Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/39: Legge federale sull'ottimizzazzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone · 26 pagine

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Legge federale sull’ottimizzazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone - Rapporto esplicativo

il conferimento agevolato deve essere esteso anche alle parti di un contratto collettivo di lavoro.

Le parti contraenti sono tenute a fornire una prova dettagliata dell’offerta abusiva e ripetuta di salari inferiori a quelli usuali, che può consistere di analisi statistiche, risultati dei controlli degli organi paritetici o risultati già noti o pubblicati delle indagini della Commissione tripartita.

Le parti contraenti presentano la domanda direttamente all’autorità competente. Questo diritto è volto a consentire un rapido svolgimento della procedura. Una volta ricevuta la domanda, l’autorità competente la sottopone senza indugio alla Commissione tripartita competente, sulla base del ruolo rivestito da quest’ultima nell’ambito dell’osservazione del mercato del lavoro. La Commissione tripartita deve avere in ogni caso la possibilità di pronunciarsi in merito alla domanda. La sua presa di posizione deve avvenire entro un termine di tre mesi, al fine di garantire che la procedura venga svolta in tempi ragionevoli.

Infine, sulla base della domanda delle parti contraenti e della presa di posizione della Commissione tripartita, l’autorità competente verifica se sussistono le condizioni per il conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro.

1.3.4 Possibilità di prorogare una sola volta e per una durata limitata l’obbligatorietà generale in caso di mancato raggiungimento del quorum dei datori di lavoro

Il quorum dei datori di lavoro è uno dei requisiti materiali necessari per il conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale a un contratto collettivo di lavoro. Ai sensi dell’articolo 2 numero 3 LOCCL, i datori di lavoro già vincolati dal contratto collettivo devono poter formare la maggioranza dei datori di lavoro che sarebbero vincolati dal contratto quando ad esso fosse conferita l’obbligatorietà generale. Questa maggioranza ha lo scopo di legittimare i datori di lavoro e le associazioni padronali, in quanto parte di un contratto collettivo di lavoro, a presentare una richiesta di estensione delle condizioni lavorative all’intero settore. In tal modo si intende garantire la loro rappresentatività e al contempo evitare che una minoranza possa imporre l’applicazione delle condizioni lavorative minime all’intero settore. Ai sensi della legislazione vigente, questa maggioranza deve sussistere anche in caso di proroga di una dichiarazione di obbligatorietà generale.

Tuttavia sussiste il rischio che in determinati rami l’obbligatorietà generale di un contratto collettivo di lavoro non possa essere prorogata alla scadenza, poiché non viene più raggiunto il quorum dei datori di lavoro. Questa situazione è riconducibile a diversi motivi, come ad esempio la costituzione di nuove imprese non o non ancora iscritte a un’associazione padronale oppure il recesso di alcune aziende da una tale associazione. Qualora la dichiarazione di obbligatorietà generale non potesse essere prorogata, alcuni lavoratori del ramo non potrebbero più beneficiare delle condizioni salariali e lavorative minime e i datori di lavoro sarebbero soggetti a diverse condizioni di concorrenza, a seconda che siano vincolati o meno dal contratto collettivo di lavoro (imprese svizzere non iscritte a un’associazione padronale o datori di lavoro stranieri).

Per evitare questa situazione, deve essere creata la possibilità di derogare al quorum dei datori di lavoro per un periodo di tempo limitato.

È possibile avvalersi di questa deroga a prescindere dal motivo del mancato raggiungimento del quorum o dalla possibilità che sia nuovamente raggiunto.

Sebbene la domanda di proroga possa essere presentata dalle parti contraenti senza un motivo particolare, la decisione in merito alla stessa presuppone il soddisfacimento di determinati requisiti. Questa deroga non è volta a concedere una regolare deviazione dal quorum dei datori di lavoro, ma ha lo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni salariali e lavorative minime per un periodo di tempo limitato. Per tale motivo la proroga in caso di mancato raggiungimento del quorum è subordinata alle seguenti condizioni.

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