorismo o l’estremismo violento (vedi commenti ad art. 4 cpv. 1 lett. c). Per terrorismo si intendono le mene tendenti a influire o a modificare Stato e società, da attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati (art. 13a cpv. 1 lett. b della legge federale del 21 marzo 199714 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna [LMSI]). Per estremismo violento si intendono le mene di organizzazioni i cui esponenti negano la democrazia, i diritti dell’uomo o lo Stato di diritto e che allo scopo di raggiungere i loro obiettivi commettono, approvano o incoraggiano atti violenti (art. 14c cpv. 3 lett. b
n. 4 LMSI).
Lettera c: è escluso dalla naturalizzazione anche il richiedente che partecipa o offre il proprio sostegno a un’organizzazione criminale (art. 260terdel Codice penale svizzero del 21 dicembre 193715[CP]) o pubblicamente la incoraggia. Nella giurisprudenza del Tribunale federale, la fattispecie di organizzazione criminale racchiude i consorzi criminali di stampo mafioso e i gruppi terroristi, come l’ETA nei Paesi baschi spagnoli e la rete internazionale di Al Qaïda16. La Svizzera non tiene una vera e propria lista delle organizzazioni terroristiche. Attualmente gli unici gruppi terroristici espressamente vietati dalla legge sono «Al Qaïda» e lo «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate17. Non rientrano,
9Sentenze del TAF C-3769/2011 del 6 ottobre 2014 consid. 3.4, C-2946/2008 del 21 giugno 2011 consid. 6.2, C-1124/2006 del 21 agosto 2009 consid. 4.3.2 e C-1122/2006 dell’11 gennaio 2008 consid. 3.3.
10Cfr. decisione non pubblicata del DFGP E4-0220800 del 12 ottobre 2006 consid. 12, cit. in: sentenza del TAF C-1123/2006 del 12 settembre 2008 consid. 3.4.
11 RS 172.214.1
12 RS 172.213.1
13 Cfr. sentenze del TAF C-2848/2012 del 26 agosto 2013 e C-4132/2012 del 30 gennaio 2015
14 RS 120
15 RS 311.0
16 Cfr. DFT 132 IV 132 consid. 4.1.2 e 133 IV 58 consid .5.3.1
17 Cfr. art. 1 della legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate; RS 122