Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/39: Legge federale sull'ottimizzazzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone · 26 pagine
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Legge federale sull’ottimizzazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone - Rapporto esplicativo
corrispondente durata del lavoro e i controlli paritetici possono essere dichiarate di obbligatorietà generale tramite la procedura agevolata, ai sensi dell’articolo 1a della legge federale del 28 settembre 19564 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL). Tale misura si applica sia alle aziende nazionali sia a quelle che distaccano lavoratori;
− nei rami in cui non è previsto un contratto collettivo di lavoro, in caso di offerte abusive e ripetute di salari inferiori a quelli usuali, possono essere stabiliti contratti normali di lavoro contenenti salari minimi vincolanti, ai sensi dell’articolo 360a CO. Tale misura si applica a tutte le aziende del ramo in questione.
L’attuazione delle misure collaterali è stata affidata a diversi attori. Nell’attuazione sussiste un dualismo tra i rami assoggettati a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale e quelli che ne sono sprovvisti.
Le Commissioni tripartite istituite nei Cantoni e a livello federale osservano lo sviluppo del mercato del lavoro in generale, verificano i casi sospetti di dumping salariale e propongono misure all’autorità cantonale competente, qualora venga constatata un’offerta abusiva e ripetuta di salari inferiori a quelli usuali, ai sensi dell’articolo 360a capoverso 1 CO. Di norma si ricerca prima un’intesa diretta con i datori di lavoro interessati (procedura di conciliazione, articolo 360b capoverso 3 CO). Spetta alle Commissioni tripartite stabilire se sussiste
un’offerta abusiva e ripetuta di salari inferiori a quelli usuali. Esse hanno inoltre il compito di controllare il rispetto delle disposizioni sui salari minimi di un contratto normale di lavoro, in conformità con l’articolo 360a CO. In caso di violazioni delle condizioni salariali usuali in un luogo o un ramo, le Commissioni tripartite non hanno il potere di imporre sanzioni nei confronti dei datori di lavoro esteri inadempienti. Tuttavia sono tenute a segnalare le infrazioni alle autorità cantonali competenti, affinché vengano sanzionate.
Nei rami provvisti di contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale, il controllo del rispetto delle disposizioni in essi contenute spetta alle Commissioni paritetiche incaricate dell’attuazione degli stessi. Inoltre la LDist conferisce loro l’incarico di controllare il rispetto del contratto collettivo di lavoro da parte delle aziende che distaccano lavoratori. In conformità con LDist, qualora riscontrino violazioni del contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, gli stessi organi di controllo sono tenuti a presentare una segnalazione alle autorità cantonali competenti in materia di sanzioni.
1.1.3 Adeguamenti e miglioramenti delle misure collaterali dalla loro entrata in vigore
Il 1° aprile 2006, con l’estensione dell’ALC ai die ci Stati membri che hanno aderito all’UE nel 2004, l’efficacia e l’attuazione delle misure collaterali sono state potenziate.
Il 1° gennaio 2010, con l’estensione dell’ALC alla Romania e alla Bulgaria, l’esecuzione delle misure collaterali è stata ulteriormente ottimizzata. Il potenziamento e l’ottimizzazione delle misure collaterali prevedevano in particolare l’obbligo da parte dei Cantoni di designare un numero sufficiente di ispettori del lavoro, un inasprimento delle sanzioni, l’obbligo da parte dei fornitori di servizi autonomi di dimostrare la loro indipendenza, l’applicazione delle disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro ai fornitori di servizi stranieri (soprattutto l’obbligo di depositare una cauzione e di pagare i contributi ai costi di esecuzione) e la determinazione di un numero vincolante di controlli da effettuare annualmente (27 000) a livello di ordinanza.
Il 21 ottobre 2011 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha pubblicato un rapporto concernente la valutazione sulla sorveglianza e gli effetti delle misure colla-
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