Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/39: Legge federale sull'ottimizzazzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone · 26 pagine
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Legge federale sull’ottimizzazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone - Rapporto esplicativo
chi anche nel caso in cui la violazione delle disposizioni sul salario minimo stabilite in un contratto normale di lavoro, ai sensi dell’articolo 360a CO, sia commessa da un datore di lavoro che assume lavoratori in Svizzera.
Il limite massimo di 5000 franchi della sanzione prevista nei casi di violazione dell’obbligo di documentazione da parte dei prestatori di servizi che dichiarano di svolgere un’attività indipendente (art. 1a cpv. 2 LDist), dell’obbligo da parte dei datori di lavoro che distaccano lavoratori di garantire agli stessi un alloggio adeguato (art. 3 LDist) e dell’obbligo di notifica (art. 6 LDist) è sufficientemente elevato per produrre i suoi effetti.
1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
1.3.1 Definizione delle condizioni per la proroga di un contratto normale di lavoro
Dall’entrata in vigore delle misure collaterali, a livello federale e cantonale sono stati emessi numerosi contratti normali di lavoro, ai sensi dell’articolo 360a CO10. In linea generale, alla scadenza della validità di questi contratti si pone la questione della loro proroga. Diversi contratti collettivi di lavoro sono stati prorogati una o più volte.
Tuttavia attualmente le condizioni che devono essere soddisfatte per la proroga di un contratto normale di lavoro, ai sensi dell’articolo 360a CO, non sono disciplinate a livello legislativo.
Se si parte dal presupposto che un contratto normale di lavoro può essere prorogato alle stesse condizioni a cui è stato emesso, si pone la questione dell’analoga applicabilità di questi criteri alla nuova situazione. Se è già in vigore un contratto normale di lavoro, ai sensi dell’articolo 360a CO, è previsto anche un salario minimo. Di conseguenza l’applicazione del criterio dell’«offerta abusiva e ripetuta di salari inferiori a quelli usuali per il luogo, il ramo o la professione» non è abbastanza chiara. Questa situazione è insoddisfacente, poiché la determinazione di un salario minimo costituisce un intervento dello Stato a scapito della libertà contrattuale.
Il gruppo di lavoro «Libera circolazione delle persone e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro» ha inoltre definito insoddisfacente l’eventuale interpretazione restrittiva della legge in un ramo, in cui già vigeva un salario minimo, stabilito in un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO, secondo cui prima di firmare un nuovo contratto normale si debbano constatare nuovamente offerte abusive e ripetute di salari inferiori a quelli usuali per il luogo, il ramo o la professione a seguito del venir meno del precedente.
La mancanza di una definizione delle condizioni di proroga e l’insorgenza di numerose domande in questo contesto possono determinare una situazione di incertezza giuridica. La considerevole carenza di chiarezza in merito alla presentazione della domanda di proroga da parte delle Commissioni tripartite, può condurre a una prassi non uniforme nei diversi Cantoni e a livello federale.
Pertanto il Consiglio federale ha stabilito la necessità di eliminare l’incertezza giuridica e colmare la lacuna legislativa. Le condizioni di proroga proposte sono criteri che venivano già applicati per la proroga della validità e l’adeguamento dell’ordinanza federale del 20 ottobre 201011 sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico).
1.3.2 Ampliamento delle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro alle quali può essere conferita l’obbligatorietà generale agevolata
Ai sensi della legislazione vigente, le disposizioni che possono essere oggetto di un conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale sono quelle in materia di retribuzione minima e
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http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00420/04526/index.html?lang=it
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RS 221.215.329
515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.7.420038 12/26