Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 25 pagine
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ai diritti politici, i richiedenti devono possedere conoscenze elementari di civica, segnatamente per quanto riguarda i diritti in termini di partecipazione politica, per esempio alle votazioni o elezioni, come anche per quanto riguarda l’organizzazione politica del Paese, i diritti fondamentali e il sistema giuridico nazionale. Le conoscenze della realtà societale possono abbracciare per esempio conoscenze delle tradizioni svizzere, della sicurezza sociale, delle prestazioni sanitarie o del sistema educativo in Svizzera.
Lettera b e c: vi sono molti modi possibili di partecipare alla vita sociale e culturale della società in Svizzera. Si pensi alla partecipazione a eventi o festività di carattere pubblico, all’appartenenza a un’associazione o all’esercizio di un volontariato. La familiarità con le condizioni di vita svizzere sottintende che si deve trattare di attività con un certo «effetto integrativo». Gli stranieri che hanno contatti esclusivamente entro la loro cerchia culturale non soddisfano questo criterio e pertanto vanno esclusi dalla naturalizzazione. In quest’ottica, alla lettera c è detto esplicitamente che la familiarità con le condizioni di vita in Svizzera presuppone anche regolari rapporti con cittadini svizzeri.
Conformemente all’avamprogetto di ordinanza, la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione non presuppone alcuna integrazione locale, come per esempio la partecipazione alla vita sociale e culturale nel Comune di residenza oppure contatti con cittadini svizzeri nel Comune di residenza. A fronte della mobilità odierna e della vastità delle reti sociali che spaziano oggigiorno oltre i confini comunali e cantonali, esigere un tale riferimento locale sarebbe anacronistico oltre che penalizzante per gli stranieri desiderosi di acquisire la cittadinanza svizzera. Uno degli obiettivi della revisione totale della LCit era di eliminare o comunque ridurre al minimo le conseguenze negative sulla procedura di naturalizzazione della mobilità all’interno della Svizzera, oggigiorno di per sé auspicabile. Va rilevato che le prescrizioni federali per la naturalizzazione ordinaria sono prescrizioni minime; ciò è una conseguenza logica della ripartizione delle competenze prevista dalla Costituzione federale per quanto riguarda la naturalizzazione ordinaria (art. 38 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 19996[Cost.]). Per quel che riguarda la naturalizzazione ordinaria sussiste pertanto la particolarità secondo cui i Cantoni possono formulare esigenze supplementari oltre a quelle dettate dal diritto federale.
Capoverso 2: nell’ordinanza occorre precisare che i Cantoni possono testare le conoscenze di base sul contesto geografico, storico, politico o societale svizzero nel quadro di esami obbligatori di civica. Alcuni Cantoni sottopongono già tuttora i richiedenti a test standard in materia di civica, ovvero in vista della naturalizzazione (p. es. AG, BE, SG, SZ). Di norma questi Cantoni offrono anche pertinenti corsi preparatori. Se un Cantone prevede di svolgere siffatti test deve altresì garantire che i candidati alla naturalizzazione possano prepararvisi adeguatamente grazie ad ausili o corsi specifici (p. es. corso in vista della naturalizzazione, corso d’integrazione). Il superamento dei test non deve richiedere conoscenze linguistiche superiori a quelle richieste per la naturalizzazione dal diritto federale o cantonale. Si tratta di garantire che il test in vista della naturalizzazione non si trasformi in un test linguistico più approfondito per via indiretta.
Articolo 3 Compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera
Onde garantire i fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera e tutelare la libertà della sua popolazione, possono essere naturalizzati esclusivamente gli stranieri che non costituiscono una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. La nozione giuridica indeterminata di compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera ricorre anche nel diritto in materia di stranieri e d’asilo, per esempio nel contesto della revoca dell’asilo o della revoca del permesso rilasciato conformemente al diritto in materia di stranieri oppure del disconoscimento della qualità di rifugiato7.
La nozione abbraccia tuttora segnatamente la minaccia della priorità statale in materia di prerogative militari e politiche. Ciò comprende per esempio la minaccia mediante terrorismo, estremismo violento, spionaggio, criminalità organizzata, atti o tentativi volti a compromettere gravemente le relazioni della Svizzera con altri Stati o a modificare mediante la violenza l’ordine dello Stato8.
Nel contesto della naturalizzazione è di centrale importanza che il richiedente accetti il monopolio statale dell’uso legittimo della forza e che il suo comportamento consenta di dare per acquisito quel minimo
6 RS 101
7 P.es. art. 75 cpv. 1 lett. d, 103 cpv. 2 LStr [RS 142.20]; p.es. art. 5 cpv. 2, 53, 63 cpv. 2, 78 cpv. 1 lett. b LAsi [RS 142.31]
8 Cfr. DTAF 2013/23 del 18 marzo 2013 consid. 3.2 e 2013/3 del 10 gennaio 2013 consid. 4.2.1