Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/39: Legge federale sull'ottimizzazzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone · 26 pagine

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Legge federale sull’ottimizzazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone - Rapporto esplicativo

la volta. Dopo la prima proroga, a prescindere dalla sua durata, non è più possibile prorogare l’obbligatorietà generale senza raggiungere il quorum dei datori di lavoro.

L’obbligatorietà generale può essere prorogata per una durata massima di tre anni. La proroga può essere concessa anche per una durata inferiore, ad esempio se il contratto collettivo di lavoro scade. Può anche verificarsi che le parti contraenti richiedano una proroga per un determinato arco di tempo e che l’autorità competente la conceda per una durata più breve.

La domanda di proroga non può contenere modifiche materiali delle disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale, ad eccezione di un adeguamento dei salari. Pertanto, nell’ambito della domanda di proroga in deroga al quorum dei datori di lavoro, le parti contraenti non possono richiedere modifiche del contratto collettivo di lavoro riguardanti la dichiarazione di obbligatorietà generale o del campo di applicazione della stessa, tranne un adeguamento dei salari. Per adeguamento dei salari si intende unicamente una modifica dei salari minimi o di quelli reali.

Un aumento del salario può essere richiesto solo al momento della presentazione della domanda di proroga. Una volta prorogata l’obbligatorietà generale, le parti contraenti non possono richiedere altri adeguamenti dei salari.

D’ora in avanti il quorum necessario per il conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale è stabilito nell’articolo 2 numero 3terLOCCL.

2.3 Legge sui lavoratori distaccati

Art. 5 cpv. 4 Subappaltatori

La disposizione precisa le sanzioni amministrative previste per l’inadempienza dell’obbligo di diligenza da parte di un appaltatore primario in caso di subappalto dei lavori, rimandando all’articolo 9 capoverso 2 lettera c. L’articolo 5 è applicabile agli appaltatori primari nazionali e stranieri. Pertanto, in caso di violazione dell’obbligo di diligenza, possono essere sanzionati sia gli appaltatori primari nazionali sia quelli stranieri.

Nei confronti degli appaltatori primari nazionali le autorità cantonali competenti possono imporre una sanzione amministrativa, che prevede il pagamento di un importo massimo di 5000 franchi. Nei confronti degli appaltatori primari stranieri può essere pronunciata una sanzione amministrativa, che prevede il pagamento di un importo massimo di 5000 franchi, o un divieto di offrire servizi. In base al principio di proporzionalità, l’autorità competente in materia di sanzioni decide quale delle due sanzioni è più efficace.

Inoltre, in conformità con il diritto di procedura cantonale, a un appaltatore primario sanzionato possono essere addossate le spese dei controlli.

Art. 7 cpv. 4bisControllo

Con la legge federale del 15 giugno 2012 sull’adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone (FF 2012 3397), nell’articolo 9 capoverso 2 la lettera c è stata mutata in lettera d. Per errore nell’articolo 7 capoverso 4bisil rimando all’articolo 9 capoverso 2 lettera d non è stato adeguato. Questa svista è ora corretta. In seguito alla modifica

dell’articolo 9 capoverso 2 proposta dal presente disegno di legge, al suo posto viene fornito un rimando all’articolo 9 capoverso 2 lettera f.

Art. 9 cpv. 2 Sanzioni

Come in precedenza, per le violazioni dell’obbligo di documentazione da parte dei prestatori di servizi stranieri che dichiarano di svolgere un’attività indipendente, dell’obbligo di notifica da parte dei datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera, nonché dell’obbligo da parte di questi ultimi di garantire ai lavoratori distaccati un alloggio adeguato, può essere imposta una sanzione amministrativa di importo non superiore ai 5000 franchi, come stabilito nel-

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