Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/39: Legge federale sull'ottimizzazzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone · 26 pagine
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Legge federale sull’ottimizzazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone - Rapporto esplicativo
1 Punti essenziali del disegno di legge
1.1 Situazione di partenza
1.1.1 L’accordo e la libera circolazione delle persone
Il 21 giugno 1999 la Svizzera, l’Unione europea (UE) e i suoi Stati membri hanno firmato sette accordi settoriali, tra i quali l’accordo1 tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altra sulla libera circolazione delle persone (ALC). L’ALC è stato approvato dal Popolo nel 2000 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
Con l’ALC sono state introdotte gradualmente le norme generali in materia di libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE, nella forma in cui vengono applicate all’interno dell’UE. I cittadini svizzeri e dell’UE hanno il diritto di scegliere liberamente il luogo di lavoro e di residenza sul territorio delle parti contraenti, a condizione che siano provvisti di un contratto di lavoro valido, svolgano un’attività indipendente o, qualora non esercitino un’attività economica, dimostrino di disporre di mezzi finanziari sufficienti e abbiano un’assicurazione malattie. La libera circolazione delle persone è integrata dal riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e dal coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.
L’ALC prevede anche una parziale liberalizzazione della prestazione di servizi personali transfrontalieri. I lavoratori subordinati e i fornitori di servizi indipendenti hanno il diritto di recarsi in uno Stato contraente e prestarvi servizi fino a 90 giorni per anno civile.
1.1.2 Le misure collaterali alla libera circolazione delle persone
Nel corso dell’introduzione graduale della libera circolazione delle persone con l’UE, il 1° giugno 2004 è stato abolito il controllo a priori del rispetto delle condizioni salariali e lavorative usuali quale requisito per la concessione di un’autorizzazione. Poiché, rispetto all’UE, la Svizzera è considerata un Paese ad alto reddito, sussiste il rischio che i salari subiscano una pressione dovuta alla libera circolazione delle persone. Per compensare il controllo sistematico e a priori del mercato del lavoro, le misure collaterali consentono di contrastare le violazioni delle condizioni salariali e lavorative usuali in Svizzera. Qualora vengano constatati salari inferiori a quelli usuali, a livello individuale possono essere prese misure quali le sanzioni nei confronti dei datori di lavoro stranieri inadempienti e a livello generale possono essere adottati strumenti quali il conferimento agevolato del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro o l’emanazione di contratti normali di lavoro contenenti salari minimi vincolanti.
Le misure collaterali sono entrate in vigore il 1° giugno 2004, in concomitanza con la seconda fase della libera circolazione delle persone.
Esse comprendono essenzialmente le seguenti normative:
− la legge dell’8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati (LDist)2, prescrive a un datore di lavoro estero, che distacca lavoratori in Svizzera nel quadro di una prestazione di servizi transfrontaliera, di rispettare le condizioni lavorative e salariali minime previste nelle leggi federali, nei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale e nei contratti normali di lavoro, ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni (CO)3;
− in caso di offerte abusive e ripetute di salari inferiori a quelli usuali, le disposizioni di un contratto collettivo di lavoro riguardanti in particolare la retribuzione minima e la
1
RS 0.142.112.681
2
RS 823.20
3 RS 220 515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.7.420038 5/26