Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/39: Legge federale sull'ottimizzazzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone · 26 pagine
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Legge federale sull’ottimizzazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone - Rapporto esplicativo
− qualora in un ramo o una professione provvisti di contratto collettivo di lavoro vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari e durate di lavoro inferiori a quelli usuali per il luogo, il ramo o la professione, il contratto può essere dichiarato di obbligatorietà generale tramite la procedura agevolata. Le disposizioni che possono essere oggetto di un conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale, attualmente limitate a quelle in materia di retribuzione minima e corrispondente durata del lavoro,
contributi ai costi di esecuzione, controlli paritetici e sanzioni nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori inadempienti, possono essere ampliate, al fine di migliorare ulteriormente il conferimento agevolato del carattere obbligatorio generale quale strumento di lotta contro gli abusi.
L’efficacia della misura può essere ulteriormente migliorata attraverso la creazione di una seconda procedura, che consente alle parti sociali coinvolte dal contratto collettivo di lavoro di richiedere il conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale.
Oggigiorno esistono diversi settori provvisti di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale che, per diversi motivi, raggiungono a malapena il quorum dei datori di lavoro. Questo quorum è uno dei tre quorum che devono essere adempiti per il conferimento dell’obbligatorietà generale. Qualora non dovesse essere raggiunto e l’obbligatorietà generale venisse meno, in questi settori potrebbero sorgere situazioni problematiche per quanto concerne le condizioni salariali e lavorative. Per consentire alle parti di un contratto collettivo di lavoro di reagire a questa situazione, è necessario creare le opportune condizioni giuridiche nell’ambito del conferimento ordinario del carattere obbligatorio generale;
− in caso di infrazioni lievi delle condizioni salariali e lavorative minime da parte dei datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera, è prevista una sanzione amministrativa di importo non superiore ai 5000 franchi. In caso di infrazioni gravi delle condizioni salariali e lavorative minime, può essere pronunciato un divieto di offrire servizi per un periodo massimo di cinque anni. Nonostante le pene convenzionali, che possono essere imposte in aggiunta alle sanzioni amministrative in caso di violazione delle condizioni salariali e lavorative minime stabilite nei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale, l’efficacia di tali sanzioni può essere aumentata. Lo stesso vale anche per l’imposizione di sanzioni nei confronti dei datori di lavoro svizzeri che assumono lavoratori in Svizzera e non rispettano le disposizioni sul salario minimo stabilite in un contratto normale di lavoro, ai sensi dell’articolo 360a CO.
L’attuale limite massimo della sanzione previsto dalla LDist per tali violazioni è di 5000 franchi.
1.1.6 Possibilità di miglioramento nell’attuazione
Dall’esperienza finora maturata, emerge che in generale le misure collaterali si sono dimostrate valide. Esse garantiscono una protezione efficace dei lavoratori nazionali e stranieri contro il dumping salariale e le violazioni delle condizioni di lavoro. Tuttavia in diversi settori sussiste ancora un margine di miglioramento per quanto riguarda la loro attuazione. Pertanto, accanto alle misure a livello legislativo, il 26 marzo il Consiglio federale ha incaricato il DEFR e il DFGP dell’attuazione delle seguenti misure a livello di ordinanza o esecuzione:
− introduzione di un obbligo di notifica e autorizzazione dal primo giorno di lavoro per i fornitori di servizi stranieri attivi nel settore della paesaggistica;
− aumento temporaneo del numero di controlli su richiesta degli organi di controllo in rami e regioni particolarmente soggetti a violazioni;
− valutazione delle possibilità di miglioramento nella procedura di notifica on-line;
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