Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 25 pagine

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in linea di principio, nel campo d’applicazione dell’articolo 260terCP i partiti estremisti e le formazioni o organizzazioni politiche d’opposizione, purché si servano di strumenti adeguati (non criminosi)18.

Lettera d: anche la partecipazione o l’appoggio ad attività di spionaggio oppure il fatto di incoraggiarle pubblicamente sono motivi di esclusione dalla naturalizzazione in quanto compromettono la sicurezza. Tali attività abbracciano lo spionaggio politico, economico o militare e lo spionaggio in danno di Stati esteri (art. 272–274 e 301 CP).

Conformemente all’avamprogetto di ordinanza, indizi concreti bastano a giustificare la compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera. Per rifiutare la naturalizzazione non occorrono pertanto precedenti penali.

Articolo 4 Osservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici

La nozione giuridica indeterminata di sicurezza e ordine pubblici ricorre anche nel diritto in materia di stranieri e di asilo, per esempio nel contesto della revoca dei permessi rilasciati conformemente al diritto in materia di stranieri o della mancata concessione di una protezione provvisoria19. La nozione è già tuttora concretizzata nell’articolo 80 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 ottobre 200720 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA): vi è violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità, in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato oppure se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine di guerra o altri crimini di entità paragonabile.

Nel quadro della revisione totale LCit, la nozione di sicurezza e ordine pubblici è stata ripresa nella legge sulla cittadinanza allo scopo di equiparare la nozione di integrazione secondo il diritto in materia di cittadinanza e quella secondo il diritto in materia di stranieri. In linea di principio, la disciplina secondo l’articolo 80 OASA va pertanto ripresa anche nell’ordinanza LCit. Durante la stesura della presente ordinanza è tuttavia emersa la necessità di adeguare la disposizione, vigente dal 1° gennaio 2008, per quanto riguarda la definizione della nozione di sicurezza e ordine pubblici. Se l’adeguamento sarà adottato nel quadro dell’attuazione della revisione parziale della LCit, il Consiglio federale garantirà il pertinente adeguamento dell’articolo 80 OASA.

Capoverso 1

Lettere a e b: le disposizioni corrispondono all’articolo 80 OASA vigente. In futuro, oltre all’inosservanza dell’ordine giuridico svizzero, anche il mancato rispetto di decisioni delle autorità e il mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato costituiranno espressamente un ostacolo alla naturalizzazione. Si pensi in particolare ad arretrati in materia di imposte, pigioni, premi di cassa malati o multe, al mancato versamento di contributi di mantenimento o d’assistenza o in generale all’accumulo di debiti.

Lettere c e d: le disposizioni corrispondono in linea di massima al vigente articolo 80 capoverso 1 lettera c OASA, tuttavia con diversi adeguamenti. L’articolo 80 capoverso 1 lettera c OASA vigente elenca comportamenti molto disparati. In parte questi comportamenti costituiscono dei reati e in parte non fanno che riferirsi a reati codificati nel CP, ovvero sono incompleti oppure si riferiscono in parte a fattispecie non codificate in tal forma dal CP. Nell’ottica degli articoli 258 segg. CP, l’avamprogetto di ordinanza precisa che si tratta di «crimini o reati contro la pace pubblica». Inoltre, accanto ai crimini di guerra (art. 264b segg. CP) e ai crimini contro l’umanità (art. 264a CP), è menzionato anche il genocidio (art. 264 CP). Infine, per armonizzare la terminologia con quella dell’articolo 3 della presente ordinanza, la nozione di atto terroristico è sostituita mediante quella di terrorismo.

Occorre delimitare l’atto di incoraggiare pubblicamente il terrorismo di cui alla lettera c rispetto alla medesima fattispecie descritta all’articolo 3 lettera a (compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera). Quello di incoraggiare pubblicamente un dato reato è un comportamento finalizzato al reclutamento di persone in vista di attività terroristiche. Comprende sia il fatto di rivolgersi personal-

18Vedasi la nota a piè di pagina n. 15

19P. es. art. 5 cpv. 1 lett. c, 59 cpv. 3, 62 lett. c, 63 cpv. 1 lett. b, 64d cpv. 2 lett. a LStr [RS 142.20]; p. es. art. 26 cpv. 1bis, 65, 73 LAsi [RS 142.31]

20 RS 142.201