Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/39: Legge federale sull'ottimizzazzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone · 26 pagine

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Legge federale sull’ottimizzazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone - Rapporto esplicativo

In primo luogo può essere concessa per una durata massima di tre anni, ammesso che il contratto collettivo di lavoro rimanga in vigore per questo arco di tempo. Il termine di tre anni è considerato adeguato e sufficiente per permettere di raggiungere nuovamente il quorum dei datori di lavoro o, in caso di offerte abusive e ripetute di salari inferiori a quelli usuali, di mirare a un conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale.

In secondo luogo è possibile avvalersi di questa deroga una sola volta. Se alla scadenza della proroga il quorum dei datori di lavoro non è ancora raggiunto, non può essere concessa una seconda proroga.

In terzo luogo, nell’ambito della proroga, la decisione concernente il conferimento

dell’obbligatorietà generale non può essere oggetto di modifiche materiali, ad eccezione di un adeguamento dei salari richiesto al momento della proroga. Ne consegue che il campo di applicazione (materiale o geografico) e le condizioni lavorative minime non possono essere modificati. La deroga ha lo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni lavorative minime e non il loro adeguamento. Viene fatta un’eccezione per l’adeguamento dei salari. Se le parti sociali pattuiscono un adeguamento dei salari, in particolare un aumento degli stessi, tutti i lavoratori soggetti all’obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro devono poterne beneficiare. Tuttavia un tale adeguamento può essere richiesto una sola volta al momento della presentazione della domanda di proroga.

È necessario rilevare che la rinuncia al quorum dei datori di lavoro rappresenta una deroga a un principio fondamentale. Ciò non significa che sia possibile derogare anche alle altre condizioni materiali necessarie per la dichiarazione dell’obbligatorietà generale (articolo 2

LOCCL).

1.3.5 Aumento del limite massimo delle sanzioni amministrative

In caso di violazione delle condizioni salariali e lavorative minime da parte dei fornitori di servizi esteri che distaccano i lavoratori in Svizzera, può essere imposto il pagamento di un importo considerevole. Attualmente per le infrazioni lievi delle condizioni salariali e lavorative minime è prevista una sanzione amministrativa di importo non superiore ai 5000 franchi. Le infrazioni gravi possono essere sanzionate con un divieto di offrire servizi per un periodo massimo di cinque anni. Accanto a queste sanzioni, in caso di abusi nei rami provvisti di contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale, possono essere disposti l’addossamento delle spese dei controlli e pene convenzionali. Le sanzioni amministrative attualmente esistenti non sono adeguate per garantire un’attuazione efficace delle condizioni salariali e lavorative minime. Oggigiorno per un datore di lavoro straniero può risultare più vantaggioso pagare una sanzione anziché rispettare le condizioni salariali e lavorative minime vigenti in Svizzera. La protezione dei lavoratori nazionali e stranieri non è quindi garantita.

Attualmente anche le violazioni dei salari minimi vincolanti, stabiliti nei contratti normali di lavoro, ai sensi dell’articolo 360a CO, da parte dei datori di lavoro che assumono lavoratori in Svizzera possono essere sanzionate con un importo massimo di 5000 franchi. Tuttavia, soprattutto nel caso di assunzioni di lunga durata, possono verificarsi infrazioni gravi dei salari minimi. In questi casi il limite massimo delle sanzioni di 5000 franchi è troppo basso per garantire il rispetto del contratto normale di lavoro.

Pertanto, nei casi menzionati, il Consiglio federale considera opportuno l’innalzamento del limite massimo dell’importo delle sanzioni amministrative a 30 000 franchi, al fine di garantire un’attuazione efficace delle condizioni salariali e lavorative vigenti in Svizzera. Nella sua proposta il Consiglio federale si è basato anche sulla legge sui cartelli, la quale prevede sanzioni amministrative di importo elevato.

Nel rapporto del gruppo di lavoro «Libera circolazione delle persone e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro» di febbraio 2014, anche i Cantoni e le parti sociali consigliano un innalzamento del limite massimo della sanzione amministrativa a 30 000 franchi.

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