Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/39: Legge federale sull'ottimizzazzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone · 26 pagine

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Legge federale sull’ottimizzazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone - Rapporto esplicativo

Con la definizione delle condizioni per la proroga non si intende consentire una proroga illimitata del contratto normale di lavoro.

La decisione in merito alla domanda di proroga spetta alla Commissione tripartita competente e in seguito all’autorità competente. Sia la Commissione tripartita sia l’autorità competente verificano se le condizioni per la proroga sono soddisfatte.

2.2 Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro

Art. 1a cpv. 1 In caso di abusi

Il termine utilizzato nella versione francese "parties signataires" viene sostituito da "parties contractantes", al fine di utilizzare lo stesso termine impiegato nell’articolo 1 capoverso 1 LOCCL. Questo adeguamento formale non ha conseguenze materiali e riguarda solo il testo francese. La versione tedesca e quella italiana rimangono invariate.

Art. 1a cpv. 2

Le parti contraenti possono presentare una domanda di conferimento agevolato

dell’obbligatorietà generale al loro contratto collettivo di lavoro. La domanda deve essere presentata da tutte le parti coinvolte nel contratto.

Questa nuova procedura affianca quella preesistente, disciplinata nell’articolo 1a capoverso 1 LOCCL. L’impiego del termine «altresì» è volto a rilevare l’utilizzo alternativo delle due procedure.21

Le parti contraenti sono tenute a fornire la prova dell’offerta abusiva e ripetuta di condizioni salariali e lavorative inferiori a quelle usuali nel loro ramo o nella loro professione. Il concetto di offerta abusiva e ripetuta di condizioni salariali e lavorative inferiori a quelle usuali non è stato definito dal legislatore, poiché deve essere considerato alla luce di tutte le circostanze e degli elementi a disposizione. Pertanto le parti contraenti devono presentare all’autorità competente tutti i mezzi a loro disposizione per dimostrare nel modo più dettagliato possibile l’offerta abusiva e ripetuta di condizioni salariali e lavorative inferiori a quelle usuali. A tal fine possono basarsi su statistiche, risultati dei controlli effettuati dagli organi paritetici del contratto collettivo di lavoro ed eventuali indagini svolte dalla Commissione tripartita, se esistenti e già note.

Non appena le parti contraenti presentano la domanda di conferimento agevolato

dell’obbligatorietà generale all’autorità competente, quest’ultima verifica se sono rispettate le prescrizioni stabilite nell’articolo 8 LOCCL. L’autorità competente può essere sia quella designata dal Cantone, se il campo di applicazione dell’obbligatorietà generale è limitato al suo territorio, sia il Consiglio federale, se il campo di applicazione si estende sul territorio di più Cantoni. Se i requisiti sono soddisfatti, l’autorità competente sottopone la domanda alla Commissione tripartita competente (a livello cantonale o federale) nel più breve tempo possibile.

Una volta ricevuta la domanda, la Commissione tripartita deve pronunciarsi entro un termine di tre mesi. Nella sua presa di posizione deve considerare le informazioni a sua disposizione, valutare la prova dell’infrazione fornita dalle parti contraenti e trarre una conclusione sulla domanda di conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale. Qualora la Commissione tripartita non dovesse prendere posizione entro il termine stabilito, l’autorità competente può comunque prendere una decisione in merito alla domanda.

In seguito, sulla base della domanda presentata dalle parti contraenti e della presa di posizione della Commissione tripartita, l’autorità competente verifica se le condizioni stabilite ne-

21 La nuova procedura agevolata di conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro affianca la procedura agevolata preesistente e la procedura ordinaria, ai sensi dell’articolo 1 LOCCL. 515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.7.420038 19/26