Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/17: Tre nuove ordinanze dell'USAV nell'ambito della protezione degli animali · 38 pagine

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Ogni anno si importano circa 4000 cavalli che, al momento di varcare il confine elvetico, non vengono sottoposti a nessun controllo sanitario. L’importazione di animali «a prezzi stracciati» comperati in Internet, che è notevolmente aumentata da quando è stato introdotto il principio «primo arrivato, primo servito», cela il rischio che vengano importati animali con aggravi (VSP). Più del 70% degli esemplari giovani di cavalli Appaloosa sono importati dall’estero (ApHCS).

VZFS ci tiene ad attirare l’attenzione sul fatto che circa il 90% delle specie di pesci vendute nei negozi specializzati di animali e contraddistinte da un livello di aggravio da medio a grave vengono importate dall’estero. Ciò significa che è assolutamente necessario adottare anche altre misure più incisive se si vuole riuscire a impedire l’utilizzazione (commercio, detenzione) di animali con aggravi (ad es. divieto di commercio e di detenzione oppure, ancora meglio, divieto di importazione di questi animali).

3.2 Banca dati degli allevamenti

TIR propone di creare una banca dati degli allevamenti in cui tutti gli allevatori sono obbligati a registrare gli animali che allevano. In una simile banca dati, gli allevatori e gli acquirenti potrebbero verificare gli accoppiamenti, mentre l’autorità avrebbe la possibilità di seguire e rintracciare l’aggravio di determinate popolazioni o varietà selezionate.

3.3 Restringere il campo d’applicazione

Prevedere un’eccezione per gli animali da laboratorio

La maggior parte dei Cantoni richiedono che il campo d’applicazione preveda un’eccezione per gli animali allevati in centri di allevamento autorizzati per animali da esperimento, oppure importati a tale scopo (AR, BL, BS, GE, GL, GR, LU, NW, SG, SH, SO, ZH, VSKT, AVSV, KT BE, KT GL, KT GR, KT JU, KT SO, VABS, VdU, Veta ZH).

Il campo d’applicazione deve prevedere una deroga per gli animali impiegati in esperimenti di laboratorio, visto che la detenzione e l’utilizzo di animali nell’ambito degli esperimenti su animali sono già definiti in maniera molto dettagliata nell’ordinanza sulla protezione degli animali e nell’ordinanza sulla sperimentazione animale (ETH-Rat, ETH-H, FfL, Unibas, Uni BS-AWO, Uni FR-AWO, Uni FR-S, UZH-F, UZH-N, UZH-T, UZH-W). Inoltre, è necessario parificare i pesci zebra ad animali da laboratorio, affinché la loro detenzione possa continuare a essere in linea con gli standard internazionali di laboratorio (Uni FR-Bio).

ResAl raccomanda, per gli stessi motivi, di escludere esplicitamente dal campo

d’applicazione della nuova ordinanza l’utilizzo di animali (animali da compagnia, animali da reddito o animali selvatici) nell’ambito degli esperimenti di laboratorio su animali.

Animali da reddito, compresi gli equidi

Gli ambienti agricoli richiedono che gli animali da reddito (compresi gli equidi) siano tolti del tutto dal campo d’applicazione dell’ordinanza, qualora essa entri effettivamente in vigore (SBV-USP, AGORA, Bell, BPZV, BVAR, BVN, BVO, BVU, CAJB, CJA, CNAV, ECR, SFV, frifag, LBV, LOBAG, MiDiVol, prom, PSL, Suisseporcs, Swiss Beef, ZBV, ZGBV). ASR, BrVi, swissherdbook, MuKuh e FSHO chiedono che l’allevamento di bestiame bovino non rientri nel campo d’applicazione della nuova ordinanza: infatti tale allevamento è già regolamentato in maniera sufficientemente ampia ed efficace. CNAV, Bell, frifag, MiDiVol, ASPV e swiss beef auspicano che il pollame e i volatili siano esclusi in maniera coerente dal campo

d’applicazione dell’ordinanza. L’allevamento in particolare di polli e tacchini viene effettuato da ditte attive internazionalmente e, quindi, i produttori svizzeri sono in grado solo in maniera