Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/17: Tre nuove ordinanze dell'USAV nell'ambito della protezione degli animali · 38 pagine
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CH, RTau CH, ZVö CH e ZUN ritengono che valutazione degli aggravi deve essere eseguita facendovi partecipare anche gli esperti delle organizzazioni di allevamento.
Art. 6 Categoria di aggravio di una forma selezionata o di una popolazione
Le organizzazioni per la protezione degli animali salutano espressamente con favore questo articolo (STVT). Ritengono che deve essere assolutamente mantenuto (PSA, ATS, DBT,
GTV, LSCV, ProTier, TSNW, TSVL, TSV Uri, TSV Zug).
Le forme selezionate e le popolazioni devono essere precisate per ogni singola specie animale e per ogni diverso tipo di impiego (Agrscp). La frequenza e la gravità delle caratteristiche che sono determinate da un processo ereditario poligenico e/o che sono condeterminate massicciamente da fattori ambientali possono infatti variare molto all’interno di una popolazione (ThA).
Le associazioni degli allevamenti di cani fanno notare che, per molte razze di cani, le popolazioni svizzere sono relativamente piccole (BDKS, MCS, S.St.B.C.). Senza una collaborazione internazionale appare già praticamente sicuro che vi sarà un ulteriore aumento degli accoppiamenti tra animali consanguinei (SCA, VKAS). Ed esempio, fino a fine 2013 nella banca dati ANIS sono stati registrati in totale 3’859 cani del tipo pechinese; nonostante nel medesimo anno all’interno del club della razza non sia nata nessuna cucciolata, le nuove registrazioni di questi cani sono state 282 (SCPP).
Capoverso 1
I Cantoni auspicano una precisazione riguardo alla formulazione «maggior parte», ad esempio aggiungendo indicazioni sul % oppure termini per i quali esiste una prassi legale. Inoltre è determinante sapere in quale arco di tempo, quale giorno di riferimento e quale età degli animali occorra valutarlo (AG, AR, BL, GL, GR, LU, NW, SG, SO, TG, ZG, ZH, VSKT, AVSV, AVS, KT BE, KT GL, KT GR, KT SH, KT SO, VABS, VdU, Veta ZH).
Capoverso 2
GR e KT GR vogliono che questo capoverso sia completato con informazioni migliori e più dettagliate.
Art. 7 Impiego nell’allevamento
AG fa notare che l’obbligo di appartenere a un’associazione di allevamento per poter allevare determinati animali non deve essere disciplinata a livello di un’ordinanza di un ufficio federale. I nuovi obblighi giuridici (divieto fattivo di allevamento) dovrebbero venire introdotti esclusivamente a livello dell’ordinanza sulla protezione degli animali (AG, AVS). TI raccomanda di autorizzare l’impiego nell’allevamento fondamentalmente soltanto per gli animali che rientrano nella categoria di aggravio 0, oppure al massimo 1. Gli animali appartenenti a una categoria di aggravio superiore devono essere esclusi dall’allevamento, eccetto nel quadro degli esperimenti di laboratorio su animali soggetti all’obbligo di autorizzazione. Tre Cantoni vogliono la garanzia che gli allevatori non affiliati a un’organizzazione di allevamento non siano autorizzati ad allevare animali con caratteristiche indesiderate (VS) e che anche gli allevatori che allevano animali in Svizzera sotto il controllo di associazioni di allevamento estere siano parimenti inclusi nella nuova ordinanza (AG, TG, AVS).
Le organizzazioni per la protezione degli animali sono d’accordo con i capoversi 1, 2 e 4 (PSA, ATS, DBT, GTV, LSCV, TSNW, TSVL, TSV Uri, TSV Zug). ACUSA raccomanda per tutte le specie animali che l’autorizzazione all’allevamento venga impartita soltanto in corrispondenza del livello di aggravio 0.