Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 25 pagine

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I settori di promozione vanno intesi quali alternative: è possibile incoraggiare l’integrazione soltanto laddove sussiste un bisogno effettivo. Nel nostro esempio, se la moglie del richiedente svolge un’attività lucrativa non può, a priori, essere questione di un incoraggiamento o sostegno attivo all’integrazione in questo settore. Va altresì rilevato che una coppia può legittimamente optare per una ripartizione tradizionale dei ruoli secondo cui l’uomo assicura il reddito e la donna la custodia dei figli e i lavori domestici.

I familiari non possono essere costretti a integrarsi. Grazie alla norma proposta è però garantito che l’assenza di qualsiasi volontà d’integrarsi da parte dei familiari non sia imputata al richiedente. È quanto previsto anche dalla disposizione corrispondente della LCit (art. 12 cpv. 1 lett. e nLCit).

Articolo 9 Deroghe ai criteri d’integrazione

Nel valutare le conoscenze linguistiche e la capacità di mantenersi economicamente (art. 12 cpv 1 lett. c e d nLCit), le autorità competenti sono tenute a considerare le circostanze individuali del candidato alla naturalizzazione; in questo contesto godono di un certo margine discrezionale. Il Parlamento ha stabilito espressamente che tra i motivi che giustificano una deroga ai criteri d’integrazione non vanno annoverati soltanto handicap e malattie ma anche altre gravi circostanze personali (art. 12 cpv. 2 nLCit): durante i dibattiti parlamentari è stato deciso che vanno consentite deroghe segnatamente per persone che hanno gravi difficoltà a leggere e scrivere (illetteratismo), sono colpite dalla povertà dei lavoratori (workingpoor) o ossequiano i propri obblighi di assistenza (genitori che allevano i figli da soli)39.

Le categorie di deroga previste dalla LCit, ossia «handicap», «malattia» e «altre gravi circostanze personali» sono concretizzati come segue nell’ordinanza:

lettera a: è possibile derogare ai criteri d’integrazione di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettere c e d in caso di handicap fisico, mentale o psichico le cui conseguenze siano tanto gravi da impedire anche a medio termine che il richiedente adempia i criteri d’integrazione.

Lettera b: quanto sopra vale per analogia anche in caso di malattia: è possibile derogare ai criteri d’integrazione soltanto se il richiedente è affetto da una malattia le cui conseguenze sono tanto gravi da impedire anche a medio termine che adempia i criteri d’integrazione. Entrano in questione, di norma, malattie di una certa gravità e/o croniche e nel peggiore dei casi (parzialmente) inguaribili, quali per esempio gravi deficienze della vista e dell’udito, malattie psichiche o cancro.

Lettera c: conformemente all’avamprogetto di ordinanza, neanche una grande difficoltà – difficilmente superabile – a imparare, leggere o scrivere può costituire un ostacolo alla naturalizzazione. In questi casi la dimostrazione può essere apportata grazie all’attestato di partecipazione a un corso di alfabetizzazione o rialfbetizzazione. Si tratta segnatamente di stranieri con formazione scolastica inesistente o molto rudimentale.

Lettera d: in procedura di naturalizzazione occorre considerare debitamente anche la situazione di persone che pur svolgendo un’attività lucrativa di lungo periodo (e di norma al 100%) non guadagnano a sufficienza per garantire il minimo esistenziale e percepiscono pertanto prestazioni dell’aiuto sociale. Pur partecipando attivamente alla vita economica, queste persone non dispongono di un reddito minimo atto a garantire il sostentamento.

Lettera e: occorre altresì considerare la situazione di persone che ossequiano i propri obblighi assistenziali. Si pensi ai casi di familiari bisognosi di cure (p. es. genitori malati, figlio handicappato) o ai casi in cui un genitore si dedica esclusivamente all’educazione e alle cure dei figli. Nella sua risposta all’interrogazione Hodgers del 18 marzo 2010 (10.1028 Criteri d’integrazione degli stranieri. Precisazioni sul criterio «manifestando la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione»), il Consiglio federale riconosce che la custodia dei figli costituisce un valido motivo giustificante l’inadempienza del criterio inerente all’integrazione.

39 Boll. Uff. 2013 N 247 segg.