Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/39: Legge federale sull'ottimizzazzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone · 26 pagine
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Legge federale sull’ottimizzazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone - Rapporto esplicativo
1.4 Attuazione
L’attuazione delle nuove disposizioni non comporta alcuna modifica in merito alla competenza delle autorità esecutive.
1.5 Trattamento di interventi parlamentari
Con la mozione 13.3668, il 27 agosto 2013 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha incaricato il Consiglio federale di illustrare le lacune riscontrate nell’attuazione delle misure collaterali nel mercato del lavoro e di presentare alla Confederazione e ai Cantoni un pacchetto di misure per colmarle in tempi brevi. Il 13 settembre 2013 il Consiglio federale ha richiesto di accogliere la mozione, poiché conferma la sua politica atta a rivolgere una particolare attenzione all’attuazione delle misure collaterali.
Il gruppo di lavoro istituito il 2 luglio 2013 e composto da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle parti sociali ha stilato un bilancio dettagliato sull’efficacia dell’attuale sistema di misure collaterali ed esaminato l’eventuale necessità di intervento in quest’ambito. Il 19 febbraio 2014 ha terminato i lavori e inserito i risultati in un rapporto. Sulla base di questa analisi, il 26 marzo 2014 il Consiglio federale ha stabilito opportune misure di miglioramento e incaricato i dipartimenti competenti di attuarle (cfr. capitolo 1.1.4).
Accanto agli adeguamenti a livello legislativo, che sono oggetto del presente disegno di legge, il 26 marzo 2014 il Consiglio federale ha anche stabilito adeguamenti a livello di ordinanza e miglioramenti dell’attuazione. In linea di principio questi ultimi devono essere messi in atto fin da ora. Le singole misure di miglioramento e la loro attuazione sono riportate nei capitoli 1.1.5 e 1.1.6.
Pertanto il Consiglio federale ritiene che la richiesta formulata nella mozione sia soddisfatta e ne propone lo stralcio.
2 Note relative alle singole disposizioni
2.1 Codice delle obbligazioni
Art. 360a cpv. 3
Un contratto normale di lavoro può essere prorogato qualora le Commissioni tripartite riscontrino ripetute violazioni del salario minimo e sussistano indicazioni che con la scadenza del contratto normale di lavoro possano nuovamente verificarsi abusi. Queste due condizioni devono essere cumulativamente soddisfatte. Di conseguenza la proroga di un contratto normale di lavoro non può essere decisa unicamente sulla base della quota di infrazioni.
Per «ripetute violazioni» si intende la constatazione di infrazioni del salario minimo vincolante stabilito nel contratto normale di lavoro, ai sensi dell’articolo 360a CO, nei confronti di diversi lavoratori impiegati in una serie di imprese della regione o in un’unica impresa dotata di un certo potere di mercato. Per «ripetute» non si intendono casi isolati di violazione del salario minimo.
Le indicazioni che con la scadenza del contratto normale di lavoro possano nuovamente verificarsi abusi possono ad esempio essere una crescita dell’immigrazione di persone provenienti da Paesi a basso reddito e un’elevata richiesta di manodopera non qualificata.
Se il contratto normale di lavoro scadesse senza essere sostituito, la pressione sui salari usuali per il luogo, il ramo o la professione aumenterebbe e di conseguenza riemergerebbe anche il rischio di infrazioni ripetute. Anche se la domanda di proroga di un contratto normale di lavoro, ai sensi dell’articolo 360a CO, deve basarsi principalmente su constatazioni, la proroga produce in tal modo un certo effetto preventivo.
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